Contributi, omessi versamenti ancora reato
pLa delega per la depenalizzazione dei reati contributivi (legge 67/2014) non ha effetti immediatamente abrogativi del dl 463/83. Quindi, gli imprenditori sotto processo per omessi versamenti previdenziali e assistenziali non possono invocare la depenalizzazione del fatto e ottenere un proscioglimento, ma solo attendere l’emanazione dei decreti delegati per poi eventualmente chiedere la revoca della sentenza per aboli- zione del reato (articolo 673 del codice di procedura penale).
La Terza penale della Cassazione (sentenza 20547/15, depositata ieri) rimette mano a una questione attualissima, viste le “promesse” della legge del marzo dello scorso anno, la maggior parte delle quali ancora in attesa di realizzazione. Nello specifico, la Corte conferma la responsabilità penale di un imprenditore catanese, restituendo il fascicolo all’appello solo per la rideterminazione della pena (alcuni illeciti sono nel frattempo prescritti), ma soprattutto i giudici argomentano i motivi che non consentono il “self-executing” della delega. Secondo il ricorrente la legge 67/14 sarebbe oltremodo chiara poiché «estrinseca e rende definitiva la volontà del legislatore di non perseguire più penalmente gli illeciti penali ivi elencati, senza alcuna possibilità di modifica sul punto da parte della decretazione delegata». Ciò anche in relazione alla famosa decisione della Consulta (224/1990) che riconosceva la delega come «fonte direttamente produttiva di norme giuridiche» .
La Terza però è di avviso opposto. «In assenza del concreto esercizio della delega - scrive il relatore - non è possibile ritenere che i principi e i criteri inseriti nella legge di delegazione in materia di depenalizzazione abbiano effetto modificativo dell’ordinamento vigente», anche perchè mancando il passaggio dell’illecito in violazione amministrativa si darebbe il segnale di un “liberi tutti” «del tutto irragionevole». Al contrario, il Parlamento non ha intenzione «di dismettere totalmente la punibilità per i fatti di omesso versamento, bensì di assoggettarli unicamente a una sanzione amministrativa», appunto. Inoltre, aggiunge la Terza, che cosa accadrebbe in mancanza di esercizio della delega nei termini previsti? Pertanto, chiosa la Corte, il reato di omesso versamento rimarrà tale e non una violazione meramente amministrativa «fino all’emanazione dei decreti delegati» .
Quanto alla consapevolezza della causa di non punibilità (cioè versare i contributi entro tre mesi dalla contestazione), la Terza ribadisce che può essere acquisita «in qualunque forma», quindi non è obbligatorio che la notifica penale illustri tale facoltà.