Sulle cessioni di azienda in vista un «taglio» alle liti
Il Registro non «peserà» più sulle dirette
pIl principio che l’accertamento effettuato ai fini delle imposte sui redditi non può essere basato soltanto sul valore definito ai fini dell’imposta di registro, sancito nello schema di decreto sull’internazionalizzazione, avrà una notevole ripercussione sull’attività di accertamento delle plusvalenze da cessione di azienda. Risulta, invece, confermata la prassi dell’agenzia delle Entrate - e l’orientamento della Cassazione in merito alla rettifica delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili.
Le modalità con le quali può essere sindacata la congruità dei corrispettivi di queste ultime transazioni sono state chiarite dalle Entrate nella circolare 18/E del 2010, a seguito dell’abrogazione delle disposizioni che ne consentivano la rettifica in caso di scostamento tra il prezzo dichiarato e il valore normale degli immobili determinato sulla base dei valori Omi (Osservatorio mercato immobiliare). In tale occasione era stata affermata la necessità che, oltre a tale scostamento, ricorrano anche «ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa … quali... il valoredelmutuoqualoradiimporto superiore a quello della compravendita, i prezzi che emergono dagli accertamenti effettuati con laricostruzionedeiricavisullabase delle risultanze delle indagini finanziarie,iprezzicheemergono da precedenti atti di compravendita...». Un analogo orientamento sulla cessione di beni immobili era stato manifestato dalla Corte di cassazione in diverse sentenze nellequalisonostatiritenutilegittimi accertamenti fondati su ulteriori elementi quali: le tariffe di venditapubblicizzate; ledifferenze tra i prezzi praticati per analoghe tipologie di immobili; l’insufficienza del corrispettivo a garantire un utile adeguato; il raffronto tra i prezzi indicati nei contratti preliminari e quelli risultanti dai rogiti definitivi; le dichiarazioni degli acquirenti; la «assoluta sproporzionetracorrispettivodichiarato e valore dell’immobile».
Le rettifiche dei valori degli immobili effettuate ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap non sono, quindi, attualmente effettuate soltanto sulla base del valore definito ai fini dell’imposta di registro.
Diversa è, invece, la situazione per quanto riguarda le cessioni di azienda, perché la Suprema corte - pur riconoscendo che i criteri di determinazione della base imponibilestabilitiaifinidelleimposte sui redditi e dell’imposta di registro sono diversi - ha costantemente affermato nel corso degli ultimi anni la legittimità della rettifica delle plusvalenze conseguenti alla cessione di azienda operate esclusivamente sulla basedelvaloredefinitoaifinidiquest’ultima imposta, ponendo l’onere della prova contraria a carico del contribuente .
La norma contenuta nell’arti-
LA NOVITÀ Le Entrate dovranno fornire ulteriori elementi come l’importo dei mutui degli acquirenti e i risultati delle indagini finanziarie
colo 5, comma 2, dello schema di decreto legislativo conferma la possibilità di presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro ma impone contemporaneamente agli uffici delle Entratediricercarealtrielementi idonei a corroborare tale presunzione, pena l’invalidità dell’accertamento. Tale disposizione appare destinata ad avere effetto anche ai fini del contenzioso pendente, attesa la sua natura dichiaratamente interpretativa.
Tale criterio viene giustamente applicato alla rettifica delle plusvalenze derivanti dalle cessioni sia di immobili che di aziende. Con riguardo a queste ultime l’Agenzia dovrà, pertanto, perfezionare la propria strategia accertativa, facendo ricorso anche ad ulteriori elementi, quali gli importi dei finanziamenti concessi agli acquirenti e le risultanze delle indagini finanziarie.