Il verbale «fotografa» l’assemblea
La correzione è possibile solo per errori materiali e deve essere disposta dal presidente L’esatta redazione, le firme e l’invio corretto sono elementi essenziali
Il verbale attesta e “fotografa” quanto avviene in assemblea.
Redatto per iscritto dal segretario e dallo stesso sottoscritto insieme al presidente dell’assemblea (e da tutti i condòmini se la delibera incide sui diritti immobiliari, nel qual caso la forma scritta è ad substantiam, a pena di nullità), deve essere trascritto nel registro tenuto dall’amministratore (articoli 1136 , ultimo comma, e 1130, n. 7, del Codice civile) e spedito, in particolar modo, agli assenti, con le stesse modalità della convocazione (articolo 66, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile) così da poter disporre della prova di quando è stato ricevuto dal condomino e poter verificare se l’eventuale impugnazione delle delibere è stata effettuata nei termini di cui all’articolo 1137 del Codice civile.
Il verbale, oltre a contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega scritta (per accertare il quorum costitutivo di prima o di seconda convocazione) e l’ordine del giorno, deve riportare, le «eventuali mancate costituzioni dell’assemblea» (articolo 1130, n. 7 cit.), le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta (che non possono costituire “manifestazione di voto”, Cassazione, sentenza n. 4225/1985) e, in modo sintetico e chiaro, il contenuto delle delibere, indicando i nomi dei condomini favorevoli, dissenzienti ed astenuti con i rispettivi valori millesimali, ai fini della verifica dei quorum deliberativi prescritti dall’articolo 1136 Codice civile.
Verifica che non si potrebbe effettuare se l’assemblea, nel verbale, si limitasse a prendere atto del risultato della votazione, con la locuzione “l’assemblea, a maggioranza, ha deliberato” (Cassazio- ne, sentenze 10329/1998 e 810/1999) nel qual caso si impedirebbe il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall’articolo 1136 Cod. civ. (Sezioni unite, sentenza 4306/2005) e la delibera sarebbe annullabile (per lo stesso motivo, il voto non può essere segreto, come afferma il Tribunale di Milano , sentenza 9 novembre 1992).
Dal verbale, quindi, devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune, anche se non è esclusa la possibilità di controllo in altre sedi della regolarità del procedimento e delle delibera- zioni assunte.
Tale documento, infatti, offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi verificati e spetta al condòmino, il quale impugna la deliberazione assembleare, contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto (Cassazione, sentenze 12119/1992 e 11526/1999).
In una recente sentenza (6552/2015) la Suprema Corte , infatti, ha richiamato un precedente orientamento (Cassazione, sentenza 18192/2009) per ribadire che qualora, pur non riportando il verbale l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, contenga, tuttavia, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e, nel contempo, rechi l’indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, l’invalidità della delibera potrebbe essere ovviata «perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall’articolo 1136 Cod. civ.».
Non solo, ha ritenuto «legittima la correzione apportata al verbale, redatto in assemblea, quando questa serva ad emendarlo da errori materiali che non lo rendono conforme alla realtà dei fatti». Più precisamente, ha stabilito che «eventuali interventi correttivi meramente materiali apportati al verbale successivamente alla chiusura dell’assemblea, su disposizione del presidente e con l’esecuzione da parte del segretario, non comportano l’invalidità della relativa delibera allorquando le rettificazioni – comunque controllabili successivamente – non abbiano inciso significativamente sul computo della maggioranza richiesta per l’assunzione della delibera stessa, nel senso che non l’abbiano, in ogni caso, fatta venir meno». Nella fattispecie la correzione dei millesimi – di cui era portatore un condòmino – apportata nella copia del verbale assembleare consegnata ai due ricorrenti, non inficiava la validità della deliberazione assunta per la quale, eliminato l’errore materiale del computo dei millesimi e tenuto conto dell’effettiva partecipazione dei condomini presenti, era stato raggiunto il quorum necessario (Cassazione, sentenza 6552/2015).
LA CASSAZIONE L’orientamento è quello di considerare probatorio il documento ma di non consentire presunzioni per colmare eventuali lacune