Sanzioni, via il ricorso «interno»
Le ultime indicazioni sul nuovo Ispettorato nazionale: salta l’impugnazione gerarchica Contro gli accertamenti il datore potrà rivolgersi solo al tribunale ordinario
pScompare il ricorso amministrativo avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogata dalla direzione territoriale del lavoro per l’applicazione delle sanzioni alla parte datoriale.
Ricorrere al tribunale ordinario, quindi, sarà l’unica possibilità a disposizione del presunto trasgressore.
Lo prevede lo schema di decreto legislativo istitutivo dell’Agenzia unica ovvero dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che dovrà essere emanato entro il prossimo 16 giugno, a pena di decadenza.
L’ipotesi legislativa è di abrogare l’attuale formulazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 124/2004, il quale prevede che nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione emessa dalla direzione territoriale del lavoro, ferma restando la possibilità di opporsi prevista dall’articolo 22 della legge 689/1981, è ammesso ricorso, in via alternativa, davanti al direttore della sezione regionale entro 30 giorni dalla notifica.
Lo schema di decreto legislativo, però, sopprime le direzioni regionali del lavoro, facendo cadere la possibilità della tutela in sede gerarchica amministrativa. Al datore di lavoro, quindi, rimarrà una sola strada: presentare ricorso in opposizione davanti al tribunale. Strada evidentemente molto più onerosa rispetto a quella che era percorribile con la vecchia normativa.
Con la soppressione dell’alternativo sistema di tutela in sede amministrativa, peraltro, viene meno uno degli strumenti che avrebbero potuto allegerire l’enorme carico processuale civile.
Per garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni sul lavoro, sulla legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, tutta- via, il nuovo articolo 16 fa salvo il ricorso amministrativo indirizzato alla direzione territoriale del lavoro competente, avverso l’ordinanza che ingiunge sanzioni amministrative emessa da altri organi di polizia giudiziaria diversi dagli ispettori del lavoro.
Il ricorso va inoltrato al direttore entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza e definito entro i successivi 60 giorni. Vale il principio del silenzio rigetto.
Vengono confermati, invece, i comitati per i rapporti di lavoro, già previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 124/2004, che saranno costituiti presso ciascun ispettorato del capoluogo dove questo ha sede. Ne faranno parte i corrispondenti direttori dell’Inps e dell’Inail.
Al comitato vengono indirizzati i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’ispettorato (che comprenderà gli ex