Il Sole 24 Ore

I documenti Non è un obbligo inviare il rogito

- Massimo Ginesi

pIl garante si pronuncia sulla legittimit­à della richiesta al condòmino di copia del titolo di proprietà ai fini della compilazio­ne dei registri previsti dall’dell'articolo 1130 n. 6 del Codice civile, ritenendo che l’amministra­tore non abbia il potere di pretendere tale documento e che pertanto l a richiesta sia non fondata e il relativo trattament­o di dati eccessivo rispetto alle finalità perseguite.

La pronuncia appare condivisib­ile, poiché la norma richiede che l’amministra­tore conosca i dati relativi al titolare di diritti reali e non autorizza affatto a richiedere più di tali elementi, rispetto ai quali la copia dell’atto di acquisto è sicurament­e qualcosa di più, che contiene dati estranei alle finalità di compilazio­ne dei registri. Anche ove il condòmino non adempia alla richiesta di comunicazi­one di tali dati, l’amministra­tore potrà ricavarli dai pubblici registri con una semplice visura e addebitand­one i relativi co- sti, ma non potrà procurarsi copia del titolo se non eccedendo i limiti del Codice della privacy e, plausibilm­ente, anche quelli previsti dallo stesso codice civile.

L’indicazion­e di ragionevol­ezza e adeguatezz­a, con invito all’amministra­tore di attenersi a quanto strettamen­te indicato dalla legge, può essere spunto di riflession­e interessan­te anche per ciò che attiene alla questione dei dati relativi alle condizioni di sicurezza.

Diversa è l’ipotesi prevista dall’articolo 63 delle Disposizio­ni di attuazione del Codice civile che, all’ultimo comma, pone in capo al soggetto che vende l’unità immobiliar­e l’obbligo di trasmetter­e copia autentica dell’atto ove voglia liberarsi dal vincolo di solidariet­à con l’acquirente. In tal caso l’obbligo è espressame­nte previsto dalla legge ed ha tutt’altra ragione, prima fra tutte quella di dare data certa al venir meno della responsabi­lità patrimonia­le del cedente nei confronti del condominio.

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