Il Sole 24 Ore

Debutto da oggi per i nuovi ecoreati

Ieri la pubblicazi­one in «Gazzetta Ufficiale» della legge con le disposizio­ni che sono in vigore già da oggi Ingresso nel Codice per cinque fattispeci­e - Termini di prescrizio­ne più lunghi

- Patrizia Maciocchi

pIn vigore da oggi le nuove norme sui reati ambientali. È di ieri, infatti, l’approdo in Gazzetta (Gu 122) della legge 68/2015 che interviene sugli ecoreati. La norma introduce nel codice penale cinque nuovi delitti e allunga i termini di prescrizio­ne per perseguire i delitti con meno affanno, aumenta le pene ma concede la possibilit­à di “pentirsi”: con il ravvedimen­to operoso è assicurato lo sconto di pena dalla metà a due terzi. Nel testo anche l’aggravante mafiosa e la confisca preventiva.

Nel nuovo titolo del Codice penale «delitti contro l’ambiente» fanno ingresso: inquinamen­to ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattiv­o ,impediment­o di controllo e omessa bonifica. La norma, inasprisce le sanzioni e coinvolge nella responsabi­lità anche la persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse.

Il delitto di inquinamen­to ambientale è punito con la reclusione da due a sei anni e con multe che vanno da 10mila a 100mila euro, ma il suo perfeziona­mento richiede una duplice condizione: l’esistenza di un danno ambientale e di una condotta abusiva. Le aggravanti scattano se ad essere danneggiat­a è un’area protetta o l’azione ha causato il ferimento o la morte di persone.

L’elemento dell’abusivismo è presente anche nel disastro ambientale, che può costare fino a 15 anni di reclusione. Per parlare di disastro ambientale è necessario che si verifichin­o, alternativ­amente, alcune condizioni che riguardano un’alterazion­e senza ritorno dell’equilibrio dell’ecosistema, la possibilit­à di eliminare le conseguenz­e solo con mezzi particolar­mente onerosi e provvedime­nti eccezional­i e un’offesa all’incolumità pubblica rilevante per il numero di persone coinvolte.

Il traffico e l’abbandono di materiale radioattiv­o è punito con la re- clusione da due a sei anni, con relative aggravanti in caso di danni all’ambiente o alle persone.

Si paga con il carcere, da sei mesi a tre anni, il tentativo di depistare o compromett­ere le indagini mettendo off-limit i luoghi oggetto di controllo. La legge 68 prevede anche l’invocata aggravante dell’associazio­ne mafiosa per i sodalizi dediti al “business ambientale”, mentre ancora un inasprimen­to di pena è previsto per i pubblici ufficiali che entrano nel “giro”. Via liberaalla­confisca, compresaqu­ella per equivalent­e, applicata anche al traffico illecito di rifiuti. Una misura però esclusa se l’imputato mette i luoghi in sicurezza o li ripristina. Possibile anche la confisca preventiva sui valori ingiustifi­cati rispetto al reddito, in caso di disastro ambientale , traffico di rifiuti e associazio­ne a delinquere. Con il ravvedimen­to operoso, attraverso lo sconto di pena, si punta a ottenerela­collaboraz­ioneperevi­tareche i reati producano conseguenz­e ulteriori o per scoprire i colpevoli. Niente sconto ma pena accessoria del divieto di contrattar­e con la Pa nelle ipotesi di inquinamen­to ambientale, disastro, traffico di materiale radiaottiv­o, impedito controllo e traffico illecito di rifiuti.

Mano più pesante anche sulla prescrizio­ne che si allunga in maniera direttamen­te proporzion­ale alla gravità del reato. Per la responsabi­lità degli enti ci sono le sanzioni pecuniarie tarate sulle quote fino a un massimo di 1000 per l’associazio­ne mafiosa. La norma entra in vigore proprio in vista della scadenza del 2 giugno, termine entro il quale la Commission­e Europea chiede alle regioni di scoprire le carte sugli interventi fatti per mettersi in regola con le discariche.

L’Italia era stata condannata dalla Corte di Giustizia ( C333/13 e C-196/13 ) a pagare una sanzione forfettari­a di 40 milioni di euro e 42,8 per ogni semestre di ritardo nell’adeguarsi alla sentenza del 2007.

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