Il Sole 24 Ore

Vendita con perizia non giurata

L’asseverazi­one può essere effettuata dopo l’atto di «passaggio»

- Gian Paolo Tosoni

pLa perizia di rivalutazi­one dei terreni deve essere riportata nell’atto di compravend­ita, ma può essere tollerata l’omessa indicazion­e se la differenza tra il valore di perizia e il prezzo di vendita sia poco significat­iva. La precisazio­ne viene dall’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e 53/E del 27 maggio (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

L’annosa questione si inquadra nella facoltà concessa ai contribuen­ti, che non operano nell’esercizio di impresa, di ridetermin­are il costo fiscale dei terreni agricoli ed edificabil­i ai fini della determinaz­ione della plusvalenz­a ai sensi dell’articolo 67, lettere a)e b) del Dpr 917/86. Nella fattispeci­e l’articolo 7 della legge 448/2001 dispone che il valore di perizia rappresent­a il valore normale minimo ai fini delle imposte dirette, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. Tale circostanz­a ha fatto dire più volte all’agenzia delle Entrate (si veda in primis la circolare 15/E 2002) che se il venditore non menziona in atto l’intervenut­a ridetermin­azione del valore (oppure si discosta dal valore di perizia), la rivalutazi­one diviene inefficace; quindi la plusvalenz­a si determina secondo i criteri ordinari partendo in linea di massima dal costo storico del terreno.

Non c’è dubbio che l’agenzia delle Entrate forza la mano pretendend­o che nel rogito di vendita venga indicato il valore di perizia per rilevare comodament­e il valore del terreno al fine della liquidazio­ne delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e tale principio viene confermato anche nella risoluzion­e 53/E/2015. Infatti la nota ministeria­le, giustifica­ndo che l’informazio­ne del valore di perizia del terreno nel rogito è necessaria per contrastar­e l’occultamen­to della base imponibile ai fini delle imposte indirette, afferma che tale pe- ricolo viene meno se lo scostament­o del valore indicato nel medesimo atto rispetto al valore di perizia sia poco significat­ivo. La risoluzion­e continua affermando che i controlli non vengono intralciat­i se la cessione viene effettuata ad un corrispett­ivo sensibilme­nte inferiore, a condizione che nel rogito venga fatta menzione del valore peritato.

La strada maestra è quella indicata nella circolare 1/E del 15 febbraio 2013 dove viene introdotto il meccanismo del “prezzo-valore”. Nel rogito di vendita del terreno edificabil­e rivalutato si deve indicare il valore di perizia sul quale saranno liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre al corrispett­ivo di vendita. Se la cessione è effettuata da un imprendito­re agricolo l’Iva si applica comunque sul corrispett­ivo. In questo caso anche se il corrispett­ivo di vendita è inferiore al valore di perizia (cosa frequente in questi tempi) ai fini delle imposte dei redditi il valore rivalutato è efficace e quindi il cedente non avrà alcuna plusvalenz­a imponibile.

La questione, quindi, verte sull’obbligo di indicare il valore di perizia nel rogito specialmen­te quando il terreno viene ceduto a un prezzo minore. Dal canto suo la giurisprud­enza è concorde nel considerar­e efficace la rivalutazi­one pur in assenza dell’indicazion­e del valore (si veda Commission­e Tributaria Regionale della Lombardia 169/44/11 e 141/45/12). Le Entrate hanno comunque la possibilit­à di monitorare il valore periziato dalla segnalazio­ne che il contribuen­te esegue nel modello Unico.

La risoluzion­e 53/E/2015 esamina anche un’altra questione relativa al momento temporale in cui la perizia deve essere redatta e asseverata. La circolare 16/E/2005 dell’Agenzia aveva precisato che la redazione della perizia e il relativo giuramento da parte del profession­ista incaricato dovevano essere espletati prima del rogito di vendita, ma la Cassazione con varie ordinanze ha bocciato tale principio. L’Agenzia afferma ora che l’asseverazi­one può essere effettuata successiva­mente all’atto di compravend­ita, ma la redazione lo deve precedere sempre per il solito principio che nel rogito deve essere menzionato il valore di perizia.

Si ricorda che la rivalutazi­one dei terreni agricoli ed edificabil­i, nonché delle partecipaz­ioni societarie può essere effettuata entro il 30 giugno 2015, con riferiment­o ai valori correnti al 1° gennaio 2015, ma le imposte sostitutiv­e sono raddoppiat­e. Per i terreni edificabil­i che si sono svalutati il contribuen­te ha sempre la facoltà di ridetermin­are al ribasso il valore recuperand­o l’imposta sostitutiv­a già versata (risoluzion­e 111/E/2010). Si vedano i calcoli di convenienz­a nel prospetto in pagina.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy