Subappalti, decisiva l’autonomia
L’appaltatore che non sovrintende all’organizzazione non ha responsabilità sulla sicurezza L’obbligo prevenzionistico viene meno se manca il potere di ingerenza
pNel caso di subappalto dei lavori è configurabile l’esclusione di responsabilità dell’appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento dei lavori che questi svolga in piena autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all’appaltatore. È questo uno dei principi che vengono sottolineati dalla Corte di cassazione (sezione IV Penale) con la sentenza n. 22032/15 depositata il 26 maggio scorso.
La vicenda che ha portato alla pronuncia della Corte nasce dall’infortunio subito da un lavoratore per la caduta da una altezza di oltre tre metri a causa del cedimento di parte del parapetto posto a protezione di un solaio sul quale stava lavorando.
Gli imputati erano stati individuati nel committente i lavori ed il coordinatore per la sicurezza, nell’impresa affidataria ed il capo cantiere, e nell’amministratore dell’impresa esecutrice, tutti condannati per le rispettive riconosciute responsabilità sia in prima, sia in secondo grado, seppure con una riduzione delle pene in sede di appello.
La Corte di cassazione, non condividendo la posizione dei giudici di merito nei confronti di tutti gli imputati ricorrenti ,ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello.
Soffermando l’attenzione sui rapporti tra committente e coordinatore per l’esecuzione la Corte, richiamandosi all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 494/1996 (trasfuso nell’articolo 92, comma 2, del Dlgs 81/2008 , il Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenzia che esso da una parte prevede che il coordinatore per la progettazione rediga il piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e che disponga un fasci- colo contenenti informazioni utili ai fini della sicurezza, dall’altra che durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione provveda a verificare, tramite le opportune azioni, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, le disposizioni contenute nel Psc e la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Tutto ciò tenendo anche presente che tale controllo verrà svolto con modalità le quali escludono la presenza continuativa in cantiere ma che tuttavia assicurino il risultato, ossia che le prescrizioni del piano operativo di sicurezza (Pos) siano osservate. Si tratta di “alta vigilanza”, la quale deve intendersi: a) come il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel Psc, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b)nella verifica dell’idoneità del Pos e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al Psc; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori
PER LA CASSAZIONE Chiariti anche i rapporti tra committente e coordinatore: l’obbligo di controllo non deve essere capillare