Senza prova il prelevamento è ricavo
Le risposte delle Entrate al convegno di Pavia - Da giustificare tempi e contenuti delle cassette di sicurezza I movimenti sui conti oggetto di voluntary seguono le regole delle indagini finanziarie
pPer i prelevamenti sui conti che si intendono regolarizzare con la voluntary l’agenzia delle Entrate seguirà le regole osservate in materia di indagini finanziarie con la conseguenza che, salvo casi di evidente utilizzo per finalità personali o familiari, il contribuente dovrà fornire le necessarie giustificazioni; inoltre i contenuti delle cassette di sicurezza dovranno essere provati nel tempo con elementi certi, altrimenti l’Agenzia li contesterà sin dal primo anno accertabile. Sono queste alcune delle risposte fornite dall’agenzia delle Entrate nel corso del convegno organizzato a Pavia dal Codis (Coordinamento ordini dottori commercialisti), dalla locale Università e dalla direzione regionale della Lombardia.
Per quanto riguarda il valore dei prelevamenti risultanti dai conti oggetto della voluntary, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che seguirà di massima la medesima metodologia utilizzata nel corso delle indagini finanziarie. Ne consegue che se si tratta di somme riconducibili, per modalità di spesa o entità dell’importo, alla sfera personale o familiare non vi sarà alcuna richiesta aggiuntiva. In caso contrario il contribuente dovrà fornire indicazioni sull’effettivo beneficiario, pena la presunzione di maggiori ricavi.
Per quanto concerne i trust, affinché possano considerarsi disponibili e irrevocabili è necessario che il contribuente che aderisce alla collaborazione ne dia prova nei fatti, non essendo sufficiente la sola previsione emergente dalla documentazione relativa al trust stesso.
Altra questione affrontata, riguarda la costituzione di disponibilità estere da parte di un socio di società di capitali a seguito di evasioni di imposta commesse da quest’ultima. È stato precisato che certamente la voluntary internazionale dovrà essere fatta dal socio stesso, mentre la società dovrà aderire a quella nazionale. In questo contesto sarà considerata anche la posizione degli altri soci che hanno eventualmente beneficiato di utili di analogo importo (distribuiti pure in evasione di imposta dalla società) con tutte le eventuali conseguenze che ne derivano (obbligo di ritenuta del dividendo distribuito illecitamente, se previsto, tassazione in capo agli altri soci, eccetera).
Altra questione oggetto di chiarimenti ha riguardato l’eventuale recupero del credito per le imposte pagate a suo tempo all’estero: la responsabile dell’ufficio Accertamento della Direzione ne ha escluso la possibilità, essendo il recupero subordinato all’indicazione in dichiarazione a suo tempo non avvenuta. Non è stato invece escluso a priori il recupero dell’euroritenuta, atteso che lo Stato italiano ne ha concretamente beneficiato.
È stata poi affrontata la problematica relativa all’indivi-
LE PRECISAZIONI Spiragli per il recupero dell’euroritenuta Credito d’imposta escluso per chi aderisce alla collaborazione