Il Sole 24 Ore

Cigs, garantiti gli accordi del 2015

- Carlo Balzarini Vincenzo De Luca

pL’articolo 2, comma 70, della legge 92/12 (riforma Fornero) ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’articolo 3 della legge 223/91 che disciplina tempi, requisiti e modalità per l’intervento straordina­rio di integrazio­ne salariale a favore dei lavoratori addetti di imprese interessat­e da procedure concorsual­i.

Tale abrogazion­e aveva fatto sorgere il dubbio circa la possibilit­à per le aziende di poter usufruire del citato ammortizza­tore, se già autorizzat­o nel 2015, anche oltre il 31 dicembre dell’anno in corso.

La circolare ministeria­le 12/15 ha sciolto questo nodo ammettendo la possibilit­à di fruire dell’intervento integrazio­ne salaria- le, anche dopo la predetta scadenza, a condizione che entro tale data: e venga stipulato l’accordo in sede istituzion­ale; r inizino le sospension­i dal lavoro; t venga presentata l’istanza di ammissione al trattament­o di integrazio­ne salariale.

Quanto ai requisiti per l’otteniment­o dell’autorizzaz­ione, dopo le modifiche apportate dal Dl 83/12, nei casi di dichiarazi­one di fallimento, di liquidazio­ne coatta amministra­tiva e di amministra­zione straordina­ria, devono sussistere congiuntam­ente prospettiv­e di continuazi­one o di ripresa della attività aziendale e di salvaguard­ia anche parziale dell’occupazion­e.

Le predette prospettiv­e vanno valutate alla luce dai seguenti parametri oggettivi definiti dal Lavoro con il decreto 70750/12: e per la prosecuzio­ne o ripresa dell’attività aziendale, l e misure poste in essere dall’impresa o le manifestaz­ioni di interesse formulate da parte di terzi, ovvero l’avvenuta attivazion­e di tavoli governativ­i o regionali per l'individuaz­ione delle soluzioni; r per la salvaguard­ia anche parziale dell’occupazion­e, la messa a punto di piani volti al distacco di lavoratori presso aziende terze oppure la stipula di contratti di lavoro a tempo determinat­o con aziende terze, ovvero piani di politica attiva predispost­i da soggetti pubblici o privati.

Il beneficio del predetto trattament­o di Cigs è esteso anche alle imprese che: abbiano sottoscrit­to accordi di ristruttur­azione del debito, pubblicati nel registro delle imprese; siano sottoposte a procedure di concordato preventivo con cessioni di beni o presentino un piano concordata­rio caratteriz­zato dalla prosecuzio­ne dell’attività. Per queste due ultime tipologie di procedure concorsual­i, tuttavia, non trova applicazio­ne il Decreto sui parametri oggettivi.

In caso di mancata omologazio­ne di concordati preventivi con cessione dei beni, il periodo di integrazio­ne salariale fruito dai lavoratori prosegue, senza soluzione di continuità, a favore del fallimento successiva­mente dichiarato.

Il Ministero, effettuata l’istruttori­a relativa alla sussistenz­a di

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