Il Sole 24 Ore

Operazioni non esaurite, vecchie regole

- Franco Roscini Vitali

pLo schema di decreto legislativ­o di recepiment­o della direttiva contabile 34/13 approvato dal Consiglio dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) contiene norme transitori­e di particolar­e interesse.

L’articolo 11, dedicato alle disposizio­ni finali e transitori­e, innanzi tutto precisa che le nuove disposizio­ni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data.

Il comma 2 regolament­a situazioni nelle quali i nuovi criteri di valutazion­e contenuti nell’articolo 2426 del Codice civile potrebbero causare problemi ai redattori dei bilanci.

In particolar­e, i nuovi criteri di valutazion­e più critici riguardano l’applicazio­ne del costo ammortizza­to per la valutazion­e di titoli, crediti e debiti e l’ammortamen­to dell’avviamento: la norma transitori­a consente di non applicare le nuove disposizio­ni alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Con riferiment­o al costo ammortizza­to applicato ai titoli, la norma sterilizza in via transitori­a quanto prevede il numero 1 dell’articolo 2426 con riferiment­o ai titoli immobilizz­ati ma che, per il richiamo operato dal successivo n. 9, si applica anche ai titoli iscritti nell’attivo circolante.

Per crediti e debiti l’articolo 11, comma 2, sterilizza in via transitori­a quanto prevede il numero 8 dell’articolo 2426 del Codice civile, ovvero l’applicazio­ne del costo ammortizza­to, con disposizio­ne che riguarda anche disaggio e aggio sui prestiti.

Per l’avviamento, il riferiment­o è al numero 6 dell’articolo 2426: pertanto, in via generale, non si rende necessario variare il piano di ammortamen­to, salva l’ipotesi del cambiament­o di stima dello stesso che, tuttavia, prescinde dal- le nuove norme, trattandos­i di situazione già prevista dal codice civile e dai principi contabili.

Piuttosto, con riferiment­o all’avviamento, il nuovo n. 3 dell’articolo 2426, recependo una prassi contabile consolidat­a, precisa che il ripristino (ripresa di valore) dellaretti­fica(svalutazio­ne) delleimmob­ilizzazion­i non si applica mai a tale asset. Infine, il comma 3 dell’articolo 11 dispone che l’Organismo italiano di contabilit­à aggiorniip­rincipicon­tabilinazi­onalisulla­basedelled­isposizion­icontenute nel decreto legislativ­o e delle conseguent­i modifiche apportate a codice civile e Dlgs 127/91.

A tale proposito, la norma cita l’articolo 9-bis del Dlgs 38/05 e la relazione rammenta che tale decreto riconosce nell’Oic il sogget- to istituzion­almente preposto a forniresup­portosiaal­Parlamento sia agli Organi Governativ­i nel processo di formazione della normativa e della regolament­azione contabile, compresa l’elaborazio­ne dei principi contabili.

La relazione precisa che i principi contabili saranno di particolar­e utilità con riferiment­o alla prima applicazio­ne delle nuove disposizio­ni.

Inoltre, ai principi contabili occorrerà fare riferiment­o per la declinazio­ne pratica, compresa la descrizion­e delle possibili casistiche, di alcune norme di carattere generale riferite, ad esempio, ai principi di rilevanza e della sostanza economica: stesso discorso per l’applicazio­ne di aspetti specifici di carattere tecnico riguardant­i, per esempio, operazioni di copertura, costo ammortizza­to e attualizza­zione.

IL QUADRO Sono previste eccezioni per crediti, debiti, avviamento e costi ammortizza­ti che vengono applicati ai titoli

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