Bonus senza scheda all’Enea
Anche se manca la ricevuta che attesta l’invio della documentazione all’Enea, è ugualmente applicabile la detrazione fiscale (ora del 65 per cento della spesa) per le riqualificazioni energetiche degli edifici. Il contenzioso partiva dal mancato riconoscimento da parte delle Entrate della detrazione nella misura (allora) del 55 per cento, in quanto non aveva prodotto la ricevuta di invio documentazione all’Enea.
La Ctp di Milano aveva re4spintoil ricorso del contribuente, ritenendo chel’ invio della documentazione all’Enea rappresenta una condizione essenziale per beneficiare l’«ecobonus», pertanto non può ritenersi sufficiente la sola prova diaver sostenuto il costo dell’ opera. Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario non solo rispettare alcuni requisiti tecnici ma è indispensabile produrre la documentazione tecnica-amministrativa che consiste nell’invio delle fatture relative alle spese sostenute, della ricevuta del bonifico bancario e/o postale, della ricevuta dell’ invio eff et tuaEnea (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa, ed infine dell’inoltro delle schede tecniche firmati dal tecnico e/o dal cliente. La documentazione va trasmessa online all’Enea, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori.
Ma la La Ctr di Milano, che con decisione n. 853 del 9 marzo 2015, accoglie l’appello del ricorrente e annulla la cartella. La Ctr richiama la circolare delle Entrate 21/E del 23 aprile 2010, che al punto 3.7, analizza il caso di errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’Enea, e precisa che «in nessuna sua parte si parla di decadenza dal beneficio fiscale de quo, anzi prevede (...), che il contribuente possa rettificare la documentazione (...), al fine di porre rimedio e di correggere eventuali errori ed omissioni». Perciò la semplice omissione non può comportare automaticamente la decadenza dal beneficio fiscale. Inoltre, nel caso di specie, precisa la Ctr , «non si può pregiudicare l’invocata deduzione stante anche l’avvenuta dimostrazione dell’esecuzione dei lavori e delle relative spese sostenute».
IL PUNTO La legge, per la Commissione, non menziona la documentazione quale condizione necessaria per la detrazione