Debutto da oggi per i nuovi ecoreati
Ieri la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della legge con le disposizioni che sono in vigore già da oggi Ingresso nel Codice per cinque fattispecie - Termini di prescrizione più lunghi
pIn vigore da oggi le nuove norme sui reati ambientali. È di ieri, infatti, l’approdo in Gazzetta (Gu 122) della legge 68/2015 che interviene sugli ecoreati. La norma introduce nel codice penale cinque nuovi delitti e allunga i termini di prescrizione per perseguire i delitti con meno affanno, aumenta le pene ma concede la possibilità di “pentirsi”: con il ravvedimento operoso è assicurato lo sconto di pena dalla metà a due terzi. Nel testo anche l’aggravante mafiosa e la confisca preventiva.
Nel nuovo titolo del Codice penale «delitti contro l’ambiente» fanno ingresso: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo ,impedimento di controllo e omessa bonifica. La norma, inasprisce le sanzioni e coinvolge nella responsabilità anche la persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse.
Il delitto di inquinamento ambientale è punito con la reclusione da due a sei anni e con multe che vanno da 10mila a 100mila euro, ma il suo perfezionamento richiede una duplice condizione: l’esistenza di un danno ambientale e di una condotta abusiva. Le aggravanti scattano se ad essere danneggiata è un’area protetta o l’azione ha causato il ferimento o la morte di persone.
L’elemento dell’abusivismo è presente anche nel disastro ambientale, che può costare fino a 15 anni di reclusione. Per parlare di disastro ambientale è necessario che si verifichino, alternativamente, alcune condizioni che riguardano un’alterazione senza ritorno dell’equilibrio dell’ecosistema, la possibilità di eliminare le conseguenze solo con mezzi particolarmente onerosi e provvedimenti eccezionali e un’offesa all’incolumità pubblica rilevante per il numero di persone coinvolte.
Il traffico e l’abbandono di materiale radioattivo è punito con la re- clusione da due a sei anni, con relative aggravanti in caso di danni all’ambiente o alle persone.
Si paga con il carcere, da sei mesi a tre anni, il tentativo di depistare o compromettere le indagini mettendo off-limit i luoghi oggetto di controllo. La legge 68 prevede anche l’invocata aggravante dell’associazione mafiosa per i sodalizi dediti al “business ambientale”, mentre ancora un inasprimento di pena è previsto per i pubblici ufficiali che entrano nel “giro”. Via liberaallaconfisca, compresaquella per equivalente, applicata anche al traffico illecito di rifiuti. Una misura però esclusa se l’imputato mette i luoghi in sicurezza o li ripristina. Possibile anche la confisca preventiva sui valori ingiustificati rispetto al reddito, in caso di disastro ambientale , traffico di rifiuti e associazione a delinquere. Con il ravvedimento operoso, attraverso lo sconto di pena, si punta a ottenerelacollaborazioneperevitareche i reati producano conseguenze ulteriori o per scoprire i colpevoli. Niente sconto ma pena accessoria del divieto di contrattare con la Pa nelle ipotesi di inquinamento ambientale, disastro, traffico di materiale radiaottivo, impedito controllo e traffico illecito di rifiuti.
Mano più pesante anche sulla prescrizione che si allunga in maniera direttamente proporzionale alla gravità del reato. Per la responsabilità degli enti ci sono le sanzioni pecuniarie tarate sulle quote fino a un massimo di 1000 per l’associazione mafiosa. La norma entra in vigore proprio in vista della scadenza del 2 giugno, termine entro il quale la Commissione Europea chiede alle regioni di scoprire le carte sugli interventi fatti per mettersi in regola con le discariche.
L’Italia era stata condannata dalla Corte di Giustizia ( C333/13 e C-196/13 ) a pagare una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e 42,8 per ogni semestre di ritardo nell’adeguarsi alla sentenza del 2007.