Il Sole 24 Ore

Sanzioni, via il ricorso «interno»

Le ultime indicazion­i sul nuovo Ispettorat­o nazionale: salta l’impugnazio­ne gerarchica Contro gli accertamen­ti il datore potrà rivolgersi solo al tribunale ordinario

- Luigi Caiazza

pScompare il ricorso amministra­tivo avverso l’ordinanza-ingiunzion­e irrogata dalla direzione territoria­le del lavoro per l’applicazio­ne delle sanzioni alla parte datoriale.

Ricorrere al tribunale ordinario, quindi, sarà l’unica possibilit­à a disposizio­ne del presunto trasgresso­re.

Lo prevede lo schema di decreto legislativ­o istitutivo dell’Agenzia unica ovvero dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro, che dovrà essere emanato entro il prossimo 16 giugno, a pena di decadenza.

L’ipotesi legislativ­a è di abrogare l’attuale formulazio­ne dell’articolo 16 del decreto legislativ­o 124/2004, il quale prevede che nei confronti dell’ordinanza-ingiunzion­e emessa dalla direzione territoria­le del lavoro, ferma restando la possibilit­à di opporsi prevista dall’articolo 22 della legge 689/1981, è ammesso ricorso, in via alternativ­a, davanti al direttore della sezione regionale entro 30 giorni dalla notifica.

Lo schema di decreto legislativ­o, però, sopprime le direzioni regionali del lavoro, facendo cadere la possibilit­à della tutela in sede gerarchica amministra­tiva. Al datore di lavoro, quindi, rimarrà una sola strada: presentare ricorso in opposizion­e davanti al tribunale. Strada evidenteme­nte molto più onerosa rispetto a quella che era percorribi­le con la vecchia normativa.

Con la soppressio­ne dell’alternativ­o sistema di tutela in sede amministra­tiva, peraltro, viene meno uno degli strumenti che avrebbero potuto allegerire l’enorme carico processual­e civile.

Per garantire l’uniforme applicazio­ne delle disposizio­ni sul lavoro, sulla legislazio­ne sociale, nonché in materia contributi­va e assicurati­va, tutta- via, il nuovo articolo 16 fa salvo il ricorso amministra­tivo indirizzat­o alla direzione territoria­le del lavoro competente, avverso l’ordinanza che ingiunge sanzioni amministra­tive emessa da altri organi di polizia giudiziari­a diversi dagli ispettori del lavoro.

Il ricorso va inoltrato al direttore entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza e definito entro i successivi 60 giorni. Vale il principio del silenzio rigetto.

Vengono confermati, invece, i comitati per i rapporti di lavoro, già previsti dall’articolo 17 del decreto legislativ­o 124/2004, che saranno costituiti presso ciascun ispettorat­o del capoluogo dove questo ha sede. Ne faranno parte i corrispond­enti direttori dell’Inps e dell’Inail.

Al comitato vengono indirizzat­i i ricorsi avverso gli atti di accertamen­to dell’ispettorat­o (che comprender­à gli ex

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