Ravvedimento alla prova dei tempi
Gli spunti che emergono dalla direttiva della Guardia di finanza inviata due giorni fa ai propri Reparti La regolarizzazione prima del «Pvc» può portare la sanzione sotto un quinto del minimo
Il ravvedimento nel corso della verifica non necessariamente sconta la sanzione ridotta a 1/5, ma potrebbe anche usufruire di un trattamento sanzionatorio più favorevole se la violazione rilevata nel verbale giornaliero non si intende «constatata». È quanto potrebbe verificarsi a seguito della regolarizzazione svolta dal contribuente dopo che il controllo sia stato avviato ma il Pvc non ancora redatto. Sul punto, però, dopo la direttiva della Guardia di finanza (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) sarebbero auspicabili i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate
La direttiva del Comando generale delle Fiamme gialle sulle procedure da adottare alla luce del nuovo ravvedimento ha indicato ai diversi reparti del Corpo come gestire le ipotesi in cui l’attività di controllo è indirizzata a un soggetto che ha regolarizzato la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso. Le ipotesi che si potrebbero verificare sono sostanzialmente due: e l’adempimento volontario è avvenuto prima dell’inizio della verifica, e quindi i militari dovranno riscontrare se converrà proseguire in ogni caso al controllo ovvero archiviare la posizione; r l’adempimento volontario avviene nel corso del controllo e, infatti, nei nuovi verbali di apertura delle verifiche sarà indicata la facoltà del contribuente di regolarizzare uno o più rilievi o comunque di sanare spontaneamente gli errori commessi, beneficiando delle sanzioni ridotte.
Si ricorda, infatti, che per il nuovo ravvedimento non costituisce più causa ostativa all’adempimento spontaneo l’apertura di una verifica ovvero l’avvio di un’attività amministrativa.
Ne consegue, dunque, che quanto contenuto nel verbale redatto dai militari può essere oggetto di regolarizzazione prima che divenga un avviso di accertamento ovvero un atto impositivo.
In proposito va segnalato che il nuovo ravvedimento prevede che la sanzione sia ridotta a un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in luogo delle misure più favorevoli previste in assenza di verbale. Secondo le nuove previsioni, quindi, la redazione di un verbale in cui sia constatata la violazione è uno spartiacque per la quantificazione delle sanzioni.
In quest’ultima ipotesi si profilano alcuni dubbi interpretativi della norma che potrebbero indurre in errore il contribuente. Occorrerà infatti comprendere se a tal fine sia sufficiente il verbale di verifica giornaliero, ovvero il processo verbale di constatazione vero e proprio.
Dal tenore letterale della norma sul ravvedimento, il richiamo all’articolo 24 della legge 4/1929 imporrebbe la redazione del verbale conclusivo e quindi del Pvc. Tecnicamente, infatti, il verbale di verifica giornaliero non contiene dei rilievi “constatati”. Tant’è che nella stessa direttiva della Gdf è precisato che si tratta di «formalizzazione dei rilievi», i quali varranno quale «proposta di recupero a tassazione» che dovrà essere valutata dalla competente agenzia delle Entrate.
Con un’interpretazione meno favorevole, invece, la mera indicazione nel processo verbale di verifica giornaliero potrebbe essere considerata al pari di un Pvc e quindi già con questa verbalizzazione il contribuente sarebbe tenuto al versamento delle sanzioni nella misura di un quinto.
Dal documento della Gdf non emerge la preferenza per l’una o l’altra ipotesi, anche perché la “decisione” sul riscontro della correttezza della regolarizzazione spetta all’agenzia delle Entrate. Ma è evidente che, così come sottolineato anche nella direttiva, lo spirito della nuova l egge è quello di creare un nuovo rapporto Fisco-contribuente, con lo scopo di sostenere la compliance fiscale e permettere all’amministrazione finanziaria di concentrare la propria azione di contrasto all’evasione nei confronti dei fenomeni più gravi e dei soggetti connotati da più elevato profilo di rischio. Alla luce di ciò, dovrebbe ritenersi che la mera segnalazione nel processo verbale di verifica rappresenti solo l’imput rivolto al contribuente affinchè si ravveda autonomamente e pertanto possa beneficiare “ancora” delle sanzioni più favorevoli.
L’INTERPRETAZIONE La penalità è ridotta al 20% solo con la redazione di un verbale di constatazione