Cigs, garantiti gli accordi del 2015
pL’articolo 2, comma 70, della legge 92/12 (riforma Fornero) ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’articolo 3 della legge 223/91 che disciplina tempi, requisiti e modalità per l’intervento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori addetti di imprese interessate da procedure concorsuali.
Tale abrogazione aveva fatto sorgere il dubbio circa la possibilità per le aziende di poter usufruire del citato ammortizzatore, se già autorizzato nel 2015, anche oltre il 31 dicembre dell’anno in corso.
La circolare ministeriale 12/15 ha sciolto questo nodo ammettendo la possibilità di fruire dell’intervento integrazione salaria- le, anche dopo la predetta scadenza, a condizione che entro tale data: e venga stipulato l’accordo in sede istituzionale; r inizino le sospensioni dal lavoro; t venga presentata l’istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale.
Quanto ai requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione, dopo le modifiche apportate dal Dl 83/12, nei casi di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, devono sussistere congiuntamente prospettive di continuazione o di ripresa della attività aziendale e di salvaguardia anche parziale dell’occupazione.
Le predette prospettive vanno valutate alla luce dai seguenti parametri oggettivi definiti dal Lavoro con il decreto 70750/12: e per la prosecuzione o ripresa dell’attività aziendale, l e misure poste in essere dall’impresa o le manifestazioni di interesse formulate da parte di terzi, ovvero l’avvenuta attivazione di tavoli governativi o regionali per l'individuazione delle soluzioni; r per la salvaguardia anche parziale dell’occupazione, la messa a punto di piani volti al distacco di lavoratori presso aziende terze oppure la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con aziende terze, ovvero piani di politica attiva predisposti da soggetti pubblici o privati.
Il beneficio del predetto trattamento di Cigs è esteso anche alle imprese che: abbiano sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito, pubblicati nel registro delle imprese; siano sottoposte a procedure di concordato preventivo con cessioni di beni o presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività. Per queste due ultime tipologie di procedure concorsuali, tuttavia, non trova applicazione il Decreto sui parametri oggettivi.
In caso di mancata omologazione di concordati preventivi con cessione dei beni, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori prosegue, senza soluzione di continuità, a favore del fallimento successivamente dichiarato.
Il Ministero, effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza di