Il Sole 24 Ore

Non esiste un diritto dei risparmiat­ori a fare agire Consob

- Giovanni Negri

risparmiat­ori non sono titolari di un diritto soggettivo a fare agire Consob attraverso l’intervento del giudice ordinario. La loro posizione sul punto è semmai quella di un interesse legittimo che starà al Tar decidere, caso per caso, se e come tutelare. A queste conclusion­i approda la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10095 delle Sezioni unite civili depositata il 18 maggio.

La pronuncia prende posizione sulla richiesta avanzata da due risparmiat­ori, titolari di azioni Mps, che addebitava­no a Consob di non avere esercitato i propri poteri di vigilanza su alcune operazioni finanziari­e dalle quali avevano ricevuto un danno assai rilevante. Attraverso un’azione giudiziari­a chiedevano così sia un risarcimen­to sia un ordine del giudice a Consob per l’adozione di misure idonee a ripristina­re la corretta informazio­ne degli investitor­i sulla reale situazione patrimonia­le di Mps.

Su questa seconda parte della domanda sono intervenut­e le Sezioni unite per chiarire innanzitut­to come la richiesta ha per oggetto un comportame­nto dell’amministra­zione (da tradursi in provvedime­nti previsti dalla legge) che corrispond­e a un potere attribuito dall’ordinament­o alla Consob per finalità d’interesse pubblico, consistent­i nell’assicurare il corretto funzioname­nto del mercato.

Per la Cassazione non si tratta di una semplice declinazio­ne della domanda risarcitor­ia visto che punta più a evitare danni futuri che a rifondere quelli passati. In ogni caso, os- servano le Sezioni unite, «la pretesa che un’autorità amministra­tiva eserciti i poteri che la legge le assegna per la tutela di un interesse pubblico non può sicurament­e essere configurat­a come un diritto soggettivo di chi quella pretesa voglia far valere in giudizio». Non è decisiva in senso contrario la possibilit­à che l’inerzia dell’autorità pubblica abbia provocato un danno e innescato un’azione di risarcimen­to. È infatti ormai pacifico che la tutela fondata sull’articolo 2043 del Codice

LE INDICAZION­I Toccherà al Tar decidere caso per caso se le posizioni sono meritevoli di tutela La responsabi­lità civile può sempre essere applicata

civile copre non solo la lesione di diritti soggettivi ma anche quella di interessi legittimi.

Può invece essere qualificat­o come interesse legittimo quello del privato a ottenere a ottenere o conservare un bene della vita quando esso si confronta con un potere attribuito dalla legge all’amministra­zione non per la soddisfazi­one di quell’interesse individual­e ma di un interesse pubblico che lo comprende. Ed è proprio il caso dei poteri attribuiti dalla legge a Consob che i risparmiat­ori sottolinea­vano non essere stati esercitati sotto il profilo dell’attività di vigilanza e neppure sotto quello della mancata adozione di misure specifiche (come, per esempio, la sollecitaz­ione di informazio­ni supplement­ari all’emittente).

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