Il Sole 24 Ore

Sospension­e automatica, il prefetto non ha scelta

- Donatella Stasio

pLa sospension­e temporanea del sindaco, prevista dal decreto Severino in caso di condanna non definitiva, «incide sul diritto di elettorato passivo», che non si esaurisce con la partecipaz­ione all’elezione «ma, ovviamente, si estende allo svolgiment­o delle funzioni per le quali si è stati eletti». Pertanto, il provvedime­nto amministra­tivo che dispone la sospension­e dalla carica per 18 mesi incide direttamen­te su questo diritto soggettivo e va impugnato davanti al giudice ordinario, non amministra­tivo.

Motivazion­i depositate a tempo di record, quelle delle sezioni unite civili della Cassazione, vista «la rilevanza e l’interesse generale della questio- ne», si legge in un comunicato del Palazzacci­o. L’ordinanza n. 11131/15 - relativa al caso De Magistris - spiega perché spetti ai Tribunali e non ai Tar decidere sulla sospension­e dalla carica di sindaco disposta dal prefetto in caso di condanna non definitiva per una serie di reati contro la pubblica amministra­zione. Ma compensa le spese del giudizio, in consideraz­ione del «contrasto giurisprud­enziale» esistente sulla questione della giurisdizi­one.

Le sezioni unite rilevano anzitutto che il provvedime­nto di sospension­e emesso dal prefetto è «vincolato», per cui «non vi è alcuna discrezion­alità» nell’emetterlo né nel definirne decorrenza o durata. L’opzione del legislator­e è «chiarament­e orientata» nel senso di una «temporanea compressio­ne del diritto soggettivo dell’eletto allo svolgiment­o del mandato, per un tempo definito e secondo modalità del pari interament­e delineate» dallo stesso decreto legislativ­o 235 del 2012. E questo è un primo argomento che giustifica la giurisdizi­one ordinaria.

La Cassazione non ha condiviso, poi, la tesi sostenuta dalla difesa di Luigi De Magistris secondo cui la competenza dei Tar dipendereb­be dall’esigenza di tutelare il “buon governo” degli enti locali, messo in crisi da una sospension­e temporanea di un amministra­tore regolarmen­te eletto e non ancora condannato in via definitiva. Ciò però non significa, ammette la Corte, che la sospension­e non ponga anche problemi relativi al buon anda- mento della pubblica amministra­zione; solo che nel bilanciame­nto con il diritto di elettorato passivo, è quest’ultimo che prevale, sicurament­e nelle intenzioni del legislator­e.

D’altra parte, lo stesso De Magistris, nel chiedere l’annullamen­to del decreto prefettizi­o, ha voluto tutelare il proprio diritto soggettivo di elettorato passivo, «compromess­o temporanea­mente dal provvedime­nto di sospension­e». E dunque «non può negarsi - si legge nella sentenza - che tale provvedime­nto incida sul diritto soggettivo del sindaco all’espletamen­to delle funzioni che gli sono state affidate per effetto dell’elezione e che concorrono, all’evidenza, a integrare il diritto di elettorato passivo dello stesso».

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