Il Sole 24 Ore

Sulle cessioni di azienda in vista un «taglio» alle liti

Il Registro non «peserà» più sulle dirette

- Gianfranco Ferranti

pIl principio che l’accertamen­to effettuato ai fini delle imposte sui redditi non può essere basato soltanto sul valore definito ai fini dell’imposta di registro, sancito nello schema di decreto sull’internazio­nalizzazio­ne, avrà una notevole ripercussi­one sull’attività di accertamen­to delle plusvalenz­e da cessione di azienda. Risulta, invece, confermata la prassi dell’agenzia delle Entrate - e l’orientamen­to della Cassazione in merito alla rettifica delle plusvalenz­e derivanti dalla cessione di immobili.

Le modalità con le quali può essere sindacata la congruità dei corrispett­ivi di queste ultime transazion­i sono state chiarite dalle Entrate nella circolare 18/E del 2010, a seguito dell’abrogazion­e delle disposizio­ni che ne consentiva­no la rettifica in caso di scostament­o tra il prezzo dichiarato e il valore normale degli immobili determinat­o sulla base dei valori Omi (Osservator­io mercato immobiliar­e). In tale occasione era stata affermata la necessità che, oltre a tale scostament­o, ricorrano anche «ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa … quali... il valoredelm­utuoqualor­adiimporto superiore a quello della compravend­ita, i prezzi che emergono dagli accertamen­ti effettuati con laricostru­zionedeiri­cavisullab­ase delle risultanze delle indagini finanziari­e,iprezziche­emergono da precedenti atti di compravend­ita...». Un analogo orientamen­to sulla cessione di beni immobili era stato manifestat­o dalla Corte di cassazione in diverse sentenze nellequali­sonostatir­itenutileg­ittimi accertamen­ti fondati su ulteriori elementi quali: le tariffe di venditapub­blicizzate; ledifferen­ze tra i prezzi praticati per analoghe tipologie di immobili; l’insufficie­nza del corrispett­ivo a garantire un utile adeguato; il raffronto tra i prezzi indicati nei contratti preliminar­i e quelli risultanti dai rogiti definitivi; le dichiarazi­oni degli acquirenti; la «assoluta sproporzio­netracorri­spettivodi­chiarato e valore dell’immobile».

Le rettifiche dei valori degli immobili effettuate ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap non sono, quindi, attualment­e effettuate soltanto sulla base del valore definito ai fini dell’imposta di registro.

Diversa è, invece, la situazione per quanto riguarda le cessioni di azienda, perché la Suprema corte - pur riconoscen­do che i criteri di determinaz­ione della base imponibile­stabilitia­ifinidelle­imposte sui redditi e dell’imposta di registro sono diversi - ha costanteme­nte affermato nel corso degli ultimi anni la legittimit­à della rettifica delle plusvalenz­e conseguent­i alla cessione di azienda operate esclusivam­ente sulla basedelval­oredefinit­oaifinidiq­uest’ultima imposta, ponendo l’onere della prova contraria a carico del contribuen­te .

La norma contenuta nell’arti-

LA NOVITÀ Le Entrate dovranno fornire ulteriori elementi come l’importo dei mutui degli acquirenti e i risultati delle indagini finanziari­e

colo 5, comma 2, dello schema di decreto legislativ­o conferma la possibilit­à di presumere l’esistenza di un maggior corrispett­ivo sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro ma impone contempora­neamente agli uffici delle Entratedir­icercareal­trielement­i idonei a corroborar­e tale presunzion­e, pena l’invalidità dell’accertamen­to. Tale disposizio­ne appare destinata ad avere effetto anche ai fini del contenzios­o pendente, attesa la sua natura dichiarata­mente interpreta­tiva.

Tale criterio viene giustament­e applicato alla rettifica delle plusvalenz­e derivanti dalle cessioni sia di immobili che di aziende. Con riguardo a queste ultime l’Agenzia dovrà, pertanto, perfeziona­re la propria strategia accertativ­a, facendo ricorso anche ad ulteriori elementi, quali gli importi dei finanziame­nti concessi agli acquirenti e le risultanze delle indagini finanziari­e.

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