Il Sole 24 Ore

Appalti, tetto di pagine per i ricorsi

Il Consiglio di Stato fissa la dimensione degli atti per le controvers­ie sulle gare Il giudice vincolato a esaminare solo le ragioni fatte valere nei limiti

- Giovanni Negri

pUn limite ai ricorsi amministra­tivi. Almeno quantitati­vi. A porli è il decreto con cui il Consiglio di Stato (ma a prevederlo era stata la legge “del fare”) ha scandito i limiti di pagine cui devono sottostare le contestazi­oni a Tar e Consiglio stesso in materia di appalti. Il provvedime­nto, la data è di ieri, delimita innanzitut­to l’area di applicazio­ne dei paletti che dovranno essere rispettati da parte degli avvocati nella redazione degli atti: gli appalti appunto. A seguire vengono scanditi i limiti di pagine da rispettare.

Cosa succede, però, se questi limiti non vengono rispettati? Il decreto non lo dice e per capirlo bisogna fare riferiment­o a una disposizio­ne che già era stata contestata da parte dell’avvocatura (sul punto critici, per la violazione al diritto di difesa, sia il Cnf sia l’Unione nazionale degli avvocati amministra­tivisti), l’articolo 40 del decreto legge n. 90 del 2014. Testuale: «Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisc­e motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazion­e della sentenza di appello».

A prima lettura così appare evidente come la penalizzaz­ione per il mancato rispetto dei vincoli sul numero di pagine sia rappresent­ato dal possibile mancato esame delle ragioni contenute nelle pagine in eccesso da parte dell’autorità giudiziari­a. Senza che, in questo caso, venga dalla legge riconosciu­to il mancato esame come un motivo di impugnazio­ne da fare valere nei gradi successivi di giudizio.

Quanto ai limiti introdotti dal decreto che è destinato a rappresent­are un punto di riferiment­o ineludibil­e (a meno di future censure da parte della Corte costituzio­nale) va innanzitut­to sottolinea­to come «le dimensioni dell’atto introdutti­vo del giudizio, del ricorso incidental­e, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazio­ne principale ed incidental­e della pronuncia di primo grado, della revocazion­e e dell’opposizion­e di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell’atto di costituzio­ne, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressame­nte disciplina­to dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine».

Le domande per l’applicazio­ne di misure cautelari devono essere contenute entro le 10 pagine , mentre lo stesso limite deve essere rispettato per la richiesta di misure cautelari e per le memorie di replica.

Si può sforare dai limiti indicati? Sì, ammette il decreto, quando la controvers­ia presenta questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolar­mente complesse oppure riguarda interessi sostanzial­i di particolar­e rilievo anche economico. In questa prospettiv­a vengono valutati, a titolo di esempio, il valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro, determinat­o secondo i criteri relativi al contributo unificato, il numero e l’ampiezza degli atti e provvedime­nti effettivam­ente impugnati, la dimensione della sentenza impugnata, l’esigenza di riproposiz­ione di motivi dichiarati assorbiti oppure di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintame­nte motivi di natura diversa.

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