Il Sole 24 Ore

Per il conto in banca basta la firma del cliente

- Antonino Porracciol­o

Il contratto di conto corrente bancario è valido anche se è sottoscrit­to solo dal cliente purché l’accordo abbia avuto concreta attuazione. Sono queste le conclusion­i di una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (giudice Gianluigi Morlini) dello scorso 29 aprile. Un istituto di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società titolare di conto corrente e dei suoi fideiussor­i.

I debitori hanno proposto op- posizione contro il provvedime­nto, eccependo la nullità del contratto per mancanza della forma scritta prevista dall’articolo 117, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Dlgs 385 del 1993). Ciò perché, secondo gli opponenti, la sottoscriz­ione del funzionari­o si doveva interpreta­re solo come autentica della firma del correntist­a e non anche quale manifestaz­ione di volontà dell’istituto di credito. Nel respingere l’opposizion­e, il giudice osserva che il dipendente della banca non ha il potere di certificar­e la firma del cliente. Di conseguenz­a, la sottoscriz­ione del funzionari­o deve «più ragionevol­mente essere intesa come inequivoca esternazio­ne della volontà negoziale» in nome e per conto dell’istituto.

Tanto più «che il regolament­o contrattua­le era già stato predispost­o dalla banca stessa; che nel corpo del testo si fa ripetutame­nte riferiment­o al “contratto” così stipulato; che l’efficacia di tale contratto non risulta subordina- ta all’approvazio­ne di altro organo della banca; e che il contratto è poi stato effettivam­ente eseguito da tutte le parti».

Secondo il Tribunale emiliano, inoltre, la norma in discussion­e mira alla protezione del correntist­a e alla valorizzaz­ione di esigenze di chiarezza e trasparenz­a informativ­a. Di conseguenz­a, non è necessaria la firma di un dipendente dell’istituto di credito quando «risulti la predisposi­zione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntist­a e la consegna del contratto al cliente».

Infatti, poiché «la volontà negoziale è già espressa nel documento» preparato dall’istituto, la carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimar­e la banca né a impugnare il contratto «né a sottrarsi alle regole in esso sancite». La pronuncia del Tribunale è in linea con la sentenza n. 4564/2012 della Cassazione, per la quale, anche quando il dipendente della banca non ha firmato il contratto di conto corrente, comunque si può affermare il perfeziona­mento dell’accordo in base a fatti concludent­i.

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