Alla Consulta la doppia sanzione
Omessi versamenti Iva: contestata la somma di conseguenze penali e amministrative Determinante l’orientamento della Corte dei diritti dell’uomo
pFinisce davanti alla Corte costituzionale la possibilità di sommare sanzione penale e sanzione amministrativa in materia di omessi versamenti Iva. A rinviare la questione alla Consulta, davanti alla quale sullo stesso tema, scaturito con la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del marzo 2014 Grande Stevens, già è stata sollevata la questione sul versante del market abuse, è stata la Prima sezione penale del tribunale di Bologna con ordinanza del 21 aprile.
I giudici chiedono così alla Corte di valutare il fatto che l’articolo 649 del Codice di procedura penale, in relazione all’articolo 10 ter del decreto legislativo 74/2000, non prevede l’applicabilità del divieto di un secondo giudizio al caso in cui all’imputato sia già stata inflitta, per il medesimo fatto e nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione alla quale deve essere riconosciuta natura penale sulla base della Convenzione dei diritti dell’uomo.
A venire messo in discussione è così in realtà tutto l’impianto penale tributario che, ricorda l’ordinanza, è orientato al principio del doppio binario sanzionatorio. L’articolo 13 del decreto 74/2000 prevede espressamente la possibilità di cumulo della sanzione penale (pur se diminuita) e di quella amministrativa, subordinando l’applicazione della circostanza attenuante al pagamento del debito tributario comprensivo della sanzione. L’articolo 13, comma 2bis, condiziona inoltre l’accesso al patteggiamento al pagamento del debito tributario. «Il doppio binario - mette in evidenza l’ordinanza - emerge, poi, dalla previsione dell’autonomia del procedimento amministrativo di accertamento e del processo tributario in pendenza di quello penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione».
Nessuna possibilità poi di utilizzare il principio di specialità per risolvere il problema del cumulo di sanzioni: le Sezioni unite penali hanno già escluso un rapporto di specialità tra disposizione penale e amministrativa (il riferimento è alla sentenza delle Sezioni unite n. 37424 del 28 marzo 2014). È vero, prosegue il giudice bolognese, che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere per le stesse violazioni di obblighi di dichiarazione Iva una combinazione di sovratasse e sanzioni penali con l’obiettivo di assicurare il gettito e tutelare in questo modo gli interessi finanziari dell’Unione europea. Tuttavia, ha precisato la Corte europea dei diritti dell’uomo, bisogna che la sovratassa non abbia natura penale.
L’ordinamento italiano ha però previsto un meccanismo per scongiurare, almeno in linea teorica, il cumulo della sanzione amministrativa con quella penale con la sospensione della riscossione della misura amministrativa fino alla definizione del giudizio penale. Ma, ricorda l’ordinanza, il meccanismo non si sottrae al-