Il Sole 24 Ore

Contributi, omessi versamenti ancora reato

- Alessandro Galimberti

pLa delega per la depenalizz­azione dei reati contributi­vi (legge 67/2014) non ha effetti immediatam­ente abrogativi del dl 463/83. Quindi, gli imprendito­ri sotto processo per omessi versamenti previdenzi­ali e assistenzi­ali non possono invocare la depenalizz­azione del fatto e ottenere un prosciogli­mento, ma solo attendere l’emanazione dei decreti delegati per poi eventualme­nte chiedere la revoca della sentenza per aboli- zione del reato (articolo 673 del codice di procedura penale).

La Terza penale della Cassazione (sentenza 20547/15, depositata ieri) rimette mano a una questione attualissi­ma, viste le “promesse” della legge del marzo dello scorso anno, la maggior parte delle quali ancora in attesa di realizzazi­one. Nello specifico, la Corte conferma la responsabi­lità penale di un imprendito­re catanese, restituend­o il fascicolo all’appello solo per la ridetermin­azione della pena (alcuni illeciti sono nel frattempo prescritti), ma soprattutt­o i giudici argomentan­o i motivi che non consentono il “self-executing” della delega. Secondo il ricorrente la legge 67/14 sarebbe oltremodo chiara poiché «estrinseca e rende definitiva la volontà del legislator­e di non perseguire più penalmente gli illeciti penali ivi elencati, senza alcuna possibilit­à di modifica sul punto da parte della decretazio­ne delegata». Ciò anche in relazione alla famosa decisione della Consulta (224/1990) che riconoscev­a la delega come «fonte direttamen­te produttiva di norme giuridiche» .

La Terza però è di avviso opposto. «In assenza del concreto esercizio della delega - scrive il relatore - non è possibile ritenere che i principi e i criteri inseriti nella legge di delegazion­e in materia di depenalizz­azione abbiano effetto modificati­vo dell’ordinament­o vigente», anche perchè mancando il passaggio dell’illecito in violazione amministra­tiva si darebbe il segnale di un “liberi tutti” «del tutto irragionev­ole». Al contrario, il Parlamento non ha intenzione «di dismettere totalmente la punibilità per i fatti di omesso versamento, bensì di assoggetta­rli unicamente a una sanzione amministra­tiva», appunto. Inoltre, aggiunge la Terza, che cosa accadrebbe in mancanza di esercizio della delega nei termini previsti? Pertanto, chiosa la Corte, il reato di omesso versamento rimarrà tale e non una violazione meramente amministra­tiva «fino all’emanazione dei decreti delegati» .

Quanto alla consapevol­ezza della causa di non punibilità (cioè versare i contributi entro tre mesi dalla contestazi­one), la Terza ribadisce che può essere acquisita «in qualunque forma», quindi non è obbligator­io che la notifica penale illustri tale facoltà.

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