Per la collaborazione il cumulo giuridico ha un ruolo decisivo
Il principio del cumulo giuridico delle sanzioni (articolo 12, Dlgs 472/97) gioca un ruolo fondamentale nella collaborazione volontaria. Inoltre, il cumulo giuridico applicato alla voluntary risolve indirettamente anche l’applicazione delle sanzioni relative al quadro RW, al di fuori della “collaborazione” stessa.
Il cumulo giuridico risulta limitato nel procedimento di accertamento con adesione applicato alla voluntary, per i tributi dovuti relativamente alle attività estere che vengono regolarizzate, posto che nell’adesione il cumulo trova applicazione limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d’imposta.
Le situazione risulta molto più interessante, invece, per le violazioni in materia di monitoraggio (quadro RW) legate alla “collaborazione”, per le quali l’ufficio deve emanare l’atto di contestazione (articolo 16 del Dlgs 472/1997). Va tenuto conto che la previsione dell’ultimo comma (ultimo periodo) dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997 - il quale prevede che il cumulo trovi applicazione solo per il singolo atto per la definizione delle sanzioni a un terzo (articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997), l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale – deve ritenersi tacitamente abrogata. Questo per effetto di quanto stabilisce il comma 5 dello stesso articolo 12, modificato dal Dlgs 99/2000, in base al quale l’ufficio deve applicare il cumulo per più anni anche quando vengono emanati più atti (in questo senso si esprime la nota 159135 del 2001).
Va ulteriormente considerato che l’articolo 16 del Dlgs 472/1997, relativo agli atti di contestazione, prevede la definizione di un terzo della sanzione unica, con un confronto con i minimi edittali più gravi relativi a ciascun tributo. Questo confronto, tuttavia, è da ritenersi tacitamente abrogato per effetto delle modifiche so- praggiunte. Infatti, dal 2011, la procedura dell’articolo 16 può essere utilizzata solo per le violazioni non collegate al tributo (come quelle del quadro RW) – mentre prima poteva riguardare anche violazioni sostanziali - così che il confronto con i minimi più gravi di ciascun tributo non ha più ragion d’essere. Tant’è che ai fini della voluntary è stato istituito uno specifico confronto, che fa sostanzialmente rivivere il cumulo materiale delle penalità per le violazioni commesse su più annualità. Ed è normalmente sulla sanzione che deriva da tale specifico cumulo materiale che nella “collaborazione” si applica la definizione
PENALITÀ Lo «sconto» in caso di violazioni continuative viene ridotto nell’emersione dei capitali se queste sono commesse su più anni
nella misura di un terzo.
Questo però vuol dire anche che, ad esempio, per un’attività pari a 100 detenuta in un Paese a fiscalità non privilegiata, la sanzione minima, fuori dall’ipotesi di collaborazione volontaria, risulta pari a 3, la quale viene aumentata alla metà (articolo 12, comma 5, Dlgs 472/1997) se l’attività non risulta dichiarata per più anni, con l’ulteriore aumento pari a un quarto (commi 1 e 2, articolo 12, Dlgs 472/1997). Quindi, la sanzione unica risulterebbe pari a 5,625 che potrebbe essere definita nella misura di un terzo, ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs 472/1997. In questo caso non vi è alcun confronto con i minimi edittali più gravi relativi a ciascun tributo perché non vi è alcun tributo da prendere in considerazione (e perché tale previsione è da considerarsi abrogata).