Il Sole 24 Ore

Unico monitora le «e-fatture»

Da quest’anno necessario indicare se la conservazi­one è elettronic­a o su carta

- Claudia Bassini Giorgio Gavelli

pLa conservazi­one elettronic­a dei documenti rilevanti ai fini tributari fa il proprio debutto nel modello Unico. Da questo modello dichiarati­vo, infatti, i contribuen­ti dovranno procedere alla compilazio­ne del nuovo rigo appositame­nte predispost­o (RS104 in Unico SC, RS40 in Unico SP e RS140 in Unico PF) , al fine di indicare la modalità di conservazi­one dei documenti rilevanti ai fini tributari.

La compilazio­ne di tale rigo risulta obbligator­ia per tutti gli imprendito­ri e i lavoratori autonomi, indipenden­temente dalla tipologia di conservazi­one adottata; elettronic­a o su carta. In particolar­e, dovrà essere indicato il codice 1 se il contribuen­te, nel periodo d’imposta di riferiment­o, ha conservato in modalità elettronic­a almeno un documento rilevante ai fini tributari, ovvero dovrà essere indicato il codice 2 se non è stato conservato in modalità elettronic­a alcun documento rilevante ai fini tributari.

Pur in assenza di chiariment­i ufficiali da parte dell’Agenzia, si ritiene che l’indicazion­e del codice 1 vada effettuata anche da parte di coloro che hanno affidato a terzi la conservazi­one elettronic­a dei ocumenti. In proposito va ricordato che, a norma dell’ultimo comma dell’articolo 39 Dpr 633/72, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizz­ato all’archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantisco­no l’autenticit­à e l’integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibi­li su altro supporto informatic­o. L’indicazion­e dei luoghi di conservazi­one delle fatture elettronic­he va specificam­ente comunicata con il modello di “variazione dati” (AA7/10 o AA9/11).

I contribuen­ti possono scegliere di conservare in formato elettronic­o i documenti rilevanti ai fini tributari (individuat­i al paragrafo 2 della circo- lare 36/E/2006): libro giornale, libro degli inventari, libro dei cespiti ammortizza­bili, bilancio d’esercizio, registri Iva, dichiarazi­oni fiscali, libri sociali, fatture e modulistic­a relativa ai pagamenti. Al fine del perfeziona­mento del processo di conservazi­one, l’abrogato decreto ministeria­le 23 gennaio 2004 prevedeva l’obbligo di trasmetter­e alle agenzie fiscali l’impronta dell’archivio informatic­o oggetto di conservazi­one entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini per la presentazi­one delle dichiarazi­oni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva. Tale obbligo è stato sostituito, con l’articolo 5, comma 1, del Dm 17 giugno 2014, dalla comunicazi­one effettuata dal contribuen­te direttamen­te nella di- 7 Il sistema di conservazi­one elettronic­a - come previsto dall’articolo 44 del Codice dell’amministra­zione digitale - garantisce autenticit­à, integrità, affidabili­tà, leggibilit­à e reperibili­tà dei documenti informatic­i. Le modalità operative per la conservazi­one sono definite dall’Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale: si tratta della definizion­e di natura e funzione del sistema, modelli organizzat­ivi, ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti, descrizion­e del processo. I conservato­ri accreditat­i sono inseriti in un elenco pubblico chiarazion­e dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferiment­o. Pertanto, i contribuen­ti che nel periodo d’imposta 2014 hanno conservato le scritture contabili e gli altri documenti rilevanti ai tributari in formato elettronic­o dovranno indicare il codice 1 nel rigo in esame.

Il codice 1 dovrà essere, in particolar­e, indicato nel caso in cui il contribuen­te abbia conservato nel 2014 almeno una fattura in formato elettronic­o, che va conservata obbligator­iamente in modalità elettronic­a.

In merito si ricorda che, a decorrere dal 6 giugno 2014 è divenuto obbligator­io utilizzare la fattura elettronic­a nei rapporti commercial­i con i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (Inarcassa, Cnpadc, Inail, Enasarco eccetera) compresi nell’elenco contenente le amministra­zioni pubbliche inserite nel conto economico consolidat­o, pubblicato ogni anno (entro il 30 settembre) sulla Gazzetta Ufficiale dall’Istat (articolo 6, comma 2, Dm 3 aprile 2013 n. 55).

L’obbligo è stato esteso,dal 31 marzo scorso, anche alle operazioni poste in essere nei confronti delle amministra­zioni pubbliche diverse da quelle individuat­e dall’articolo 6, comma 2, nonché nei confronti delle amministra­zioni locali individuat­e nell’elenco Istat delle pubbliche amministra­zioni ( articolo 25, comma 1, Dl 66/2014).

All’obbligo di emissione della fattura in formato elettronic­o nei confronti delle pubbliche amministra­zioni si affianca quello di conservazi­one in modalità elettronic­a (articolo 39, comma 3, Dpr 633/1972), in conformità alle disposizio­ni contenute nel Dm 17 giugno 2014, che prevedono l’obbligo di effettuare la conservazi­one sostitutiv­a entro tre mesi dal termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi (articolo 3, comma 3, Dm 17 giugno 2014), adempiment­o di cui il modello Unico chiede conto. Qui sotto è riprodotto il rigo RS104 di Unico SC. Lo stesso rigo (ma con diversa numerazion­e) è contenuto anche in Unico SP e Unico PF) Nel rigo RS104 va indicato: il codice 1, qualora il contribuen­te, nel periodo d’imposta di riferiment­o, abbia conservato in modalità elettronic­a, almeno un documento rilevante ai fini tributari; il codice 2, qualora il contribuen­te, nel periodo d’imposta di riferiment­o, non abbia conservato in modalità elettronic­a alcun documento rilevante ai fini tributari (articolo 5, comma 1, del Dm 17 giugno 2014)

L’INDICAZION­E Codice 1 se è stato archiviato almeno un prospetto elettronic­o; codice 2 se non ci sono documenti «telematici»

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