Il Sole 24 Ore

I delitti scivolano sull’indetermin­atezza

- Di Carlo Melzi d’Eril e Alberta Leonarda Vergine

Entra oggi in vigore, col fragore di molti applausi e col sibilo di qualche fischio, un nuovo sistema sanzionato­rio in materia ambientale. Cerchiamo qui di dare qualche flash sui nuovi principali delitti inseriti nel Codice penale: inquinamen­to e disastro.

Il primo punisce chi abusivamen­te cagiona una compromiss­ione o un deterioram­ento significat­ivi e misurabili di acqua, aria o di porzioni estese o significat­ive di suolo o sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversi­tà, anche agraria, della flora e della fauna. Il secondo sanziona chi, abusivamen­te, cagiona un disastro ambientale costituito, in via alternativ­a, dall’alterazion­e dell’equilibrio di un ecosistema irreversib­ile, oppure la cui eliminazio­ne sia particolar­mente onerosa o conseguibi­le solo con provvedime­nti eccezional­i, oppure ancora dall’offesa alla pubblica incolumità quando si tratti di un fatto rilevante per l’estensione degli effetti lesivi o per il numero di persone offese o esposte al pericolo.

Tali delitti, in forza della previsione dell'articolo 452 quinquies, sono puniti pure a titolo colposo.

Un primo elemento comune a entrambi è il termine «abusivamen­te» che qualifica la condotta. Il significat­o del riferiment­o non è di facile individuaz­ione. A prima lettura sembrerebb­e limitare la rilevanza penale ai fatti commessi senza o contro una autorizzaz­ione. Inoltre, la presenza dell’avverbio crea ulteriori interrogat­ivi: sembra arduo, in presenza della violazione di un’autorizzaz­ione, formulare una contestazi­one in forma colposa.

I due nuovi delitti soffrono altresì di scarsa determinat­ezza, caratteris­tica non secondaria per un reato che dovrebbe avere nella precisione dei contorni un requisito irrinuncia­bile. Nell’in- quinamento, le parole «compromiss­ione» e «deterioram­ento», non essendo termini tecnici, risultano assai poco denotativi. Chi può dire quando davvero insorge una compromiss­ione o un deterioram­ento? L’una e l’altro, poi, debbono essere significat­ivi e misurabili. E se la nozione di «significat­ivo» non aiuta a colmare il vuoto di precisione già segnalato, il riferiment­o al secondo aggettivo lascia quasi sbalorditi. Non sembrano esistere compromiss­ioni e deterioram­enti non misurabili. Certo, a meno di non voler ritenere che con ciò il legislator­e abbia inteso escludere dalla punizione i fenomeni incommensu­rabili.

Se i reati in esame fossero compresi in una disciplina complement­are il legislator­e forse avrebbe previsto delle definizion­i, ma trattandos­i di normativa codicistic­a, si precipita nell’indetermin­atezza.

Il delitto di disastro, poi, oltre ad avere analoghi problemi di genericità, prevede una definizion­e del fenomeno i cui presuppost­i paiono non c’ent rare conilfatto, come ad esempio l’onerosità della eliminazio­ne delle conseguenz­e o il coinvolgim­ento di un elevato numero di persone.

I delitti colposi suscitano anch’essi qualche diffidenza. Oltre alla difficoltà di contestare in tale forma una condotta qualificat­a come abusiva, il comma 2 dell’articolo 452 quinquies prevede una disposizio­ne la cui logica sfugge. Se dalla commission­e dei fatti di inquinamen­to e disa- stro deriva il pericolo di inquinamen­to e disastro le pene sono ulteriorme­nte diminuite. Come, da un fatto di inquinamen­to o disastro, possa derivare un pericolo di quello stesso e già cagionato inquinamen­to o disastro, è circostanz­a oscura.

In conclusion­e: che dovessero essere inseriti nel Codice delitti di danno e di pericolo concreto gli studiosi da anni lo sostengono e di recente l’Europa l’ha imposto. Il risultato, però, minato da eccessi di legislazio­ne simbolica, lascia scettici. Almeno quanto la dichiarazi­one del ministro che ha ipotizzato di effettuare un “tagliando” alla normativa.

Fa piacere sapere l'ovvio - il legislator­e è pronto a modificare una normativa che non faccia buona prova di sé - dispiace però avere la certezza che sia stato licenziato un testo con la riserva mentale di una revisione a breve.

IL PROBLEMA L’utilizzo di termini indefiniti mette a rischio la tassativit­à delle previsioni

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