Sospensione automatica, il prefetto non ha scelta
pLa sospensione temporanea del sindaco, prevista dal decreto Severino in caso di condanna non definitiva, «incide sul diritto di elettorato passivo», che non si esaurisce con la partecipazione all’elezione «ma, ovviamente, si estende allo svolgimento delle funzioni per le quali si è stati eletti». Pertanto, il provvedimento amministrativo che dispone la sospensione dalla carica per 18 mesi incide direttamente su questo diritto soggettivo e va impugnato davanti al giudice ordinario, non amministrativo.
Motivazioni depositate a tempo di record, quelle delle sezioni unite civili della Cassazione, vista «la rilevanza e l’interesse generale della questio- ne», si legge in un comunicato del Palazzaccio. L’ordinanza n. 11131/15 - relativa al caso De Magistris - spiega perché spetti ai Tribunali e non ai Tar decidere sulla sospensione dalla carica di sindaco disposta dal prefetto in caso di condanna non definitiva per una serie di reati contro la pubblica amministrazione. Ma compensa le spese del giudizio, in considerazione del «contrasto giurisprudenziale» esistente sulla questione della giurisdizione.
Le sezioni unite rilevano anzitutto che il provvedimento di sospensione emesso dal prefetto è «vincolato», per cui «non vi è alcuna discrezionalità» nell’emetterlo né nel definirne decorrenza o durata. L’opzione del legislatore è «chiaramente orientata» nel senso di una «temporanea compressione del diritto soggettivo dell’eletto allo svolgimento del mandato, per un tempo definito e secondo modalità del pari interamente delineate» dallo stesso decreto legislativo 235 del 2012. E questo è un primo argomento che giustifica la giurisdizione ordinaria.
La Cassazione non ha condiviso, poi, la tesi sostenuta dalla difesa di Luigi De Magistris secondo cui la competenza dei Tar dipenderebbe dall’esigenza di tutelare il “buon governo” degli enti locali, messo in crisi da una sospensione temporanea di un amministratore regolarmente eletto e non ancora condannato in via definitiva. Ciò però non significa, ammette la Corte, che la sospensione non ponga anche problemi relativi al buon anda- mento della pubblica amministrazione; solo che nel bilanciamento con il diritto di elettorato passivo, è quest’ultimo che prevale, sicuramente nelle intenzioni del legislatore.
D’altra parte, lo stesso De Magistris, nel chiedere l’annullamento del decreto prefettizio, ha voluto tutelare il proprio diritto soggettivo di elettorato passivo, «compromesso temporaneamente dal provvedimento di sospensione». E dunque «non può negarsi - si legge nella sentenza - che tale provvedimento incida sul diritto soggettivo del sindaco all’espletamento delle funzioni che gli sono state affidate per effetto dell’elezione e che concorrono, all’evidenza, a integrare il diritto di elettorato passivo dello stesso».