Rendiconto finanziario obbligatorio per tutti
La novità contenuta nello schema di decreto del 18 maggio si applicherà dai bilanci per il 2016
pIl rendiconto finanziario diventa obbligatorio per la generalità delle imprese, a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016. È questa una delle principali innovazioni nell’informativa contabile contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/34/Ue approvato lo scorso 18 maggio dal Consiglio dei ministri. Viene dato così corso a quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva che consente agli Stati membri di imporre alle imprese diverse dalle piccole la redazione di ulteriori documenti di bilancio.
Il nuovo obbligo
Il bilancio di esercizio, oggi costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, accoglierà quindi a pieno titolo il documento che ha lo scopo di rappresentare la situazione finanziaria della società (articolo 2423, comma 1 del Codice civile).
La novità riguarderà le imprese più grandi, diverse da quelle che abbiano emesso titoli quotati sui mercati regolamentati europei, per le quali la presentazione del rendiconto finanziario è già obbligatoria.
Sono escluse dalla redazione del rendiconto le imprese più piccole che redigono il bilancio in forma abbreviata, in- Categoria dimensionale
Micro imprese
Piccole imprese
Grandi imprese clusa la nuova categoria delle micro-imprese. Si tratta delle aziende che non superano due dei seguenti parametri: 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 4,4 milioni di euro di totale dell’attivo e 8,8 milioni di euro di ricavi da vendite e prestazioni.
Nel rendiconto finanziario
In dettaglio, il nuovo articolo 2425-ter prevede che «dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi finanziari dell’esercizio, derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci».
È stabilito, quindi, che i flussi oggetto di rappresentazione sono rappresentati dalle «disponibilità liquide», coerentemente con quanto previsto dai principi contabili nazionali. Viene meno quindi la possibilità di redigere il rendiconto finanziario facendo riferimento alla risorsa finanziaria del capitale circolante netto. Opzione quest’ultima eliminata nell’ultima revisione dell’Oic 10 «Rendiconto finanziario», in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale.
Le «disponibilità liquide»
Le «disponibilità liquide», sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa, sia in euro che espressi in valuta estera.
È opportuno segnalare che, I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (ad esempio francobolli, marche da bollo, carte bollate, eccetera) Non costituiscono disponibilità liquide le cambiali attive in portafoglio, i titoli a breve termine, di Stato o di terzi e i cosiddetti “sospesi di cassa” a differenza dell’Oic 10, i principi contabili internazionali considerano come concetto di risorse finanziarie anche i «mezzi equivalenti» (cash equivalents), rappresentati dagli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore (si veda Ias 7, paragrafo 6).
Inoltre, lo stesso Ias 7, paragrafo 8, nel ribadire che i prestiti bancari rientrano, solitamente, nell’attività di finanziamento, chiarisce che gli scoperti bancari che sono rimborsabili a vista formano parte integrante della gestione della liquidità dell’impresa. Una caratteristica di tale conto corrente bancario è che il saldo può assumere sia valori positivi sia negativi. In questi casi, lo scoperto è incluso tra le disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
Aderendo a questa interpretazione, le imprese italiane che effettuano la gestione della loro liquidità utilizzando fidi cosiddetti «per elasticità di cassa» dovrebbero includere i saldi negativi dei conti passivi rimborsabili a semplice richiesta ( nella prassi aziendale denominati «scoperti bancari») a rettifica delle disponibilità liquide del rendiconto finanziario.
Disponibilità liquide