Il Sole 24 Ore

Nella rete saldi e flussi dei conti

Gli effetti sui contribuen­ti italiani

- Valerio Vallefuoco

pLa firma dell’accordo tra Svizzera e Commission­e europea sullo scambio automatico di informazio­ni, accordo parafato lo scorso 19 marzo, va inquadrata in un più ampio trend internazio­nale di lotta all’evasione, che nasce dall’endorsemen­t, espresso già nel settembre del 2013, dei capi di governo del G20 a uno scambio automatico di informazio­ni a livello globale. Questo passo, infatti, può essere visto come la logica conseguenz­a dell’adesione della Svizzera, avvenuta lo scorso novembre, al Common Reporting Standard sviluppato in sede Ocse e alla modifica della direttiva 2011/16/EU relativa alla cooperazio­ne amministra­tiva nel settore fiscale, che ha incorporat­o in questa Direttiva quanto previsto sem- pre dal Common Reporting Standard. Mentre la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati Ue entro dicembre 2015, per permettere l’avvio dello scambio di informazio­ni a partire dal 2017 con riferiment­o ai dati del 2016 (solo l’Austria ha ottenuto un rinvio al 2018), lo scambio di informazio­ni con la Svizzera partirà dal 2018 e si riferirà alle informazio­ni riguardant­i il 2017, ovviamente purché le Camere federali svizzere lo approvino e che non sia respinto da un eventuale referendum.

Oggetto dello scambio saranno i dati detenuti dagli intermedia­ri finanziari: saranno interessat­i non solo le banche, ma anche le assicurazi­oni; la comunicazi­one riguarderà i conti e le attività finanziari­e detenute da soggetti residenti nei Paesi dell’Ue (persone fisiche e società). Tra le informazio­ni rilevanti non vi saranno solo gli stock, i saldi dei conti, ma anche i flussi, cioè i redditi che queste attività hanno generato.

Più precisamen­te, le istituzion­i finanziari­e comunicher­anno tutti i dati (nome, indirizzo, eccetera) delle persone fisiche o di altre entità che detengano conti o attività presso di loro, dichiarand­o, nel caso delle entità, anche i dati dei soggetti che le controllan­o. Oltre al saldo o al valore del conto (o dei contratti di assicurazi­one) per ogni anno le istituzion­i finanziari­e elvetiche invieranno anche i dati relativi all’importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, e degli altri redditi rivenienti dalle attività detenute, anche se derivanti dalla vendita o dal riscatto delle stesse.

Quali riflessi sui contribuen­ti italiani? Con l’automatici­tà dello scambio di informazio­ni la possibilit­à di sfuggire al fisco italiano si riduce sempre di più: non sarà più necessaria una richiesta ad hoc dell’amministra­zione finanziari­a italiana, come previsto dal nuovo articolo 27 del trattato Italia- Svizzera, per ottenere informazio­ni sui conti e sui redditi ottenuti all’estero da contribuen­ti italiani, perché questi dati, almeno a partire dal 2018, arriverann­o in modo automatico.

La forza deterrente dell’accordo è del tutto evidente; è appena il caso di ricordare quindi come le valutazion­i in merito a un eventuale ricorso alla procedura di voluntary disclosure per chi non sia in regola con il fisco italiano debbano essere attentamen­te riconsider­ate.

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