In sintesi
01 LE FORMALITÀ
Il verbale va redatto in forma scritta perché possa costituire prova. Deve essere redatto dal segretario e sottoscritto dal segretario e dal presidente dell’assemblea (e da tutti condomini quando la delibera incide sui diritti immobiliari). Va trascritto nel registro tenuto dall’amministratore (articolo 1136, ultimo comma, e articolo 1130 n. 7 del Codice civile)
02 L’INVIO
Deve essere inviato a tutti i condòmini assenti, con le modalità per la convocazione
03 IL CONTENUTO
Nel verbale ci deve essere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega scritta; il quorum costitutivo di prima o di seconda convocazione; l’ordine del giorno; le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea (articolo 1130, n. 7 del Codice civile); le brevi dichiarazioni rese dai condòmini che ne hanno fatto richiesta (che non possono costituire “manifestazione di voto”); le delibere assunte ; i nomi dei condomini favorevoli, dissenzienti ed astenuti con i rispettivi valori millesimali; il quorum deliberativo (articolo 1136 Codice civile)
04 LE IRREGOLARITÀ
L’omessa indicazione, nel verbale, dei nomi dei votanti a favore, dei contrai e degli astenuti con i relativi millesimi, determina l’annullabilità della delibera; i dati della delibera riportati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum dell’articolo 1136 del Codice civile, l’invalidità della delibera potrebbe essere ovviata; la correzione apportata al verbale, redatto in assemblea, successiva, è legittima solo quando questa serva a emendarlo da errori materiali che non lo rendono conforme alla realtà dei fatti