Non esiste un diritto dei risparmiatori a fare agire Consob
risparmiatori non sono titolari di un diritto soggettivo a fare agire Consob attraverso l’intervento del giudice ordinario. La loro posizione sul punto è semmai quella di un interesse legittimo che starà al Tar decidere, caso per caso, se e come tutelare. A queste conclusioni approda la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10095 delle Sezioni unite civili depositata il 18 maggio.
La pronuncia prende posizione sulla richiesta avanzata da due risparmiatori, titolari di azioni Mps, che addebitavano a Consob di non avere esercitato i propri poteri di vigilanza su alcune operazioni finanziarie dalle quali avevano ricevuto un danno assai rilevante. Attraverso un’azione giudiziaria chiedevano così sia un risarcimento sia un ordine del giudice a Consob per l’adozione di misure idonee a ripristinare la corretta informazione degli investitori sulla reale situazione patrimoniale di Mps.
Su questa seconda parte della domanda sono intervenute le Sezioni unite per chiarire innanzitutto come la richiesta ha per oggetto un comportamento dell’amministrazione (da tradursi in provvedimenti previsti dalla legge) che corrisponde a un potere attribuito dall’ordinamento alla Consob per finalità d’interesse pubblico, consistenti nell’assicurare il corretto funzionamento del mercato.
Per la Cassazione non si tratta di una semplice declinazione della domanda risarcitoria visto che punta più a evitare danni futuri che a rifondere quelli passati. In ogni caso, os- servano le Sezioni unite, «la pretesa che un’autorità amministrativa eserciti i poteri che la legge le assegna per la tutela di un interesse pubblico non può sicuramente essere configurata come un diritto soggettivo di chi quella pretesa voglia far valere in giudizio». Non è decisiva in senso contrario la possibilità che l’inerzia dell’autorità pubblica abbia provocato un danno e innescato un’azione di risarcimento. È infatti ormai pacifico che la tutela fondata sull’articolo 2043 del Codice
LE INDICAZIONI Toccherà al Tar decidere caso per caso se le posizioni sono meritevoli di tutela La responsabilità civile può sempre essere applicata
civile copre non solo la lesione di diritti soggettivi ma anche quella di interessi legittimi.
Può invece essere qualificato come interesse legittimo quello del privato a ottenere a ottenere o conservare un bene della vita quando esso si confronta con un potere attribuito dalla legge all’amministrazione non per la soddisfazione di quell’interesse individuale ma di un interesse pubblico che lo comprende. Ed è proprio il caso dei poteri attribuiti dalla legge a Consob che i risparmiatori sottolineavano non essere stati esercitati sotto il profilo dell’attività di vigilanza e neppure sotto quello della mancata adozione di misure specifiche (come, per esempio, la sollecitazione di informazioni supplementari all’emittente).