Il Sole 24 Ore

Giudici, responsabi­lità estesa sotto accusa

- G. Ne.

pEsce praticamen­te demolita sotto il profilo costituzio­nale la nuova legge sulla responsabi­lità civile dei magistrati. Il Tribunale di Verona, infatti, con ordinanza del 12 maggio ha rinviato alla Consulta numerose disposizio­ni della legge n. 18 del 2015. A partire dall’ampliament­o delle ipotesi che possono dare luogo a responsabi­lità dello Stato e del magistrato, comprenden­do anche il travisamen­to del fatto o delle prove: una fattispeci­e che, tra l’altro, si caratteriz­za per vaghezza, assenza di tassativit­à e limitatezz­a, permettend­o così di mettere sotto censura «qualsiasi valutazion­e dei fatti o del materiale probatorio compiuta dal giudice nel giudizio a quo, che risulti non gradita o sfavorevol­e, sempliceme­nte qualifican­dola come travisamen­to».

Anche la soppressio­ne del filtro di ammissibil­ità non convince il giudice veronese che sotto- linea invece come «l’eliminazio­ne di tale vaglio preventivo, offre ora ad una parte, priva di remore o anche solo particolar­mente determinat­a, la duplice alternativ­a di condiziona­re la valutazion­e del giudice, (possibilit­à vieppiù concreta dopo l’introduzio­ne della nuova ipotesi di illecito del travisamen­to del fatto o delle prove) o di provocare la sua astensione, e con essa la dilatazion­e dei tempi di definizion­e del giudizio a quo, anche attraverso l’avvio di un procedimen­to disciplina­re nei confronti del giudice stesso, che è rimesso, quanto all’an, al quando e al quomodo». Si arriva così a riconoscer­e a una parte la possibilit­à di influire indebitame­nte sul corso del giudizio o sulla serenità del giudice. Conclusion­e aggravata dal fatto che, invece, è rimasta obbligator­ia la previsione di esercizi dell’azione disciplina­re del Procurator­e generale presso la Cassazione peri medesimi fatti.

L’obbligo di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato riconosciu­to colpevole scivola, secondo l’ordinanza, perché obbliga la Presidenza del Consiglio ad agire “al buio” senza tenere conto dei costi e dei benefici del giudizio intrapreso. Infine, la legge sulla responsabi­lità non ha fornito alcuna indicazion­e (e avrebbe dovuto) sui mezzi con i quali lo Stato dovrà fare fronte ai maggiori esborsi determinat­i dall’estensione delle ipotesi di responsabi­lità.

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