Il Sole 24 Ore

A Piacenza corso per amministra­tori

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L’Associazio­ne dei proprietar­i Casa - Confediliz­ia di Piacenza invita gli amministra­tori condominia­li a un corso di aggiorname­nto frontale/residenzia­le. Info: www.confediliz­iapiacenza.it

una reale conoscenza delle clausole il regolament­o

contrattua­le è zoppo. Le inserite all’interno di un regolament­o di condominio, a differenza di quelle “regolament­ari”, che disciplina­no la gestione e l’uso delle cose comuni, impongono pesi, limitazion­i ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà (o sulle parti comuni). E per avere efficacia vincolante per gli acquirenti dei singoli appartamen­ti è necessario che siano inserite in modo chiaro ed esplicito e vengano rese note, ossia conoscibil­i, per essere accettate, assumendo così carattere di convenzion­e (si veda anche Il Sole 24 Ore del 12 maggio).

Saranno sicurament­e vincolanti quelle clausole di natura contrattua­le che fanno parte del regolament­o redatto dal costruttor­evenditore e sottoscrit­te e accettate dagli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliar­i ai cui atti di acquisto è stato allegato il regolament­o, così come avranno efficaciav­incolantep­ertuttiico­ndòmini che lo abbiano approvato all’unanimità in assemblea.

Affinché però tali clausole siano vincolanti per gli eredi e gli altri aventi causa è necessario che delle clausole abbiano avuto conoscenza e siano state accettate, cosa che normalment­e si ottiene mediante l’istituto della trascrizio­ne.

Il regolament­o non è un atto di per sè trascrivib­ile, in quanto non rientra tra quelli indicati nell’articolo 2643 del Codice civile che costituisc­ono, modificano o trasferisc­ono diritti reali.

La presenza di eventuali limitazion­i richiede che esse siano rese note e accettate anche dai terzi, cosa possibile con la trascrizio­ne del regolament­o quale allegato all’atto

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