Promossi i limiti al patteggiamento per i reati tributari
fatti, nel frangente, allo specifico interesse alla integrale riscossione dei tributi evasi».
Ma neppure ricorre la prima ipotesi. Infatti, se è vero che la facoltà di chiedere io riti alternativi costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa, la negazione di questa facoltà, nella lettura della Corte, per una determinata categoria di reati non ne determina una compressione decisiva. Infatti, ricorda la sentenza, la possibilità di chiedere l’applicazione della pena non può essere considerata condizione essenziale per un’efficace tutela della posizione giuridica dell’imputato. Tanto è vero che è esclusa per un buon numero di reati.
La stessa attenuante comune del risarcimento del danno può, del resto, condizionare la fruibilità del patteggiamento, tutte le volte che il suo riconoscimento risulta indispensabile per far scendere la pena detentiva al di sotto del limite dei 5 (oppure dei 2 anni, per i reati esclusi dal patteggiamento allargato).
Inoltre, con riferimento ai reati tributari, la Consulta condivide l’osservazione dell’Avvocatura dello Stato per la quale di regola esiste un diretto legame tra entità del danno e risorse economiche proprie o gestite dal colpevole, dal momento che il profitto coincide con l’imposta sottratta al Fisco.