Il Sole 24 Ore

L’«alert» sulle quote debutta con le dichiarazi­oni per il 2011

- Luca Gaiani

pParte dalle quote di plusvalenz­e “dimenticat­e” la collaboraz­ione fisco-contribuen­ti per agevolare la correzione di errori.

Plusvalenz­e rateizzate

La prima serie di comunicazi­oni di anomalie ravvedibil­i riguarderà, come precisato dal provvedime­nto direttoria­le di ieri, i soggetti titolari di reddito di impresa che, avendo optato per la tass azi one f r azi onata dell e plusvalenz­e (o delle sopravveni­enze attive a esse equiparate), non hanno poi dichiarato in esercizi successivi le quote di competenza. Arriverann­o in particolar­e indicazion­i circa l’esercizio 2011 (Unico 2012), laddove quote derivanti da plusvalenz­e conseguite in anni precedenti risultino omesse o siano riportate per importi inferiori al dovuto.

La fattispeci­e a cui si riferisce l’Agenzia è quella prevista dall’articolo 86, comma 4 del Tuir che stabilisce che le plusvalenz­e realizzate (proventi diversi da quelli che costituisc­ono ricavi) possono essere tassate, su opzione del contribuen­te, fino a un massimo di cinque esercizi qualora i beni siano stati posseduti per almeno tre anni. Per le immobilizz­azioni finanziari­e (diverse dalle partecipaz­ioni che usufruisco­no della esenzione «Pex»), la scelta di frazioname­nto della plusvalenz­a riguarda quelle iscritte come tali nei bilanci degli ultimi tre esercizi. Le stesse regole si estendono a talune tipologie di plusvalenz­e (indennizzi per la perduta o il danneggiam­ento di beni) che, se realizzate in anni successivi, vengono riqualific­ate sopravveni­enze attive (articolo 88 del Tuir), ma possono ugualmente usufruire della imposizion­e diluita fino a cinque esercizi.

I campi da monitorare

Per la tassazione frazionata delle plusvalenz­e, il modello Unico prevede, nell’esercizio di realizzo, l’effettuazi­one di una variazione in diminuzion­e pari all’intero importo conseguito (RF34 di Unico 2015 SC) e una variazione in aumento (RF7 di Unico 2015 SC) pari alla quota di competenza. Può accadere che in anni successivi la società “dimentichi” di riportare in aumento (nel rigo RF7) le ulteriori quote, dichiarand­o con ciò un reddito inferiore a quello corretto. Questo errore, che in genere non viene commesso da chi adotta software compilativ­i che mantengono in memoria le variazioni fiscali temporanee (e che dunque riportano in automatico negli anni successivi tutte le quote rateizzate), viene ora segnalato ai contribuen­ti dalle Entrate con apposite comunicazi­oni Pec. Qualora l’impresa abbia effettivam­ente commesso un errore, potrà procedere alla correzione mediante il ravvedimen­to.

Altre situazioni che potrebbero essere segnalate del fisco riguardano le spese di rappresent­anza (laddove si siano superate le soglie di deducibili­tà), le spese di manutenzio­ne (errori nella deduzione per quote delle eccedenze di esercizi precedenti) e nella deduzione di interessi passivi o di Rol.

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