Il Sole 24 Ore

Il condominio può intestarsi un’auto

- Ivan Meo

Secondol’ Acil’ automezzo può essere intestato al condominio, in persona dell’amministra­tore pro tempore, «analogamen­te a quanto previsto per le associazio­ni e gli altri enti non riconosciu­ti».

La decisione poggia su due principi:il condominio è dotatodi «soggettivi­tà giuridica autonoma», come hanno riconosciu­to le Sezioni Unite della Cortedi Cassazione Sezione Unite, con la sentenza n. 19663/2014, in cui si precisa che «se pure non è sufficient­e che una pluralità di persone sia contitolar­e di beni destinati ad uno scopo perché sia configurab­ile la personalit­à giuridica (...) e se dalle altre disposizio­ni in tema di condominio non è desumibile il riconoscim­ento della personalit­à giuridica in favore dello stesso, riconoscim­ento dapprima voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della legge n. 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi (…), che vanno nella direzione della progressiv­a configurab­ilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalit­à giuridica, e comunque sicurament­e, in atto, di una soggettivi­tà giuridica autonoma».

Le Sezioni Unite hanno, quindi, preso posizione su una questione particolar­mente delicata, che lo stesso Legislator­e della riforma, dopo anni di discussion­e, ha deciso di accantonar­e: il riconoscim­ento diuna qualche forma di soggettivi­tà giuridica all’ente condominia­le, separata e distinta da quella dei singoli condomini. Con la pronuncia menzionata i Giudici di legittimit­à vanno nella direzione della progressiv­a configurab­ilità, in capo al condominio, di una personalit­à giuridica se pur in forma più “attenuata”.

Inoltre, l’articolo 2659 del Codice civile, così come modificato dalla legge 220/2012, precisa, nell’ultima parte del n. 2) del comma 1 che «Pericondòm­ini, lanota ditrascriz­ione, dapresenta­rsi indoppio originale, debba contenere anche l’eventuale loro denominazi­one, l’ubicazione ed il codice fiscale». Con questa novità normativa, il legislator­e ha attribuito al condominio una sorta di capacità giuridica “particolar­e”, equiparand­olo, ai fini della trascrizio­ne nei registri immobiliar­i, alle associazio­ni ed ai comitati privi di riconoscim­ento che, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta di rapporti a contenuto patrimonia­le relativisi­a abenimobil­i che immobili.

Alla luce delle consideraz­ioni svolte, l’Aci ha concluso affermando che l’auto deve essere intestata dal Pra direttamen­te al condominio (con denominazi­one), in persona dell’amministra­tore pro tempore, in conformità a quanto previsto dalla legge di riforma n. 220/2012, e sulla nota di richiestan­el campo “tipodisoci­età” deve essere inserita la codifica generica “SOC” e la stessa codifica deve essere utilizzata in sede di acquisizio­ne della formalità.

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