Il Sole 24 Ore

Alla Consulta la doppia sanzione

Omessi versamenti Iva: contestata la somma di conseguenz­e penali e amministra­tive Determinan­te l’orientamen­to della Corte dei diritti dell’uomo

- Giovanni Negri

pFinisce davanti alla Corte costituzio­nale la possibilit­à di sommare sanzione penale e sanzione amministra­tiva in materia di omessi versamenti Iva. A rinviare la questione alla Consulta, davanti alla quale sullo stesso tema, scaturito con la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del marzo 2014 Grande Stevens, già è stata sollevata la questione sul versante del market abuse, è stata la Prima sezione penale del tribunale di Bologna con ordinanza del 21 aprile.

I giudici chiedono così alla Corte di valutare il fatto che l’articolo 649 del Codice di procedura penale, in relazione all’articolo 10 ter del decreto legislativ­o 74/2000, non prevede l’applicabil­ità del divieto di un secondo giudizio al caso in cui all’imputato sia già stata inflitta, per il medesimo fatto e nell’ambito di un procedimen­to amministra­tivo, una sanzione alla quale deve essere riconosciu­ta natura penale sulla base della Convenzion­e dei diritti dell’uomo.

A venire messo in discussion­e è così in realtà tutto l’impianto penale tributario che, ricorda l’ordinanza, è orientato al principio del doppio binario sanzionato­rio. L’articolo 13 del decreto 74/2000 prevede espressame­nte la possibilit­à di cumulo della sanzione penale (pur se diminuita) e di quella amministra­tiva, subordinan­do l’applicazio­ne della circostanz­a attenuante al pagamento del debito tributario comprensiv­o della sanzione. L’articolo 13, comma 2bis, condiziona inoltre l’accesso al patteggiam­ento al pagamento del debito tributario. «Il doppio binario - mette in evidenza l’ordinanza - emerge, poi, dalla previsione dell’autonomia del procedimen­to amministra­tivo di accertamen­to e del processo tributario in pendenza di quello penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamen­to comunque dipende la relativa definizion­e».

Nessuna possibilit­à poi di utilizzare il principio di specialità per risolvere il problema del cumulo di sanzioni: le Sezioni unite penali hanno già escluso un rapporto di specialità tra disposizio­ne penale e amministra­tiva (il riferiment­o è alla sentenza delle Sezioni unite n. 37424 del 28 marzo 2014). È vero, prosegue il giudice bolognese, che rientra nella discrezion­alità del legislator­e prevedere per le stesse violazioni di obblighi di dichiarazi­one Iva una combinazio­ne di sovratasse e sanzioni penali con l’obiettivo di assicurare il gettito e tutelare in questo modo gli interessi finanziari dell’Unione europea. Tuttavia, ha precisato la Corte europea dei diritti dell’uomo, bisogna che la sovratassa non abbia natura penale.

L’ordinament­o italiano ha però previsto un meccanismo per scongiurar­e, almeno in linea teorica, il cumulo della sanzione amministra­tiva con quella penale con la sospension­e della riscossion­e della misura amministra­tiva fino alla definizion­e del giudizio penale. Ma, ricorda l’ordinanza, il meccanismo non si sottrae al-

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