Il condominio può intestarsi un’auto
Secondol’ Acil’ automezzo può essere intestato al condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, «analogamente a quanto previsto per le associazioni e gli altri enti non riconosciuti».
La decisione poggia su due principi:il condominio è dotatodi «soggettività giuridica autonoma», come hanno riconosciuto le Sezioni Unite della Cortedi Cassazione Sezione Unite, con la sentenza n. 19663/2014, in cui si precisa che «se pure non è sufficiente che una pluralità di persone sia contitolare di beni destinati ad uno scopo perché sia configurabile la personalità giuridica (...) e se dalle altre disposizioni in tema di condominio non è desumibile il riconoscimento della personalità giuridica in favore dello stesso, riconoscimento dapprima voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della legge n. 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi (…), che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma».
Le Sezioni Unite hanno, quindi, preso posizione su una questione particolarmente delicata, che lo stesso Legislatore della riforma, dopo anni di discussione, ha deciso di accantonare: il riconoscimento diuna qualche forma di soggettività giuridica all’ente condominiale, separata e distinta da quella dei singoli condomini. Con la pronuncia menzionata i Giudici di legittimità vanno nella direzione della progressiva configurabilità, in capo al condominio, di una personalità giuridica se pur in forma più “attenuata”.
Inoltre, l’articolo 2659 del Codice civile, così come modificato dalla legge 220/2012, precisa, nell’ultima parte del n. 2) del comma 1 che «Pericondòmini, lanota ditrascrizione, dapresentarsi indoppio originale, debba contenere anche l’eventuale loro denominazione, l’ubicazione ed il codice fiscale». Con questa novità normativa, il legislatore ha attribuito al condominio una sorta di capacità giuridica “particolare”, equiparandolo, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, alle associazioni ed ai comitati privi di riconoscimento che, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta di rapporti a contenuto patrimoniale relativisia abenimobili che immobili.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Aci ha concluso affermando che l’auto deve essere intestata dal Pra direttamente al condominio (con denominazione), in persona dell’amministratore pro tempore, in conformità a quanto previsto dalla legge di riforma n. 220/2012, e sulla nota di richiestanel campo “tipodisocietà” deve essere inserita la codifica generica “SOC” e la stessa codifica deve essere utilizzata in sede di acquisizione della formalità.