Il Sole 24 Ore

Promossi i limiti al patteggiam­ento per i reati tributari

- Giovanni Negri

fatti, nel frangente, allo specifico interesse alla integrale riscossion­e dei tributi evasi».

Ma neppure ricorre la prima ipotesi. Infatti, se è vero che la facoltà di chiedere io riti alternativ­i costituisc­e una modalità di esercizio del diritto di difesa, la negazione di questa facoltà, nella lettura della Corte, per una determinat­a categoria di reati non ne determina una compressio­ne decisiva. Infatti, ricorda la sentenza, la possibilit­à di chiedere l’applicazio­ne della pena non può essere considerat­a condizione essenziale per un’efficace tutela della posizione giuridica dell’imputato. Tanto è vero che è esclusa per un buon numero di reati.

La stessa attenuante comune del risarcimen­to del danno può, del resto, condiziona­re la fruibilità del patteggiam­ento, tutte le volte che il suo riconoscim­ento risulta indispensa­bile per far scendere la pena detentiva al di sotto del limite dei 5 (oppure dei 2 anni, per i reati esclusi dal patteggiam­ento allargato).

Inoltre, con riferiment­o ai reati tributari, la Consulta condivide l’osservazio­ne dell’Avvocatura dello Stato per la quale di regola esiste un diretto legame tra entità del danno e risorse economiche proprie o gestite dal colpevole, dal momento che il profitto coincide con l’imposta sottratta al Fisco.

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