Operazioni non esaurite, vecchie regole
pLo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva contabile 34/13 approvato dal Consiglio dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) contiene norme transitorie di particolare interesse.
L’articolo 11, dedicato alle disposizioni finali e transitorie, innanzi tutto precisa che le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data.
Il comma 2 regolamenta situazioni nelle quali i nuovi criteri di valutazione contenuti nell’articolo 2426 del Codice civile potrebbero causare problemi ai redattori dei bilanci.
In particolare, i nuovi criteri di valutazione più critici riguardano l’applicazione del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti e l’ammortamento dell’avviamento: la norma transitoria consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Con riferimento al costo ammortizzato applicato ai titoli, la norma sterilizza in via transitoria quanto prevede il numero 1 dell’articolo 2426 con riferimento ai titoli immobilizzati ma che, per il richiamo operato dal successivo n. 9, si applica anche ai titoli iscritti nell’attivo circolante.
Per crediti e debiti l’articolo 11, comma 2, sterilizza in via transitoria quanto prevede il numero 8 dell’articolo 2426 del Codice civile, ovvero l’applicazione del costo ammortizzato, con disposizione che riguarda anche disaggio e aggio sui prestiti.
Per l’avviamento, il riferimento è al numero 6 dell’articolo 2426: pertanto, in via generale, non si rende necessario variare il piano di ammortamento, salva l’ipotesi del cambiamento di stima dello stesso che, tuttavia, prescinde dal- le nuove norme, trattandosi di situazione già prevista dal codice civile e dai principi contabili.
Piuttosto, con riferimento all’avviamento, il nuovo n. 3 dell’articolo 2426, recependo una prassi contabile consolidata, precisa che il ripristino (ripresa di valore) dellarettifica(svalutazione) delleimmobilizzazioni non si applica mai a tale asset. Infine, il comma 3 dell’articolo 11 dispone che l’Organismo italiano di contabilità aggiorniiprincipicontabilinazionalisullabasedelledisposizionicontenute nel decreto legislativo e delle conseguenti modifiche apportate a codice civile e Dlgs 127/91.
A tale proposito, la norma cita l’articolo 9-bis del Dlgs 38/05 e la relazione rammenta che tale decreto riconosce nell’Oic il sogget- to istituzionalmente preposto a forniresupportosiaalParlamento sia agli Organi Governativi nel processo di formazione della normativa e della regolamentazione contabile, compresa l’elaborazione dei principi contabili.
La relazione precisa che i principi contabili saranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni.
Inoltre, ai principi contabili occorrerà fare riferimento per la declinazione pratica, compresa la descrizione delle possibili casistiche, di alcune norme di carattere generale riferite, ad esempio, ai principi di rilevanza e della sostanza economica: stesso discorso per l’applicazione di aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, per esempio, operazioni di copertura, costo ammortizzato e attualizzazione.
IL QUADRO Sono previste eccezioni per crediti, debiti, avviamento e costi ammortizzati che vengono applicati ai titoli