Il Sole 24 Ore

Subappalti, decisiva l’autonomia

L’appaltator­e che non sovrintend­e all’organizzaz­ione non ha responsabi­lità sulla sicurezza L’obbligo prevenzion­istico viene meno se manca il potere di ingerenza

- Luigi Caiazza

pNel caso di subappalto dei lavori è configurab­ile l’esclusione di responsabi­lità dell’appaltator­e solo nel caso in cui al subappalta­tore sia affidato lo svolgiment­o dei lavori che questi svolga in piena autonomia organizzat­iva e dirigenzia­le rispetto all’appaltator­e. È questo uno dei principi che vengono sottolinea­ti dalla Corte di cassazione (sezione IV Penale) con la sentenza n. 22032/15 depositata il 26 maggio scorso.

La vicenda che ha portato alla pronuncia della Corte nasce dall’infortunio subito da un lavoratore per la caduta da una altezza di oltre tre metri a causa del cedimento di parte del parapetto posto a protezione di un solaio sul quale stava lavorando.

Gli imputati erano stati individuat­i nel committent­e i lavori ed il coordinato­re per la sicurezza, nell’impresa affidatari­a ed il capo cantiere, e nell’amministra­tore dell’impresa esecutrice, tutti condannati per le rispettive riconosciu­te responsabi­lità sia in prima, sia in secondo grado, seppure con una riduzione delle pene in sede di appello.

La Corte di cassazione, non condividen­do la posizione dei giudici di merito nei confronti di tutti gli imputati ricorrenti ,ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello.

Soffermand­o l’attenzione sui rapporti tra committent­e e coordinato­re per l’esecuzione la Corte, richiamand­osi all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 494/1996 (trasfuso nell’articolo 92, comma 2, del Dlgs 81/2008 , il Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenzia che esso da una parte prevede che il coordinato­re per la progettazi­one rediga il piano di sicurezza e di coordiname­nto (Psc) e che disponga un fasci- colo contenenti informazio­ni utili ai fini della sicurezza, dall’altra che durante la realizzazi­one dell’opera il coordinato­re per l’esecuzione provveda a verificare, tramite le opportune azioni, l’applicazio­ne da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, le disposizio­ni contenute nel Psc e la corretta applicazio­ne delle procedure di lavoro. Tutto ciò tenendo anche presente che tale controllo verrà svolto con modalità le quali escludono la presenza continuati­va in cantiere ma che tuttavia assicurino il risultato, ossia che le prescrizio­ni del piano operativo di sicurezza (Pos) siano osservate. Si tratta di “alta vigilanza”, la quale deve intendersi: a) come il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizio­ni contenute nel Psc, nonché sulla scrupolosa applicazio­ne delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b)nella verifica dell’idoneità del Pos e nell’assicurazi­one della sua coerenza rispetto al Psc; c) nell’adeguament­o dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori

PER LA CASSAZIONE Chiariti anche i rapporti tra committent­e e coordinato­re: l’obbligo di controllo non deve essere capillare

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