Unico monitora le «e-fatture»
Da quest’anno necessario indicare se la conservazione è elettronica o su carta
pLa conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari fa il proprio debutto nel modello Unico. Da questo modello dichiarativo, infatti, i contribuenti dovranno procedere alla compilazione del nuovo rigo appositamente predisposto (RS104 in Unico SC, RS40 in Unico SP e RS140 in Unico PF) , al fine di indicare la modalità di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari.
La compilazione di tale rigo risulta obbligatoria per tutti gli imprenditori e i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla tipologia di conservazione adottata; elettronica o su carta. In particolare, dovrà essere indicato il codice 1 se il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari, ovvero dovrà essere indicato il codice 2 se non è stato conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.
Pur in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia, si ritiene che l’indicazione del codice 1 vada effettuata anche da parte di coloro che hanno affidato a terzi la conservazione elettronica dei ocumenti. In proposito va ricordato che, a norma dell’ultimo comma dell’articolo 39 Dpr 633/72, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. L’indicazione dei luoghi di conservazione delle fatture elettroniche va specificamente comunicata con il modello di “variazione dati” (AA7/10 o AA9/11).
I contribuenti possono scegliere di conservare in formato elettronico i documenti rilevanti ai fini tributari (individuati al paragrafo 2 della circo- lare 36/E/2006): libro giornale, libro degli inventari, libro dei cespiti ammortizzabili, bilancio d’esercizio, registri Iva, dichiarazioni fiscali, libri sociali, fatture e modulistica relativa ai pagamenti. Al fine del perfezionamento del processo di conservazione, l’abrogato decreto ministeriale 23 gennaio 2004 prevedeva l’obbligo di trasmettere alle agenzie fiscali l’impronta dell’archivio informatico oggetto di conservazione entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva. Tale obbligo è stato sostituito, con l’articolo 5, comma 1, del Dm 17 giugno 2014, dalla comunicazione effettuata dal contribuente direttamente nella di- 7 Il sistema di conservazione elettronica - come previsto dall’articolo 44 del Codice dell’amministrazione digitale - garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le modalità operative per la conservazione sono definite dall’Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale: si tratta della definizione di natura e funzione del sistema, modelli organizzativi, ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti, descrizione del processo. I conservatori accreditati sono inseriti in un elenco pubblico chiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento. Pertanto, i contribuenti che nel periodo d’imposta 2014 hanno conservato le scritture contabili e gli altri documenti rilevanti ai tributari in formato elettronico dovranno indicare il codice 1 nel rigo in esame.
Il codice 1 dovrà essere, in particolare, indicato nel caso in cui il contribuente abbia conservato nel 2014 almeno una fattura in formato elettronico, che va conservata obbligatoriamente in modalità elettronica.
In merito si ricorda che, a decorrere dal 6 giugno 2014 è divenuto obbligatorio utilizzare la fattura elettronica nei rapporti commerciali con i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (Inarcassa, Cnpadc, Inail, Enasarco eccetera) compresi nell’elenco contenente le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato ogni anno (entro il 30 settembre) sulla Gazzetta Ufficiale dall’Istat (articolo 6, comma 2, Dm 3 aprile 2013 n. 55).
L’obbligo è stato esteso,dal 31 marzo scorso, anche alle operazioni poste in essere nei confronti delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle individuate dall’articolo 6, comma 2, nonché nei confronti delle amministrazioni locali individuate nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni ( articolo 25, comma 1, Dl 66/2014).
All’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico nei confronti delle pubbliche amministrazioni si affianca quello di conservazione in modalità elettronica (articolo 39, comma 3, Dpr 633/1972), in conformità alle disposizioni contenute nel Dm 17 giugno 2014, che prevedono l’obbligo di effettuare la conservazione sostitutiva entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 3, comma 3, Dm 17 giugno 2014), adempimento di cui il modello Unico chiede conto. Qui sotto è riprodotto il rigo RS104 di Unico SC. Lo stesso rigo (ma con diversa numerazione) è contenuto anche in Unico SP e Unico PF) Nel rigo RS104 va indicato: il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari; il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (articolo 5, comma 1, del Dm 17 giugno 2014)
L’INDICAZIONE Codice 1 se è stato archiviato almeno un prospetto elettronico; codice 2 se non ci sono documenti «telematici»