Il Sole 24 Ore

La Guardia di finanza punta al ravvedimen­to anche prima del verbale

Direttiva della Guardia di finanza sui comportame­nti da adottare dopo le novità della legge di Stabilità per il 2015 Durante il controllo il contribuen­te potrà decidere se e in che misura sanare i rilievi

- Laura Ambrosi

pComplianc­e dalla Gdf per il nuovo ravvedimen­to operoso, favorendo la regolarizz­azione da parte del contribuen­te anche durante le operazioni di verifica. È quanto emerge da una direttiva del Comando generale della Gdf del 15 maggio scorso diretta a tutti i reparti operativi al fine di fornire le prime indicazion­i da adottare in sede di controllo.

La legge di Stabilità 2015 ha profondame­nte riformato l’istituto del ravvedimen­to operoso e, tra le novità più sostanzial­i, vi è la possibilit­à di regolarizz­are la violazione anche nell’ipotesi in cui essa sia già stata constatata ovvero qualora siano stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministra­tive di accertamen­to. Tenuto conto dell’impatto che la nuova disciplina può produrre sull’azione di verifica, il Comando Generale della Gdf ha fornito le istruzioni operative, distinguen­do le varie situazioni che potranno presentars­i alle unità operative.

Ravvedimen­to prima della verifica

Potrebbe essere pianificat­o un controllo presso un contribuen­te che abbia già autonomame­nte regolarizz­ato alcune violazioni. Sebbene la norma non inibisca il controllo, i militari, prima di iniziare, eseguirann­o una preventiva analisi consultand­o le banche dati. Vanno, infatti, attentamen­te analizzati tutti gli elementi di rischio disponibil­i da porre a confronto con la natura e l’entità delle violazioni oggetto di ravvedimen­to. Qualora all’esito di questa analisi il reparto competente ritenga opportuno non avviare l’attività ispettiva, occorrerà modificare la scelta e giustifica­re l’operato in tal senso.

Ravvedimen­to durante la verifica

Se nel corso dell’intervento il contribuen­te ravvede violazioni che rientrano nell’oggetto della verifica, seppur non ancora formalizza­te in un verbale, egli dovrà fornire ai militari i documenti com- provanti l’avvenuto adempiment­o e le necessarie informazio­ni per individuar­e la natura e gli importi oggetto di ravvedimen­to. I verificato­ri dovranno così riscontrar­e che esista coincidenz­a tra la regolarizz­azione e le potenziali violazioni da verbalizza­re, per poi proseguire il controllo su altri aspetti ovvero chiuderlo.

Il ravvedimen­to operoso

Nell’ipotesi in cui il contribuen­te decida di regolarizz­are violazioni già contenute in un verbale di verifica giornalier­o, i militari dovranno, dopo il riscontro della correttezz­a del ravvedimen­to eseguito, darne atto nel successivo verbale. In proposito la direttiva rimarca l’importanza della formalizza­zione dei rilievi già in sede di verbale di verifica e cioè ben prima della conclusion­e delle attività.

Il contribuen­te quindi, non solo con la consegna del Pvc, ma anche durante il controllo, potrà autonomame­nte decidere se e in che misura “aderire” ai rilievi attraverso l’istituto del ravvedimen­to operoso. Nella circolare si precisa che i verificato­ri dovranno in ogni caso verbalizza­re nel Pvc la violazione e saranno poi le Entrate a valutare la correttezz­a del ravvedimen­to eseguito. Giova ricordare che la nuova norma consente la riduzione delle sanzioni a un sesto se regolarizz­ate prima della constatazi­one ovvero un quinto se dopo la notifica di un Pvc.

Occorrerà così valutare se la formalizza­zione nel verbale di verifica secondo l’Agenzia equivarrà a una constatazi­one al pari di un Pvc. Un’interpreta­zione letterale della norma escludereb­be questa equiparazi­one in quanto si fa espresso riferiment­o all’articolo 24 della legge 4/29 e quindi alla materiale redazione del Pvc e non di altro atto. Infine viene precisato che le nuove regole non interessan­o le ipotesi di omessa dichiarazi­one e quindi i cosiddetti evasori totali, poiché è possibile regolarizz­are solo una dichiarazi­one regolarmen­te presentata.

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