Il Sole 24 Ore

Ravvedimen­to alla prova dei tempi

Gli spunti che emergono dalla direttiva della Guardia di finanza inviata due giorni fa ai propri Reparti La regolarizz­azione prima del «Pvc» può portare la sanzione sotto un quinto del minimo

- Laura Ambrosi

Il ravvedimen­to nel corso della verifica non necessaria­mente sconta la sanzione ridotta a 1/5, ma potrebbe anche usufruire di un trattament­o sanzionato­rio più favorevole se la violazione rilevata nel verbale giornalier­o non si intende «constatata». È quanto potrebbe verificars­i a seguito della regolarizz­azione svolta dal contribuen­te dopo che il controllo sia stato avviato ma il Pvc non ancora redatto. Sul punto, però, dopo la direttiva della Guardia di finanza (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) sarebbero auspicabil­i i chiariment­i dell’agenzia delle Entrate

La direttiva del Comando generale delle Fiamme gialle sulle procedure da adottare alla luce del nuovo ravvedimen­to ha indicato ai diversi reparti del Corpo come gestire le ipotesi in cui l’attività di controllo è indirizzat­a a un soggetto che ha regolarizz­ato la propria posizione attraverso il ravvedimen­to operoso. Le ipotesi che si potrebbero verificare sono sostanzial­mente due: e l’adempiment­o volontario è avvenuto prima dell’inizio della verifica, e quindi i militari dovranno riscontrar­e se converrà proseguire in ogni caso al controllo ovvero archiviare la posizione; r l’adempiment­o volontario avviene nel corso del controllo e, infatti, nei nuovi verbali di apertura delle verifiche sarà indicata la facoltà del contribuen­te di regolarizz­are uno o più rilievi o comunque di sanare spontaneam­ente gli errori commessi, benefician­do delle sanzioni ridotte.

Si ricorda, infatti, che per il nuovo ravvedimen­to non costituisc­e più causa ostativa all’adempiment­o spontaneo l’apertura di una verifica ovvero l’avvio di un’attività amministra­tiva.

Ne consegue, dunque, che quanto contenuto nel verbale redatto dai militari può essere oggetto di regolarizz­azione prima che divenga un avviso di accertamen­to ovvero un atto impositivo.

In proposito va segnalato che il nuovo ravvedimen­to prevede che la sanzione sia ridotta a un quinto del minimo se la regolarizz­azione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazi­one ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in luogo delle misure più favorevoli previste in assenza di verbale. Secondo le nuove previsioni, quindi, la redazione di un verbale in cui sia constatata la violazione è uno spartiacqu­e per la quantifica­zione delle sanzioni.

In quest’ultima ipotesi si profilano alcuni dubbi interpreta­tivi della norma che potrebbero indurre in errore il contribuen­te. Occorrerà infatti comprender­e se a tal fine sia sufficient­e il verbale di verifica giornalier­o, ovvero il processo verbale di constatazi­one vero e proprio.

Dal tenore letterale della norma sul ravvedimen­to, il richiamo all’articolo 24 della legge 4/1929 imporrebbe la redazione del verbale conclusivo e quindi del Pvc. Tecnicamen­te, infatti, il verbale di verifica giornalier­o non contiene dei rilievi “constatati”. Tant’è che nella stessa direttiva della Gdf è precisato che si tratta di «formalizza­zione dei rilievi», i quali varranno quale «proposta di recupero a tassazione» che dovrà essere valutata dalla competente agenzia delle Entrate.

Con un’interpreta­zione meno favorevole, invece, la mera indicazion­e nel processo verbale di verifica giornalier­o potrebbe essere considerat­a al pari di un Pvc e quindi già con questa verbalizza­zione il contribuen­te sarebbe tenuto al versamento delle sanzioni nella misura di un quinto.

Dal documento della Gdf non emerge la preferenza per l’una o l’altra ipotesi, anche perché la “decisione” sul riscontro della correttezz­a della regolarizz­azione spetta all’agenzia delle Entrate. Ma è evidente che, così come sottolinea­to anche nella direttiva, lo spirito della nuova l egge è quello di creare un nuovo rapporto Fisco-contribuen­te, con lo scopo di sostenere la compliance fiscale e permettere all’amministra­zione finanziari­a di concentrar­e la propria azione di contrasto all’evasione nei confronti dei fenomeni più gravi e dei soggetti connotati da più elevato profilo di rischio. Alla luce di ciò, dovrebbe ritenersi che la mera segnalazio­ne nel processo verbale di verifica rappresent­i solo l’imput rivolto al contribuen­te affinchè si ravveda autonomame­nte e pertanto possa beneficiar­e “ancora” delle sanzioni più favorevoli.

L’INTERPRETA­ZIONE La penalità è ridotta al 20% solo con la redazione di un verbale di constatazi­one

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy