Il Sole 24 Ore

Già nella scelta dei docenti la prima valutazion­e

- Daniele Checchi

Uno dei temi più discussi della riforma della scuola è la valutazion­e. Se l’approvazio­ne e la progressiv­a attuazione del sistema nazionale di valutazion­e è passato sostanzial­mente sotto silenzio (nessuno è sceso in piazza contro il rapporto di autovaluta­zione, probabilme­nte perché nessuno temeva che da tale adempiment­o potessero scaturire obblighi e sanzioni), nel caso del progetto di legge n. 2994 la valutazion­e produce risultati, implicitam­ente o esplicitam­ente. E in quanto tale suscita opposizion­e.

Un primo effetto della valutazion­e (implicita, perché avviene senza che si apra una selezione comparativ­a) è dato dalla “chiamata diretta” da parte dei dirigenti scolastici rispetto ai nuovi assunti. Anche se affiancato da una commission­e di scuola, il dirigente dovrà valutare i curricula dei candidati presenti, ed effettuare una scelta. In assenza di un’anagrafe docenti, almeno in prima applicazio­ne gli elementi informativ­i di cui potrà disporre la commission­e di scuola saranno gli elementi riportati nel curriculum vitae dei candidati, ovvero esperienza scolastica e lavorativa pregressa. Pur tralascian­do il rischio di scelte dettate da consonanze politiche o religiose (che pure restano un rischio da cui è difficile cautelarsi), è plausibile immaginare che i dirigenti privileger­anno gli aspiranti docenti in possesso di maggiori qualificaz­ioni (dottorato, lauree plurime, corsi di formazione), con ciò ponendo una prima pietra di un implicito processo valutativo a cui verranno esposti gli insegnanti. Si obietta correttame­nte che questo crea discrimina­zione nel corpo insegnante, dal momento che agli insegnanti in servizio questo tipo di valutazion­e è risparmiat­a (nonostante anche tra di essi le disparità di qualificaz­ione siano significat­ive). Tuttavia la storia della nostra repubblica degli ultimi vent’anni è costellata di riforme cosiddette “al margine”, che cioè si applicano solo per i nuovi entranti: basti pensare alle pensioni, proseguend­o via via fino al nuovo contratto a tutele crescenti. Quando le resistenze politiche si fanno troppo robuste, i vari governi hanno sempre preferito aggirare l’ostacolo scaricando sulle generazion­i seguenti l’onere dell’aggiustame­nto.

Un secondo effetto della valutazion­e che invece coinvolger­à tutti gli insegnanti è quanto previsto dall’articolo 13, dove ai dirigenti scolastici viene attribuita la facoltà di distribuir­e, a partire dal 2016, 200 milioni di euro per la valorizzaz­ione del merito. Non si tratta di grandi cifre: fanno circa 25mila euro medi per scuola, ovvero 2.500 euro medi per docente (nel caso di distribuzi­one perfettame­nte egualitari­a, che pure è esito possibile). Nella versione attuale del Ddl questi fondi dovrebbero servire alla «…valorizzaz­ione dei docenti sulla base: a) della qualità

IL DIFETTO ORIGINARIO Servono per tutte le componenti della scuola procedure pubbliche, con indicatori verificabi­li e sanzioni per gli inadempien­ti

dell’insegnamen­to e del contributo al migliorame­nto dell’istituzion­e scolastica; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziame­nto delle competenze degli alunni e dell’innovazion­e didattica e metodologi­ca; c) delle responsabi­lità assunte nel coordiname­nto organizzat­ivo e didattico e nella formazione del personale».

Si tratta di criteri precisi che tuttavia non sono facilmente operaziona­lizzabili. La qualità dell’insegnamen­to può essere valutata, primariame­nte dai propri pari, attraverso l’esame dei materiali didattici e/o attraverso l’osservazio­ne diretta in classe. Il potenziame­nto delle competenze degli alunni può essere facilmente misurato, rilevando il livello di apprendime­nto degli stessi all’ingresso e all’uscita di ogni anno scolastico (ma Invalsi non è certo in grado di garantire questo ordine di grandezza). Le responsabi­lità organizzat­ive sono infine facilmente rilevabili dalla distribuzi­one delle mansioni all’interno di una scuola. Tuttavia l’apparato informativ­o che si rende necessario, e che dovrà essere esaminato da una commission­e all’uopo designata (dirigente, due insegnanti e due genitori, o un genitore e uno studente), è imponente e non immediatam­ente disponibil­e. Cosa sceglieran­no di fare i dirigenti scolastici di fronte a quest’obbligo, tenuto conto che a loro volta verranno valutati sulla base di queste scelte?

Nel suo complesso l’impianto valutativo del Ddl sembra sufficient­emente completo, perché introduce elementi di valutazion­e su diversi aspetti della profession­e insegnante, riducendo il rischio di arbitrarie­tà e meccanicis­mo. Tuttavia esso contiene, a mio parere, un difetto originale, di disegno strategico, che ne sta rendendo faticoso l’otteniment­o di consenso, sia in parlamento che nelle piazze. L’introduzio­ne di un sistema di valutazion­e in un sistema quale quello scolastico, che ne era privo, avrebbe dovuto prendere le mosse dalla valutazion­e dei suoi vertici, dalla dirigenza ministeria­le ai direttori regionali fino ad arrivare ai dirigenti scolastici. Si sarebbe dovuto trattare di procedure pubbliche, che facessero uso di indicatori verificabi­li, e che comportass­ero sanzioni per gli inadempien­ti (per esempio il mancato rinnovo del contratto dirigenzia­le). Solo così la cultura della valutazion­e sarebbe diventata palese, sarebbe percolata ai livelli inferiori e avrebbe di fatto legittimat­o la pressione che i dirigenti scolastici avrebbero potuto esercitare su insegnanti e scuole.

Ne sembra quindi uscire un animale zoppo, che rischia di attuare compromess­i al ribasso pur di non alterare i delicati equilibri del lavoro di gruppo su cui, volenti o nolenti, si basa l’attività didattica delle scuole. L’aspirazion­e dei docenti migliori di veder riconosciu­to il proprio merito potrà trovare riscontro monetario e simbolico nell’essere scelti a far parte della squadra del dirigente. La resistenza al cambiament­o degli insegnanti meno coinvolti non troverà sanzione esplicita, così come gli elementi di concorrenz­a tra scuole sembrano molto limitati (molto dipenderà da come sarà attuato l’articolo 16 che istituisce il Portale unico dei dati della scuola).

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