Emersione con benefici Confindustria: serve equilibrio
pTra i nodi principali da sciogliere nel futuro Testo unico dell’insolvenza ci sono le misure di allerta. O meglio della definizione di un meccanismo che permetta un’emersione tempestiva della crisi d’impresa prima che sfoci in insolvenza conclamata. Sul punto, dopo perplessità assai risalenti nel tempo, ora da Confindustria non c’è più un no pregiudiziale. A illustrarne la posizione è stato l’intervento del direttore degli Affari legislativi al seminario di San Servolo. Antonio Matonti ha sottolineato che le imprese sono disponibili ad affrontare la questione, ma vanno tenute ferme alcune condizioni. La prima è che non si arrivi a una totale pubblicizzazione della procedura, dove sarebbe pubblico sia il soggetto che effettua la segnalazio- ne sia quello che la riceve. E ciò soprattutto se dovessero essere creditori pubblici, come agenzia delle Entrate o Inps, a effettuare la segnalazione. La seconda è che un’eventuale procedura di allerta, nella prima fase, si connoti come sperimentale, escludendo le imprese di minori dimensioni. Questo anche al fine di verificare sul campo l’efficacia del meccanismo.
E dal summit dei giudici delegati e pubblici ministeri è arrivata anche una proposta concreta sul punto, che fa leva sul riconoscimento di benefici all’impresa tempestiva nell’emersione della crisi. Nel dettaglio la proposta prevede che il ricorso con la domanda di concordato preventivo ( anche in bianco), che evita le misure di allerta centrate sulla segnalazione di creditori pubblici, è depositato tempesti- vamente rispetto alla manifestazione dello stato di crisi, quando non sono trascorsi più di sei mesi dal verificarsi di una serie di presupposti tra cui: e esistenza di debiti scaduti da oltre 30 giorni verso almeno un quinto dei dipendenti; r omesso versamento per 120 giorni dell’Iva dovuta per un ammontare superiore al 2% dei ricavi dell’esercizio precedente ; t omesso versamento per 120 giorni delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti di imposta per un ammontare superiore a un quarto del totale ( dell’anno precedente) o dei contributi previdenziali.
I benefici sono sia di natura fiscale ( esitinzione delle sanzioni per il ritardo nel versamento delle somme dovute) sia penale ( estin- zione delle ipotesi di bancarotta semplice compreso l’aggravamento del dissesto e anche delle piccole condotte distrattive se accompagnate da ravvedimento operoso in un periodo di tempo ragionevole). Le misure di allerta fanno perno anche sull’obbligo di segnalazione al Tribunale delle imprese e alla Camera di commercio ( con annotazione sulla visura) da parte delle Agenzie fiscali di crediti di natura fiscale di importo rilevante in termini assoluti, da assolvere entro il primo anno dall’iscrizione a ruolo, pena la perdita della prelazione in sede concorsuale; sull’obbligo di segnalazione da parte degli enti contributivi del mancato pagamento di debiti contributivi per un periodo significativo ( superiore al semestre), da assolvere entro l’anno dalla maturazione del credito pena la perdita della prelazione in sede concorsuale; sull’obbligo di segnalazione di significativi ritardi nel deposito dei bilanci ( oltre sei mesi).