L’adesione blocca il sequestro
pLa regolarizzazione spontanea della violazione non costituisce un’esimente della responsabilità penale del contribuente. All’argomento la direttiva della Gdf dedica uno specifico paragrafo.
L’articolo 13 del Dlgs 74/2000 dispone che le pene previste per i delitti fiscali sono diminuite di un terzo e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti siano estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. Dunque, la norma attribuisce al pagamento delle imposte, e quindi anche al ravvedimento, natura di circostanza attenuante e non di causa di estinzione del reato. Nella direttiva è precisato che a prescindere dal ravvedimento eseguito dal contribuente, qualora le violazioni riscontrate siano riconducibili a un’ipotesi delittuosa prevista dal Dlgs 74/2000, i verificatori dovranno inviare la notizia di reato all’autorità giudiziaria.
E tuttavia l’integrale pagamento del tributo dovrebbe age- volare il contribuente indagato ai fini del sequestro preventivo per equivalente e, dunque, della successiva confisca. Si ricorda, infatti, che in caso di condanna (o patteggiamento) per un illecito tributario è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto del reato. La Corte di cassazione, con varie pronunce, ma anche nella relazione 30/2013, ha evidenziato che il versamento, seppur tardivo, dei tributi evasi fa venir meno il presupposto applicativo della misura ablativa.
Infatti, perché il profitto suscettibile di confisca corrisponde all’ammontare dell’im- posta evasa, con il versamento e la restituzione all’Erario del profitto derivante dal reato anche con il ravvedimento, verrebbe meno qualsiasi indebito vantaggio da aggredire con la misura cautelare e cesserebbe, dunque, la stessa ragione giustificatrice della confisca.
Nel caso invece di rateazione, non vi è l’estinzione dell’obbligazione tributaria in unica soluzione e quindi fino al completo pagamento delle imposte la misura cautelare rimane legittima, anche se in ragione degli importi ancora da versare. Va da sé che usufruendo del nuovo ravvedimento lungo, che non consente la rateazione, verrebbe del tutto esclusa la possibilità di effettuare i sequestro.