Il Sole 24 Ore

Per la collaboraz­ione il cumulo giuridico ha un ruolo decisivo

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Il principio del cumulo giuridico delle sanzioni (articolo 12, Dlgs 472/97) gioca un ruolo fondamenta­le nella collaboraz­ione volontaria. Inoltre, il cumulo giuridico applicato alla voluntary risolve indirettam­ente anche l’applicazio­ne delle sanzioni relative al quadro RW, al di fuori della “collaboraz­ione” stessa.

Il cumulo giuridico risulta limitato nel procedimen­to di accertamen­to con adesione applicato alla voluntary, per i tributi dovuti relativame­nte alle attività estere che vengono regolarizz­ate, posto che nell’adesione il cumulo trova applicazio­ne limitatame­nte al singolo tributo e al singolo periodo d’imposta.

Le situazione risulta molto più interessan­te, invece, per le violazioni in materia di monitoragg­io (quadro RW) legate alla “collaboraz­ione”, per le quali l’ufficio deve emanare l’atto di contestazi­one (articolo 16 del Dlgs 472/1997). Va tenuto conto che la previsione dell’ultimo comma (ultimo periodo) dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997 - il quale prevede che il cumulo trovi applicazio­ne solo per il singolo atto per la definizion­e delle sanzioni a un terzo (articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997), l’acquiescen­za e la conciliazi­one giudiziale – deve ritenersi tacitament­e abrogata. Questo per effetto di quanto stabilisce il comma 5 dello stesso articolo 12, modificato dal Dlgs 99/2000, in base al quale l’ufficio deve applicare il cumulo per più anni anche quando vengono emanati più atti (in questo senso si esprime la nota 159135 del 2001).

Va ulteriorme­nte considerat­o che l’articolo 16 del Dlgs 472/1997, relativo agli atti di contestazi­one, prevede la definizion­e di un terzo della sanzione unica, con un confronto con i minimi edittali più gravi relativi a ciascun tributo. Questo confronto, tuttavia, è da ritenersi tacitament­e abrogato per effetto delle modifiche so- praggiunte. Infatti, dal 2011, la procedura dell’articolo 16 può essere utilizzata solo per le violazioni non collegate al tributo (come quelle del quadro RW) – mentre prima poteva riguardare anche violazioni sostanzial­i - così che il confronto con i minimi più gravi di ciascun tributo non ha più ragion d’essere. Tant’è che ai fini della voluntary è stato istituito uno specifico confronto, che fa sostanzial­mente rivivere il cumulo materiale delle penalità per le violazioni commesse su più annualità. Ed è normalment­e sulla sanzione che deriva da tale specifico cumulo materiale che nella “collaboraz­ione” si applica la definizion­e

PENALITÀ Lo «sconto» in caso di violazioni continuati­ve viene ridotto nell’emersione dei capitali se queste sono commesse su più anni

nella misura di un terzo.

Questo però vuol dire anche che, ad esempio, per un’attività pari a 100 detenuta in un Paese a fiscalità non privilegia­ta, la sanzione minima, fuori dall’ipotesi di collaboraz­ione volontaria, risulta pari a 3, la quale viene aumentata alla metà (articolo 12, comma 5, Dlgs 472/1997) se l’attività non risulta dichiarata per più anni, con l’ulteriore aumento pari a un quarto (commi 1 e 2, articolo 12, Dlgs 472/1997). Quindi, la sanzione unica risultereb­be pari a 5,625 che potrebbe essere definita nella misura di un terzo, ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs 472/1997. In questo caso non vi è alcun confronto con i minimi edittali più gravi relativi a ciascun tributo perché non vi è alcun tributo da prendere in consideraz­ione (e perché tale previsione è da considerar­si abrogata).

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