La Guardia di finanza punta al ravvedimento anche prima del verbale
Direttiva della Guardia di finanza sui comportamenti da adottare dopo le novità della legge di Stabilità per il 2015 Durante il controllo il contribuente potrà decidere se e in che misura sanare i rilievi
pCompliance dalla Gdf per il nuovo ravvedimento operoso, favorendo la regolarizzazione da parte del contribuente anche durante le operazioni di verifica. È quanto emerge da una direttiva del Comando generale della Gdf del 15 maggio scorso diretta a tutti i reparti operativi al fine di fornire le prime indicazioni da adottare in sede di controllo.
La legge di Stabilità 2015 ha profondamente riformato l’istituto del ravvedimento operoso e, tra le novità più sostanziali, vi è la possibilità di regolarizzare la violazione anche nell’ipotesi in cui essa sia già stata constatata ovvero qualora siano stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Tenuto conto dell’impatto che la nuova disciplina può produrre sull’azione di verifica, il Comando Generale della Gdf ha fornito le istruzioni operative, distinguendo le varie situazioni che potranno presentarsi alle unità operative.
Ravvedimento prima della verifica
Potrebbe essere pianificato un controllo presso un contribuente che abbia già autonomamente regolarizzato alcune violazioni. Sebbene la norma non inibisca il controllo, i militari, prima di iniziare, eseguiranno una preventiva analisi consultando le banche dati. Vanno, infatti, attentamente analizzati tutti gli elementi di rischio disponibili da porre a confronto con la natura e l’entità delle violazioni oggetto di ravvedimento. Qualora all’esito di questa analisi il reparto competente ritenga opportuno non avviare l’attività ispettiva, occorrerà modificare la scelta e giustificare l’operato in tal senso.
Ravvedimento durante la verifica
Se nel corso dell’intervento il contribuente ravvede violazioni che rientrano nell’oggetto della verifica, seppur non ancora formalizzate in un verbale, egli dovrà fornire ai militari i documenti com- provanti l’avvenuto adempimento e le necessarie informazioni per individuare la natura e gli importi oggetto di ravvedimento. I verificatori dovranno così riscontrare che esista coincidenza tra la regolarizzazione e le potenziali violazioni da verbalizzare, per poi proseguire il controllo su altri aspetti ovvero chiuderlo.
Il ravvedimento operoso
Nell’ipotesi in cui il contribuente decida di regolarizzare violazioni già contenute in un verbale di verifica giornaliero, i militari dovranno, dopo il riscontro della correttezza del ravvedimento eseguito, darne atto nel successivo verbale. In proposito la direttiva rimarca l’importanza della formalizzazione dei rilievi già in sede di verbale di verifica e cioè ben prima della conclusione delle attività.
Il contribuente quindi, non solo con la consegna del Pvc, ma anche durante il controllo, potrà autonomamente decidere se e in che misura “aderire” ai rilievi attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Nella circolare si precisa che i verificatori dovranno in ogni caso verbalizzare nel Pvc la violazione e saranno poi le Entrate a valutare la correttezza del ravvedimento eseguito. Giova ricordare che la nuova norma consente la riduzione delle sanzioni a un sesto se regolarizzate prima della constatazione ovvero un quinto se dopo la notifica di un Pvc.
Occorrerà così valutare se la formalizzazione nel verbale di verifica secondo l’Agenzia equivarrà a una constatazione al pari di un Pvc. Un’interpretazione letterale della norma escluderebbe questa equiparazione in quanto si fa espresso riferimento all’articolo 24 della legge 4/29 e quindi alla materiale redazione del Pvc e non di altro atto. Infine viene precisato che le nuove regole non interessano le ipotesi di omessa dichiarazione e quindi i cosiddetti evasori totali, poiché è possibile regolarizzare solo una dichiarazione regolarmente presentata.