L’acconto rende l’imposta esigibile
Èesigibile l’Iva concernentela cessione di un bene mobile del quale non sia provata la destinazione, anche prima della consegna di questo, qualora sia versato un acconto sul prezzo, purché il bene oggetto della cessione sia specificamente individuato.
A dirlo è stata la sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza 10606 depositata il 22 maggio scorso.
L’agenzia delle Entrate ha contestato ad una società la violazione dell’obbligo di fatturazione (articolo21, Dpr633/72) inrelazione ad una cessione intercorsa con una società estera, con riguardo alla quale risultava ricevuta una somma a titolo di acconto oggetto di fattura (secondo l’articolo 8 del Dpr 633/72), nonché l’infedele dichiarazione. Avverso tale avviso la società ha proposto ricorso sostenendo che l’acconto riguardava la cessione di un macchinario industriale non imponibile perché destinato ad esportazione. Sia la Ctp che la Ctr hanno dato ragione alla contribuente. In particolare, i giudici di secondo grado hanno fatto rilevare che da un lato l’operazione dicessione eraverae reale, in quanto il macchinario che ne era oggetto esisteva, ma si trovavain depositopressouna società consorella. Dall’altro lato non avendo la società comprovato l’uscita del bene dal territorio nazionale, non avendo, anzi, fornito prova della consegna del macchinario o comunque del pagamento del saldo pattuito, la dazione della somma era da ritenere esente da Iva, perché avente natura finanziaria. Avverso questa decisione l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione per violazione di legge (articoli 8 e 10, Dpr 633/72) per avere la Ctr qualificato l’acconto ricevuto dalla società come operazione esentein ragione di una suanonmeglio specificata natura finanziaria.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. In particolare, i supremi giudici hanno ricordato che la Commissione a motivazione della proposta alla sesta direttiva ha fatto rilevare che: quando vengono incassati acconti anteriormente al fatto generatore, il loro incasso rende esigibile l’imposta, poiché i contraenti dimostrano in tal caso di voler trarre anticipatamente tutte le conseguenze finanziarie legate alla realizzazione del fatto generatore.
E per la Cassazione, proprio questo si è verificato nel caso di specie in quanto, in base alla stessa ricostruzione in fatto fornita dalla Ctr il versamento della somma a titolo di acconto concerneva un contratto di cessione di un macchinario industriale ben individuato, in relazione al quale è mancata la prova della destinazione all’esportazione e, quindi, della sussistenza delle condizioni per la non imponibilità ai fini dell’Iva. Per la Cassazione, la Ctr ha errato nell’escludere l’effettuazione dell’operazione a causa della mancanza di prova dell’omessa consegna del bene o del mancato versamento del saldo. Eventi, questi, (secondo un orientamento della Corte di Giustizia) destinati eventualmente ad incidere, sul fronte del diritto alla detrazione, nel senso di consentirne la rettifica, se operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni nel caso in cui tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l’acconto.
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