Nella rete saldi e flussi dei conti
Gli effetti sui contribuenti italiani
pLa firma dell’accordo tra Svizzera e Commissione europea sullo scambio automatico di informazioni, accordo parafato lo scorso 19 marzo, va inquadrata in un più ampio trend internazionale di lotta all’evasione, che nasce dall’endorsement, espresso già nel settembre del 2013, dei capi di governo del G20 a uno scambio automatico di informazioni a livello globale. Questo passo, infatti, può essere visto come la logica conseguenza dell’adesione della Svizzera, avvenuta lo scorso novembre, al Common Reporting Standard sviluppato in sede Ocse e alla modifica della direttiva 2011/16/EU relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che ha incorporato in questa Direttiva quanto previsto sem- pre dal Common Reporting Standard. Mentre la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati Ue entro dicembre 2015, per permettere l’avvio dello scambio di informazioni a partire dal 2017 con riferimento ai dati del 2016 (solo l’Austria ha ottenuto un rinvio al 2018), lo scambio di informazioni con la Svizzera partirà dal 2018 e si riferirà alle informazioni riguardanti il 2017, ovviamente purché le Camere federali svizzere lo approvino e che non sia respinto da un eventuale referendum.
Oggetto dello scambio saranno i dati detenuti dagli intermediari finanziari: saranno interessati non solo le banche, ma anche le assicurazioni; la comunicazione riguarderà i conti e le attività finanziarie detenute da soggetti residenti nei Paesi dell’Ue (persone fisiche e società). Tra le informazioni rilevanti non vi saranno solo gli stock, i saldi dei conti, ma anche i flussi, cioè i redditi che queste attività hanno generato.
Più precisamente, le istituzioni finanziarie comunicheranno tutti i dati (nome, indirizzo, eccetera) delle persone fisiche o di altre entità che detengano conti o attività presso di loro, dichiarando, nel caso delle entità, anche i dati dei soggetti che le controllano. Oltre al saldo o al valore del conto (o dei contratti di assicurazione) per ogni anno le istituzioni finanziarie elvetiche invieranno anche i dati relativi all’importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, e degli altri redditi rivenienti dalle attività detenute, anche se derivanti dalla vendita o dal riscatto delle stesse.
Quali riflessi sui contribuenti italiani? Con l’automaticità dello scambio di informazioni la possibilità di sfuggire al fisco italiano si riduce sempre di più: non sarà più necessaria una richiesta ad hoc dell’amministrazione finanziaria italiana, come previsto dal nuovo articolo 27 del trattato Italia- Svizzera, per ottenere informazioni sui conti e sui redditi ottenuti all’estero da contribuenti italiani, perché questi dati, almeno a partire dal 2018, arriveranno in modo automatico.
La forza deterrente dell’accordo è del tutto evidente; è appena il caso di ricordare quindi come le valutazioni in merito a un eventuale ricorso alla procedura di voluntary disclosure per chi non sia in regola con il fisco italiano debbano essere attentamente riconsiderate.