Nessuna tutela per i crediti irrisori
Il rispetto della durata ragionevole dei giudizi impone un argine alle liti «bagatellari» patrimoniali Inammissibile la causa che vale 34 euro e priva di altri interessi protetti
pAccesso al giudice negato se la causa vale pochi euro ed è priva di interessi giuridicamente protetti. La Corte di cassazione, con la sentenza 4228, di fatto legittima il giudice a istituire un filtro, bollando come inammissibili le azioni esecutive finalizzate a ottenere soddisfazione per cifre decisamente minime: nel caso esaminato circa 34 euro. L’occasione per dire stop a contenziosi che assorbono le risorse già limitate della giustizia, con enormi ricadute sulla lunghezza dei procedimenti, arriva da un procedimento avviato per un’esecuzione presso terzi per un debito iniziale di oltre 17 mila euro, poi estinto dal debitore. L’arrivo dell’assegno non aveva però placato il cavilloso ricorrente che lamentava il mancato pagamento degli interessi sulla somma, maturati nei 15 giorni trascorsi dalla notifica del precetto al saldo. La domanda non viene soddisfatta e la Suprema corte spiega perché.
I giudici della Terza sezione, nella causa scritta per la sua importanza dallo stesso presidente titolare Giuseppe Salmé, escludono la tutela giuridica per le azioni esecutive che hanno ad oggetto «un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica». Un criterio estensibile anche all’azione di cognizione che va bloccata se l’entità del valore economico in gioco è oggettivamente minima e quindi l’interesse che la sorregge è giuridicamente irrilevante.
La Suprema corte ricorda che la giurisdizione è una risorsa limitata che legittima un limite ai ricorsi affermato esplicitamente o implicitamente dalla legge. La necessità di mettere un argine alle numerosissime cause “bagatellari” di natura patrimoniale con im- porti “simbolici” si desume sia dall’articolo 111 della Costituzione, che impone il rispetto della durata ragionevole dei giudizi, sia dall’articolo 6 della Cedu che, nella lettura della Corte di Strasburgo, considera ai fini della ragionevole durata, dei procedimenti la fase del giudizio di cognizione e i connessi procedimenti esecutivi. A supporto della scelta i giudici utilizzano anche la nozione di abuso del processo, già affermata dalla Cassazione (23726/2007), per escludere la possibilità di frazionare i crediti, relativi a un unico rapporto, in una pluralità di richieste, con un aggravio ingiustificato per il debitore e un effetto inflattivo sui giudizi.
La Suprema corte respinge dunque la tesi della difesa del creditore il quale sosteneva che «nessuna norma autorizza il giudice ad eliminare un credito qualunque ne sia l’entità». La parte ricorrente contesta anche l’affermazione del Tribunale di primo grado, secondo il quale il creditore aveva agito in violazione del dovere di buona fede e il suo difensore era venuto meno alla lealtà e probità previste dal codice deontologico. Ma i giudici precisano che la Cassazione non è la sede in cui censurare l’esercizio del potere di segnalazione del comportamento del difensore all’ordine professionale.
La Suprema corte con la sentenza 4228 si pone sulla scia di un criterio già adottato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha messo un veto alla ricevibilità per le cause in cui il ricorrente non ha subito un danno economicamante rilevante e la violazione non ha riguradato importanti questioni di principio. A Strasburgo dal 2010 vige il principio «de minimis non curat praetor»: l’esigenza è quella di non disperdere le forze nelle cause minori per concentrarle sui giudizi che richiedono un esame nel merito.
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