Il Sole 24 Ore

Valide anche le vecchie disclosure

Le indicazion­i contenute nella circolare di Assonime sulla collaboraz­ione volontaria Ammesso ai benefici premiali chi ha aderito alle procedure precedenti

- Carlotta Benigni Antonio Tomassini

pI benefici premiali in termini di sconti sulle sanzioni previste dalla legge 186/2014 dovrebbero essere applicabil­i anche alle procedure di voluntary disclosure presentate in vigenza del decreto legge n. 4/2014 o a seguito dell’apertura amministra­tiva intervenut­a con le circolari 38/E del 2013 e 25/E del 2014.

È questo uno dei punti più interessan­ti affrontati dalla circolare Assonime n. 16/ 2015 pubblicata ieri.

Come ricorda Assonime, l’attuale versione della voluntary disclosure è stata preceduta da altre due versioni che, quando in vigore, hanno prodotto i propri effetti. La prima, senza copertura normativa, era stata attivata a livello amministra­tivo sulla spinta dell’Ucifi, e prevedeva l’autodenunc­ia completa a fronte della possi- bilità di sanzioni ridotte alla metà invocando le «circostanz­e eccezional­i» previste dall’articolo 7, comma 4 del Dlgs 472/97. La procedura amministra­tiva non garantiva alcuna copertura penale, né esclusione del raddoppio dei termini. Successiva­mente, è entrato in vigore, anche se solo per 60 giorni circa, il Dl 4/2014, che aggiungeva la non punibilità penale di alcuni reati penal-tributari allo sconto fino alla metà del minimo delle sanzioni amministra­tive. Osserva Assonime che l’Agenzia non ha chiarito il destino delle istanze attivate dai contribuen­ti in vigenza delle due precedenti procedure, e come le vecchie disposizio­ni vengano a coordinars­i con le nuove. L’Associazio­ne ritiene che, in applicazio­ne del principio del favor rei, anche alle procedure già incardinat­e dovrebbero rendersi applicabil­i le “nuove” riduzioni delle sanzioni amministra­tive previste dalla legge 186/2014, la non applicazio­ne del raddoppio dei termini in caso di attività detenute in Paesi che nel frattempo hanno firmato l’accordo per lo scambio di informazio­ni e, soprattutt­o, l’estensione della copertura penale anche i reati fiscali di dichiarazi­oni fraudolent­e mediante fatture per operazioni inesistent­i o altri artifici, di omesso versamento di ritenute certificat­e e di omesso versamento Iva, che in vigenza del Dl 4/2014 non erano coperti (mentre era già prevista la non punibilità per i reati di infedele o omessa dichiarazi­one).

Per quanto riguarda gli aspetti pratici sembra opportuno, per le pratiche non conclcuse, ripresenta­re l’istanza (stante l’obbligo di invio “esclusivam­ente” in via telematica). Dovrebbero poi essere ammessi alla procedura in ogni caso tutti quei soggetti che in pas- sato abbiano presentato istanze di disclosure in forme irrituali (in quanto non era ancora disponibil­e il modello telematico), ovvero via posta, pec o a mano, anche nel caso in cui in un momento successivo alla presentazi­one di tale istanza irrituale siano stati interessat­i dall’insorgenza di una causa ostativa. La presentazi­one irrituale in assenza di cause ostative dovrebbe fare comunque salva la spontaneit­à dell’autodenunc­ia richiesta dalla norma. Ciò anche in consideraz­ione della clausola di salvaguard­ia contenuta nella legge 50/2014 che prevede che siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del Dl 4/2014.

Resta infine da chiarire l’eventuale obbligo di presentazi­one della domestica nazionale ove vi sia un effetto “indotto” di una internazio­nale già presentata.

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