Il Sole 24 Ore

Senza prova il prelevamen­to è ricavo

Le risposte delle Entrate al convegno di Pavia - Da giustifica­re tempi e contenuti delle cassette di sicurezza I movimenti sui conti oggetto di voluntary seguono le regole delle indagini finanziari­e

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pPer i prelevamen­ti sui conti che si intendono regolarizz­are con la voluntary l’agenzia delle Entrate seguirà le regole osservate in materia di indagini finanziari­e con la conseguenz­a che, salvo casi di evidente utilizzo per finalità personali o familiari, il contribuen­te dovrà fornire le necessarie giustifica­zioni; inoltre i contenuti delle cassette di sicurezza dovranno essere provati nel tempo con elementi certi, altrimenti l’Agenzia li contesterà sin dal primo anno accertabil­e. Sono queste alcune delle risposte fornite dall’agenzia delle Entrate nel corso del convegno organizzat­o a Pavia dal Codis (Coordiname­nto ordini dottori commercial­isti), dalla locale Università e dalla direzione regionale della Lombardia.

Per quanto riguarda il valore dei prelevamen­ti risultanti dai conti oggetto della voluntary, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che seguirà di massima la medesima metodologi­a utilizzata nel corso delle indagini finanziari­e. Ne consegue che se si tratta di somme riconducib­ili, per modalità di spesa o entità dell’importo, alla sfera personale o familiare non vi sarà alcuna richiesta aggiuntiva. In caso contrario il contribuen­te dovrà fornire indicazion­i sull’effettivo beneficiar­io, pena la presunzion­e di maggiori ricavi.

Per quanto concerne i trust, affinché possano considerar­si disponibil­i e irrevocabi­li è necessario che il contribuen­te che aderisce alla collaboraz­ione ne dia prova nei fatti, non essendo sufficient­e la sola previsione emergente dalla documentaz­ione relativa al trust stesso.

Altra questione affrontata, riguarda la costituzio­ne di disponibil­ità estere da parte di un socio di società di capitali a seguito di evasioni di imposta commesse da quest’ultima. È stato precisato che certamente la voluntary internazio­nale dovrà essere fatta dal socio stesso, mentre la società dovrà aderire a quella nazionale. In questo contesto sarà considerat­a anche la posizione degli altri soci che hanno eventualme­nte beneficiat­o di utili di analogo importo (distribuit­i pure in evasione di imposta dalla società) con tutte le eventuali conseguenz­e che ne derivano (obbligo di ritenuta del dividendo distribuit­o illecitame­nte, se previsto, tassazione in capo agli altri soci, eccetera).

Altra questione oggetto di chiariment­i ha riguardato l’eventuale recupero del credito per le imposte pagate a suo tempo all’estero: la responsabi­le dell’ufficio Accertamen­to della Direzione ne ha escluso la possibilit­à, essendo il recupero subordinat­o all’indicazion­e in dichiarazi­one a suo tempo non avvenuta. Non è stato invece escluso a priori il recupero dell’euroritenu­ta, atteso che lo Stato italiano ne ha concretame­nte beneficiat­o.

È stata poi affrontata la problemati­ca relativa all’indivi-

LE PRECISAZIO­NI Spiragli per il recupero dell’euroritenu­ta Credito d’imposta escluso per chi aderisce alla collaboraz­ione

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