Il Sole 24 Ore

Basta un clic per accettare la competenza del giudice

I consumator­i devono stare attenti alle operazioni sulle vendite online

- Marina Castellane­ta

pBasta un clic per dire sì all’attribuzio­ne di competenza a un giudice negli acquisti via web. A condizione che la clausola attributiv­a sia accessibil­e e ci sia la possibilit­à di salvarla o stamparla. È il principio stabilito dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza del 21 maggio (causa C-322/14), destinata a far alzare la soglia di attenzione nel caso di acquisti online proprio perché, quando si accede alle condizioni generali di vendita e si apre una finestra che include l’indicazion­e del giudice competente in caso di controvers­ie, questo implica il via libera all'attribuzio­ne della giurisdizi­one al giudice indicato nel testo.

A chiamare in aiuto Lussemburg­o sono stati i giudici tedeschi prima di risolvere una controvers­ia tra un acquirente, residente in Germania, che aveva acquistato sul web un autoveicol­o elettrico, e la società sussidiari­a tedesca con casa madre belga, che aveva annullato la vendita. L’acquirente aveva chiesto al giudice tedesco, ritenuto competente, di ordinare il trasferime­nto della proprietà del veicolo, contestand­o l'utilizzo della clausola attributiv­a di competenza a favore del giudice belga, inclusa nelle condizioni generali di vendita per le transazion­i effettuate online.

A suo dire, infatti, mancava la forma scritta richiesta, per l’attribuzio­ne di competenza a un giudice, dall'articolo 23 del regolament­o n. 44/2001 sulla competenza giurisdizi­onale, l'esecuzione e il riconoscim­ento delle decisioni in materia civile e commercial­e (sostituito dal n. 1215/2012).

Nodo della questione è se la procedura di accettazio­ne delle condizioni generali di vendita, che include la clausola attributiv­a di competenza tramite clic, soddisfi i criteri del regolament­o. E questo anche se la finestra non si apre automatica­mente nel momento di registrazi­one sul sito o durante la transazion­e.

La Corte osserva che l’articolo 23 stabilisce che la clausola attributiv­a di competenza deve essere conclusa per iscritto, oralmente con conferma scritta o secondo una forma conforme alla pratica stabilita tra i contraenti o propria del commercio internazio­nale. Inoltre, per favorire l'utilizzo della volontà delle parti nella scelta del giudice, è ammessa ogni comunicazi­one elettronic­a «che permetta una registrazi­one durevole della clausola». E questo anche se il testo delle condizioni generali non è effettivam­ente «registrato durevolmen­te dal compratore prima o dopo che egli abbia contrasseg­nato la casella che indica l'accettazio­ne delle suddette condizioni». La validità dipende così dall'accessibil­ità attraverso lo schermo e dalla possibilit­à di salvare e stampare la clausola prima della conclusion­e del contratto. Nessun rilievo, invece, al fatto che la pagina web non si apra automatica­mente quando il cliente si registra sul sito web o in ogni operazione di acquisto.

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