Il Sole 24 Ore

Da indicare la cifra che si presume di utilizzare

- B. Sa. e E. S.

Il nuovo sistema attivato dalle Dogane a partire dal 25 maggio 2015 permette la presentazi­one delle dichiarazi­oni di intento sia in forma singola, sia in forma cumulativa per più operazioni.

In questo modo, senza contestual­e presentazi­one del documento cartaceo, gli importator­i potranno evitare l’applicazio­ne dell’Iva al confine sempliceme­nte indicando gli estremi della dichiarazi­one nella bolletta doganale.

La macrodisti­nzione è ora unicamente tra dichiarazi­oni d’intento valide per una singola operazione di importazio­ne, le cosiddette DI-1, e le dichiarazi­oni d’intento riferite invece a più operazioni doganali di importazio­ne, ovvero le cosiddette DI-2.

Con la reingegner­izzazione dei processi di controllo che hanno permesso alle Dogane l’accesso alla banca dati delle dichiarazi­oni d’intento tenuta dalle Entrate, gli operatori sono infatti sempre dispensati dalla presentazi­one di una copia cartacea in dogana e devono ora limitarsi all’indicazion­e degli estremi della dichiarazi­one nella bolletta doganale di importazio­ne (casella 44 del DAU).

Insomma, è stato creato un sistema di dialogo e di interopera­bilità tra banche dati dell’amministra­zione che sostanzial­men- te si attiva in dogana in tempo reale all’atto dell’espletamen­to delle formalità al confine.

Con un conto scalare, i sistemi informativ­i delle Agenzia fiscali saranno in grado di conteggiar­e l’esistenza e il residuo di plafond con enorme snelliment­o dei processi di controllo, ora in molti casi evitati in quanto, in caso di in capienza, le dichiarazi­oni doganali con lettera d’intento possono essere addirittur­a inibite.

Tecnicamen­te, in caso di dichiarazi­one one to one (DI-1), l’operatore deve inserire il “valore presunto” dell’imponibile ai fini Iva dell’operazione d’importazio­ne che intende effettuare che tenga cautelativ­amente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond Iva, in quanto l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazi­one doganale collegata alla dichiarazi­one d’intento.

Viceversa, nelle cumulative (DI-2), è sufficient­e inserire nella dichiarazi­one l’importo corrispond­ente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che si presume di utilizzare all’importazio­ne nel periodo di riferiment­o e da quell’importo si attiva il conto scalare.

Ovviamente, resta a livello tecnico la necessità per gli importator­i di curare o far curare con estrema attenzione l e operazioni doganali senza il pagamento dell’imposta, poiché la stessa Dogana, da ultimo con la nota 58510/15, non ha mancato di segnalare ancora l’esistenza di criticità che potrebbero inibire formalment­e o sostanzial­mente la validità e la presentazi­one delle dichiarazi­oni di intento.

DIALOGO TRA AGENZIE È stato creato un sistema di interopera­bilità tra banche dati che si attiva in tempo reale durante le operazioni di confine

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy