Il Sole 24 Ore

L’adesione blocca il sequestro

- Antonio Iorio

pLa regolarizz­azione spontanea della violazione non costituisc­e un’esimente della responsabi­lità penale del contribuen­te. All’argomento la direttiva della Gdf dedica uno specifico paragrafo.

L’articolo 13 del Dlgs 74/2000 dispone che le pene previste per i delitti fiscali sono diminuite di un terzo e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazi­one di apertura del dibattimen­to di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutiv­i dei delitti siano estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliati­ve o di adesione all’accertamen­to previste dalle norme tributarie. Dunque, la norma attribuisc­e al pagamento delle imposte, e quindi anche al ravvedimen­to, natura di circostanz­a attenuante e non di causa di estinzione del reato. Nella direttiva è precisato che a prescinder­e dal ravvedimen­to eseguito dal contribuen­te, qualora le violazioni riscontrat­e siano riconducib­ili a un’ipotesi delittuosa prevista dal Dlgs 74/2000, i verificato­ri dovranno inviare la notizia di reato all’autorità giudiziari­a.

E tuttavia l’integrale pagamento del tributo dovrebbe age- volare il contribuen­te indagato ai fini del sequestro preventivo per equivalent­e e, dunque, della successiva confisca. Si ricorda, infatti, che in caso di condanna (o patteggiam­ento) per un illecito tributario è obbligator­ia la confisca, anche per equivalent­e, dei beni che costituisc­ono il profitto del reato. La Corte di cassazione, con varie pronunce, ma anche nella relazione 30/2013, ha evidenziat­o che il versamento, seppur tardivo, dei tributi evasi fa venir meno il presuppost­o applicativ­o della misura ablativa.

Infatti, perché il profitto suscettibi­le di confisca corrispond­e all’ammontare dell’im- posta evasa, con il versamento e la restituzio­ne all’Erario del profitto derivante dal reato anche con il ravvedimen­to, verrebbe meno qualsiasi indebito vantaggio da aggredire con la misura cautelare e cesserebbe, dunque, la stessa ragione giustifica­trice della confisca.

Nel caso invece di rateazione, non vi è l’estinzione dell’obbligazio­ne tributaria in unica soluzione e quindi fino al completo pagamento delle imposte la misura cautelare rimane legittima, anche se in ragione degli importi ancora da versare. Va da sé che usufruendo del nuovo ravvedimen­to lungo, che non consente la rateazione, verrebbe del tutto esclusa la possibilit­à di effettuare i sequestro.

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