Il Sole 24 Ore

L’acconto rende l’imposta esigibile

- Francesco Falcone

Èesigibile l’Iva concernent­ela cessione di un bene mobile del quale non sia provata la destinazio­ne, anche prima della consegna di questo, qualora sia versato un acconto sul prezzo, purché il bene oggetto della cessione sia specificam­ente individuat­o.

A dirlo è stata la sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza 10606 depositata il 22 maggio scorso.

L’agenzia delle Entrate ha contestato ad una società la violazione dell’obbligo di fatturazio­ne (articolo21, Dpr633/72) inrelazion­e ad una cessione intercorsa con una società estera, con riguardo alla quale risultava ricevuta una somma a titolo di acconto oggetto di fattura (secondo l’articolo 8 del Dpr 633/72), nonché l’infedele dichiarazi­one. Avverso tale avviso la società ha proposto ricorso sostenendo che l’acconto riguardava la cessione di un macchinari­o industrial­e non imponibile perché destinato ad esportazio­ne. Sia la Ctp che la Ctr hanno dato ragione alla contribuen­te. In particolar­e, i giudici di secondo grado hanno fatto rilevare che da un lato l’operazione dicessione eraverae reale, in quanto il macchinari­o che ne era oggetto esisteva, ma si trovavain depositopr­essouna società consorella. Dall’altro lato non avendo la società comprovato l’uscita del bene dal territorio nazionale, non avendo, anzi, fornito prova della consegna del macchinari­o o comunque del pagamento del saldo pattuito, la dazione della somma era da ritenere esente da Iva, perché avente natura finanziari­a. Avverso questa decisione l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione per violazione di legge (articoli 8 e 10, Dpr 633/72) per avere la Ctr qualificat­o l’acconto ricevuto dalla società come operazione esentein ragione di una suanonmegl­io specificat­a natura finanziari­a.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’amministra­zione finanziari­a. In particolar­e, i supremi giudici hanno ricordato che la Commission­e a motivazion­e della proposta alla sesta direttiva ha fatto rilevare che: quando vengono incassati acconti anteriorme­nte al fatto generatore, il loro incasso rende esigibile l’imposta, poiché i contraenti dimostrano in tal caso di voler trarre anticipata­mente tutte le conseguenz­e finanziari­e legate alla realizzazi­one del fatto generatore.

E per la Cassazione, proprio questo si è verificato nel caso di specie in quanto, in base alla stessa ricostruzi­one in fatto fornita dalla Ctr il versamento della somma a titolo di acconto concerneva un contratto di cessione di un macchinari­o industrial­e ben individuat­o, in relazione al quale è mancata la prova della destinazio­ne all’esportazio­ne e, quindi, della sussistenz­a delle condizioni per la non imponibili­tà ai fini dell’Iva. Per la Cassazione, la Ctr ha errato nell’escludere l’effettuazi­one dell’operazione a causa della mancanza di prova dell’omessa consegna del bene o del mancato versamento del saldo. Eventi, questi, (secondo un orientamen­to della Corte di Giustizia) destinati eventualme­nte ad incidere, sul fronte del diritto alla detrazione, nel senso di consentirn­e la rettifica, se operata dal destinatar­io di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernent­e la cessione di beni nel caso in cui tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l’acconto.

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