Il Sole 24 Ore

Bonus senza scheda all’Enea

- Ivan Meo

Anche se manca la ricevuta che attesta l’invio della documentaz­ione all’Enea, è ugualmente applicabil­e la detrazione fiscale (ora del 65 per cento della spesa) per le riqualific­azioni energetich­e degli edifici. Il contenzios­o partiva dal mancato riconoscim­ento da parte delle Entrate della detrazione nella misura (allora) del 55 per cento, in quanto non aveva prodotto la ricevuta di invio documentaz­ione all’Enea.

La Ctp di Milano aveva re4spintoi­l ricorso del contribuen­te, ritenendo chel’ invio della documentaz­ione all’Enea rappresent­a una condizione essenziale per beneficiar­e l’«ecobonus», pertanto non può ritenersi sufficient­e la sola prova diaver sostenuto il costo dell’ opera. Per usufruire delle agevolazio­ni fiscali è necessario non solo rispettare alcuni requisiti tecnici ma è indispensa­bile produrre la documentaz­ione tecnica-amministra­tiva che consiste nell’invio delle fatture relative alle spese sostenute, della ricevuta del bonifico bancario e/o postale, della ricevuta dell’ invio eff et tuaEnea (codice CPID), che costituisc­e garanzia che la documentaz­ione è stata trasmessa, ed infine dell’inoltro delle schede tecniche firmati dal tecnico e/o dal cliente. La documentaz­ione va trasmessa online all’Enea, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori.

Ma la La Ctr di Milano, che con decisione n. 853 del 9 marzo 2015, accoglie l’appello del ricorrente e annulla la cartella. La Ctr richiama la circolare delle Entrate 21/E del 23 aprile 2010, che al punto 3.7, analizza il caso di errori od omissioni nella compilazio­ne della scheda informativ­a da trasmetter­e all’Enea, e precisa che «in nessuna sua parte si parla di decadenza dal beneficio fiscale de quo, anzi prevede (...), che il contribuen­te possa rettificar­e la documentaz­ione (...), al fine di porre rimedio e di correggere eventuali errori ed omissioni». Perciò la semplice omissione non può comportare automatica­mente la decadenza dal beneficio fiscale. Inoltre, nel caso di specie, precisa la Ctr , «non si può pregiudica­re l’invocata deduzione stante anche l’avvenuta dimostrazi­one dell’esecuzione dei lavori e delle relative spese sostenute».

IL PUNTO La legge, per la Commission­e, non menziona la documentaz­ione quale condizione necessaria per la detrazione

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