A Piacenza corso per amministratori
L’Associazione dei proprietari Casa - Confedilizia di Piacenza invita gli amministratori condominiali a un corso di aggiornamento frontale/residenziale. Info: www.confediliziapiacenza.it
una reale conoscenza delle clausole il regolamento
contrattuale è zoppo. Le inserite all’interno di un regolamento di condominio, a differenza di quelle “regolamentari”, che disciplinano la gestione e l’uso delle cose comuni, impongono pesi, limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà (o sulle parti comuni). E per avere efficacia vincolante per gli acquirenti dei singoli appartamenti è necessario che siano inserite in modo chiaro ed esplicito e vengano rese note, ossia conoscibili, per essere accettate, assumendo così carattere di convenzione (si veda anche Il Sole 24 Ore del 12 maggio).
Saranno sicuramente vincolanti quelle clausole di natura contrattuale che fanno parte del regolamento redatto dal costruttorevenditore e sottoscritte e accettate dagli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari ai cui atti di acquisto è stato allegato il regolamento, così come avranno efficaciavincolantepertuttiicondòmini che lo abbiano approvato all’unanimità in assemblea.
Affinché però tali clausole siano vincolanti per gli eredi e gli altri aventi causa è necessario che delle clausole abbiano avuto conoscenza e siano state accettate, cosa che normalmente si ottiene mediante l’istituto della trascrizione.
Il regolamento non è un atto di per sè trascrivibile, in quanto non rientra tra quelli indicati nell’articolo 2643 del Codice civile che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali.
La presenza di eventuali limitazioni richiede che esse siano rese note e accettate anche dai terzi, cosa possibile con la trascrizione del regolamento quale allegato all’atto