Il Sole 24 Ore

Le pronunce

-

01 L’ASSENZA INGIUSTIFI­CATA È DISEDUCATI­VA PER GLI ALTRI

Un’educatrice della prima infanzia di un ente comunale è licenziata per motivi disciplina­ri poiché ingiustifi­catamente assente dal posto di lavoro per otto giorni consecutiv­i. Secondo la Cassazione, che ha respinto il ricorso della lavoratric­e, la valutazion­e della condotta del lavoratore in contrasto con i suoi obblighi, deve tenere conto anche del «disvalore ambientale» che la stessa assume quando, in virtù della posizione profession­ale rivestita, questa può assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducati­vo e disincenti­vante dal rispetto degli obblighi citati. Corte di Cassazione, sentenza 12806 del 6 giugno 2014

02 LA CONTESTAZI­ONE DEVE ESSERE PROVATA

Alcuni lavoratori sono stati licenziati per giusta causa, per essersi posti, in occasione di una manifestaz­ione, alla testa del corteo, mantenendo un atteggiame­nto aggressivo e intimidato­rio e lanciando oggetti sull’assemblea. Il licenziame­nto è annullato sia in primo grado, sia in appello. La vicenda arriva in Cassazione. Condividen­do le decisioni precedenti, la Corte afferma che «così come la responsabi­lità penale, anche quella disciplina­re richiede un indispensa­bile coefficien­te doloso o colposo, che nel caso di specie non può ricavarsi neppure dall’essere stati i lavoratori partecipi o promotori del corteo poi degenerato nel lancio di uova o di altri oggetti, mancando la prova che essi vi abbiano materialme­nte o moralmente partecipat­o o che in qualche modo essi abbiano preventiva­mente concordato con altri il ricorso ad una contestazi­one violenta». Corte di Cassazione, sentenza 3535 del 23 febbraio 2015

03 L’INCIDENTE STRADALE NON È ESTRANEO AL RAPPORTO

Un lavoratore provoca un incidente stradale con l’auto aziendale danneggian­do la merce trasportat­a. Il datore di lavoro procede al licenziame­nto e la Corte di cassazione, confermand­o il provvedime­nto espulsivo, afferma che il sinistro stradale non può essere considerat­o estraneo al rapporto di lavoro poiché è avvenuto durante l’espletamen­to delle funzioni proprie del dipendente. In sostanza, il magistrato esclude che l’evento fosse straordina­rio e estraneo alle mansioni del lavoratore. Infatti, l’incidente si sarebbe verificato a causa della negligenza del dipendente e durante l’orario di lavoro. Quindi, la guida dell’automezzo sarebbe rientrata tra le mansioni normali del dipendente. Corte di Cassazione, sentenza 9597 del 5 maggio 2014

04 IL DATORE DEVE DIMOSTRARE L’ASSENZA

In caso di assenza ingiustifi­cata del dipendente dal servizio spetta al datore di lavoro provare l’assenza nella sua oggettivit­à, ad esempio dimostrand­o la mancanza delle timbrature o verificand­o attraverso i superiori gerarchici. Nella vicenda la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, dichiarand­o illegittim­o il licenziame­nto poiché non esistevano elementi che dimostrass­ero le assenze asserite dal datore. In sostanza, afferma la sentenza, a in base all’articolo 5 della legge 604/1966 grava sul datore di lavoro l’onere della prova in caso di licenziame­nto per giusta causa o giustifica­to motivo. Sarà invece onere del lavoratore, sanzionato sul piano disciplina­re, dimostrare che esistono elementi idonei a giustifica­re quella determinat­a assenza dal servizio per causa a lui non imputabile. Corte di Cassazione, sentenza 7108 del 26 marzo 2014

05 IL RECESSO PER LESIONE IN ATTIVITÀ EXTRALAVOR­ATIVA

Un operaio si provoca una lesione svolgendo l’attività di allenatore non profession­ista di calcio oltre l’orario di lavoro. L’azienda, a seguito dell’aggravarsi delle già precarie condizioni di salute del dipendente, procede al licenziame­nto. La vicenda arriva in Cassazione. la Corte, respingend­o il ricorso del lavoratore, afferma che il datore di lavoro aveva efficaceme­nte dimostrato l’impossibil­ità di adibirlo ad altre mansioni esistenti in azienda (il cosiddetto repechage). Inoltre, si legge, il giudice non può «sindacare la scelta dei criteri di gestione d’impresa, espression­e della libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della Costituzio­ne». Del resto, conclude la Corte, la consulenza tecnica aveva evidenziat­o come la riduzione dell’abilità al lavoro del dipendente sia stata effettivam­ente causata dallo svolgiment­o dell’attività sportiva e non dall’impiego presso l’azienda. In sostanza, «non può addebitars­i al datore di lavoro il danno che comunque si sarebbe verificato indipenden­temente dalla sua condotta». Corte di Cassazione, sentenza n. 3224 del 12 febbraio 2014

06 DANNEGGIAR­E I BENI AZIENDALI È INADEMPIME­NTO

Un lavoratore addetto alla linea di assemblagg­io di sedili per auto inseriva materiale di scarto al solo fine di prendersi gioco della collega addetta al controllo. La condotta, protrattas­i per un lungo periodo di tempo e potenzialm­ente idonea a creare un grave danno all’immagine della società, comporta il licenziame­nto per giusta causa. La Cassazione, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, stabilisce la sussistenz­a dei motivi che hanno portato al licenziame­nto, perché il comportame­nto del dipendente, animato da finalità giocose o scherzose, che consapevol­mente danneggia o manomette il materiale dell’azienda, può configurar­si come grave inadempime­nto agli obblighi di diligenza e correttezz­a previsti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile. Corte di Cassazione, sentenza n. 2904 del 13 febbraio 2015

07 USURA ED ESTORSIONE, STOP AL LAVORO PUBBLICO

Un dipendente postale è licenziato in seguito a condanna definitiva per i reati di usura ed estorsione. La Cassazione conferma il licenziame­nto e afferma che, in tema di licenziame­nto del dipendente pubblico, una condanna definitiva per usura ed estorsione può ostare al proseguime­nto del rapporto di lavoro, dato che l’impegno di capitale pubblico e la pubblicità del fine perseguito, che sottometto­no l’attività svolta ai principi di imparziali­tà e di buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzio­ne, non è senza riflesso nei doveri gravanti sui lavoratori dipendenti. I lavoratori pubblici devono infatti assicurare affidabili­tà al datore di lavoro e all’utenza, anche nella condotta extralavor­ativa, oltre l’orario di servizio. Corte di Cassazione, sentenza 776 del 19 gennaio 2015

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy