L’avvocato lo sceglie l’amministratore
pL’amministratore può incaricare un avvocato di fiducia per rappresentare in giudizio il condominio senza bisogno di alcuna autorizzazione, purché la difesa attenga a questioni rientranti nelle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 del Codice civile o nei maggiori poteri conferitegli dal regolamento o dall’assemblea. Lo ha ribadito la Cassazione (sentenza8309/2015), dandotortoa un condòmino che eccepiva il difetto di rappresentanza dell’amministratore in quanto aveva conferito il mandato difensivo ad un avvocato senza alcunadeliberadell'assemblea che a ciò lo autorizzasse e senza alcuna ratifica successiva. tato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto» (Cassazione, sentenza n. 6299/2015).
Deve trattarsi di conoscenza effettiva del regolamento perché «allorché nell’atto di acquisto è previstol’obbligodirispettareilregolamento da redigere in futuro, questo non sarà vincolante mancando, in tal caso, uno schema negoziale definitivo suscettibile di essere compreso, per comune volontà delle parti, nell’oggetto del contratto». In quest’ultima ipotesi, pertanto, il regolamento può vincolare l’acquirente solo se, successivamente alla sua redazione, quest’ultimo vi presti «volontaria adesione» (Cassazione, sentenza 856/2000).
Prima della redazione, questo impegno non costituisce adesione e, quindi, non produce effetti vincolanti, così come non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il corretto richiamo dei singoli atti di acquisto a un determinato regolamento già esistente, che consente di ritenere quest’ultimo come facente parte per relationem di ogni singolo atto ( Cassazione, sentenza 7359/1992).
I divieti e i limiti alle facoltà inseriti nei regolamenti, possono essere espressi anche mediante l’ elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare.
In quest’ultimo caso i divieti e i limiti devono risultare da espressioni chiare, «avuto riguardo più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà (…)corrisponda ad un interesse meritevole di tutela» ( Cas s a z i o n e , sentenza 19229/2014).