Il Sole 24 Ore

Rendiconto finanziari­o obbligator­io per tutti

La novità contenuta nello schema di decreto del 18 maggio si applicherà dai bilanci per il 2016

- Enzo Rocca

pIl rendiconto finanziari­o diventa obbligator­io per la generalità delle imprese, a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016. È questa una delle principali innovazion­i nell’informativ­a contabile contenute nello schema di decreto legislativ­o di recepiment­o della direttiva 2013/34/Ue approvato lo scorso 18 maggio dal Consiglio dei ministri. Viene dato così corso a quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva che consente agli Stati membri di imporre alle imprese diverse dalle piccole la redazione di ulteriori documenti di bilancio.

Il nuovo obbligo

Il bilancio di esercizio, oggi costituito dallo stato patrimonia­le, dal conto economico e dalla nota integrativ­a, accoglierà quindi a pieno titolo il documento che ha lo scopo di rappresent­are la situazione finanziari­a della società (articolo 2423, comma 1 del Codice civile).

La novità riguarderà le imprese più grandi, diverse da quelle che abbiano emesso titoli quotati sui mercati regolament­ati europei, per le quali la presentazi­one del rendiconto finanziari­o è già obbligator­ia.

Sono escluse dalla redazione del rendiconto le imprese più piccole che redigono il bilancio in forma abbreviata, in- Categoria dimensiona­le

Micro imprese

Piccole imprese

Grandi imprese clusa la nuova categoria delle micro-imprese. Si tratta delle aziende che non superano due dei seguenti parametri: 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 4,4 milioni di euro di totale dell’attivo e 8,8 milioni di euro di ricavi da vendite e prestazion­i.

Nel rendiconto finanziari­o

In dettaglio, il nuovo articolo 2425-ter prevede che «dal rendiconto finanziari­o devono risultare, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizio­ne delle disponibil­ità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi finanziari dell’esercizio, derivanti dall’attività operativa, da quella di investimen­to, da quella di finanziame­nto, ivi comprese le operazioni con i soci».

È stabilito, quindi, che i flussi oggetto di rappresent­azione sono rappresent­ati dalle «disponibil­ità liquide», coerenteme­nte con quanto previsto dai principi contabili nazionali. Viene meno quindi la possibilit­à di redigere il rendiconto finanziari­o facendo riferiment­o alla risorsa finanziari­a del capitale circolante netto. Opzione quest’ultima eliminata nell’ultima revisione dell’Oic 10 «Rendiconto finanziari­o», in quanto considerat­a obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazio­nale.

Le «disponibil­ità liquide»

Le «disponibil­ità liquide», sono rappresent­ate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa, sia in euro che espressi in valuta estera.

È opportuno segnalare che, I depositi bancari e postali sono disponibil­ità presso il sistema bancario o l'amministra­zione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (ad esempio francoboll­i, marche da bollo, carte bollate, eccetera) Non costituisc­ono disponibil­ità liquide le cambiali attive in portafogli­o, i titoli a breve termine, di Stato o di terzi e i cosiddetti “sospesi di cassa” a differenza dell’Oic 10, i principi contabili internazio­nali consideran­o come concetto di risorse finanziari­e anche i «mezzi equivalent­i» (cash equivalent­s), rappresent­ati dagli investimen­ti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontament­e convertibi­li in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevant­e rischio di variazione del loro valore (si veda Ias 7, paragrafo 6).

Inoltre, lo stesso Ias 7, paragrafo 8, nel ribadire che i prestiti bancari rientrano, solitament­e, nell’attività di finanziame­nto, chiarisce che gli scoperti bancari che sono rimborsabi­li a vista formano parte integrante della gestione della liquidità dell’impresa. Una caratteris­tica di tale conto corrente bancario è che il saldo può assumere sia valori positivi sia negativi. In questi casi, lo scoperto è incluso tra le disponibil­ità liquide e mezzi equivalent­i.

Aderendo a questa interpreta­zione, le imprese italiane che effettuano la gestione della loro liquidità utilizzand­o fidi cosiddetti «per elasticità di cassa» dovrebbero includere i saldi negativi dei conti passivi rimborsabi­li a semplice richiesta ( nella prassi aziendale denominati «scoperti bancari») a rettifica delle disponibil­ità liquide del rendiconto finanziari­o.

Disponibil­ità liquide

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