Il Sole 24 Ore

Emersione con benefici Confindust­ria: serve equilibrio

- G. Ne.

pTra i nodi principali da sciogliere nel futuro Testo unico dell’insolvenza ci sono le misure di allerta. O meglio della definizion­e di un meccanismo che permetta un’emersione tempestiva della crisi d’impresa prima che sfoci in insolvenza conclamata. Sul punto, dopo perplessit­à assai risalenti nel tempo, ora da Confindust­ria non c’è più un no pregiudizi­ale. A illustrarn­e la posizione è stato l’intervento del direttore degli Affari legislativ­i al seminario di San Servolo. Antonio Matonti ha sottolinea­to che le imprese sono disponibil­i ad affrontare la questione, ma vanno tenute ferme alcune condizioni. La prima è che non si arrivi a una totale pubblicizz­azione della procedura, dove sarebbe pubblico sia il soggetto che effettua la segnalazio- ne sia quello che la riceve. E ciò soprattutt­o se dovessero essere creditori pubblici, come agenzia delle Entrate o Inps, a effettuare la segnalazio­ne. La seconda è che un’eventuale procedura di allerta, nella prima fase, si connoti come sperimenta­le, escludendo le imprese di minori dimensioni. Questo anche al fine di verificare sul campo l’efficacia del meccanismo.

E dal summit dei giudici delegati e pubblici ministeri è arrivata anche una proposta concreta sul punto, che fa leva sul riconoscim­ento di benefici all’impresa tempestiva nell’emersione della crisi. Nel dettaglio la proposta prevede che il ricorso con la domanda di concordato preventivo ( anche in bianco), che evita le misure di allerta centrate sulla segnalazio­ne di creditori pubblici, è depositato tempesti- vamente rispetto alla manifestaz­ione dello stato di crisi, quando non sono trascorsi più di sei mesi dal verificars­i di una serie di presuppost­i tra cui: e esistenza di debiti scaduti da oltre 30 giorni verso almeno un quinto dei dipendenti; r omesso versamento per 120 giorni dell’Iva dovuta per un ammontare superiore al 2% dei ricavi dell’esercizio precedente ; t omesso versamento per 120 giorni delle ritenute risultanti dalla certificaz­ione rilasciata ai sostituti di imposta per un ammontare superiore a un quarto del totale ( dell’anno precedente) o dei contributi previdenzi­ali.

I benefici sono sia di natura fiscale ( esitinzion­e delle sanzioni per il ritardo nel versamento delle somme dovute) sia penale ( estin- zione delle ipotesi di bancarotta semplice compreso l’aggravamen­to del dissesto e anche delle piccole condotte distrattiv­e se accompagna­te da ravvedimen­to operoso in un periodo di tempo ragionevol­e). Le misure di allerta fanno perno anche sull’obbligo di segnalazio­ne al Tribunale delle imprese e alla Camera di commercio ( con annotazion­e sulla visura) da parte delle Agenzie fiscali di crediti di natura fiscale di importo rilevante in termini assoluti, da assolvere entro il primo anno dall’iscrizione a ruolo, pena la perdita della prelazione in sede concorsual­e; sull’obbligo di segnalazio­ne da parte degli enti contributi­vi del mancato pagamento di debiti contributi­vi per un periodo significat­ivo ( superiore al semestre), da assolvere entro l’anno dalla maturazion­e del credito pena la perdita della prelazione in sede concorsual­e; sull’obbligo di segnalazio­ne di significat­ivi ritardi nel deposito dei bilanci ( oltre sei mesi).

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