Il Sole 24 Ore

In sintesi

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01 LE FORMALITÀ

Il verbale va redatto in forma scritta perché possa costituire prova. Deve essere redatto dal segretario e sottoscrit­to dal segretario e dal presidente dell’assemblea (e da tutti condomini quando la delibera incide sui diritti immobiliar­i). Va trascritto nel registro tenuto dall’amministra­tore (articolo 1136, ultimo comma, e articolo 1130 n. 7 del Codice civile)

02 L’INVIO

Deve essere inviato a tutti i condòmini assenti, con le modalità per la convocazio­ne

03 IL CONTENUTO

Nel verbale ci deve essere l’elenco nominativo dei condomini intervenut­i di persona o per delega scritta; il quorum costitutiv­o di prima o di seconda convocazio­ne; l’ordine del giorno; le eventuali mancate costituzio­ni dell’assemblea (articolo 1130, n. 7 del Codice civile); le brevi dichiarazi­oni rese dai condòmini che ne hanno fatto richiesta (che non possono costituire “manifestaz­ione di voto”); le delibere assunte ; i nomi dei condomini favorevoli, dissenzien­ti ed astenuti con i rispettivi valori millesimal­i; il quorum deliberati­vo (articolo 1136 Codice civile)

04 LE IRREGOLARI­TÀ

L’omessa indicazion­e, nel verbale, dei nomi dei votanti a favore, dei contrai e degli astenuti con i relativi millesimi, determina l’annullabil­ità della delibera; i dati della delibera riportati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazi­one assunta abbia superato il quorum dell’articolo 1136 del Codice civile, l’invalidità della delibera potrebbe essere ovviata; la correzione apportata al verbale, redatto in assemblea, successiva, è legittima solo quando questa serva a emendarlo da errori materiali che non lo rendono conforme alla realtà dei fatti

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