A rischio incostituzionalità i limiti di pagine ai ricorsi
Direttiva del Consiglio di Stato sulle dimensioni degli atti per gli appalti
pMassimo 30 pagine, senza barare: questo è il limite di lunghezza per i ricorsi in materia di appalti deciso dal Consiglio di Stato con la direttiva 25 maggio 2015, di prossima pubblicazione in «Gazzetta» ufficiale. Dal mese successivo a tale pubblicazione, per scrivere fino a 50 pagine dovrà ottenere unnulla osta dall’organo giudicante, ad esempio per cause su opere strategiche, o di valore superiori a 50 milioni.
La finalità è quella di snellire tempi e procedimenti, e si collega alla possibilità di redigere sentenze brevi, di decidere quali motivi esaminare, dando precedenza ai motivi immediatamente esaminabili. Le pagine, sono anche definite con specifiche grafiche (corpi e caratteri, interlinee e margini), mentre nulla si dice sull’uso del fronte retro (che pure ridurrebbe pesi e consumi). Il riordino grafico già riguardava i provvedimenti amministrativi, che possono limitarsi ad allegare (senza trascriverli) altri provvedimenti (articolo 3, legge 241/1990); nei bandi di gara sono possibili limiti alle descrizioni dei beni e servizi offerti (ad esempio cinque pagine) mentre misure di contenimento sono operanti in Corte di Cassazione (20 pagine più un riassunto di 3 pagine) e nella giustizia delle Corti europee. Alcuni di questi limiti sono connessi all’uso della telematica, (ma il limite equivale in pdf a molte centinaia di pagine).
L’articolo 40 del decreto legge 90/2014, che consente di imporre limiti quantitativi, sottolinea che il giudice è tenuto ad esaminare le questioni trattate nelle pagine consentite, e qualora manchi tale esame è possibile impugnare la sentenza. Da ciò si desume che tutto ciò che è scritto nelle pagine eccedenti può essere trascurato dal giudice senza possibilità di appello. Una sanzione del genere è stata ritenuta legittima nelle offerte in gare di appalto (Consiglio di Stato n. 2745/12) ma solo per garantire l’eguale trattamento per tutti i concorrenti, mentre nel caso della difesa giudiziale non vi è antagonismo tra giudice e parti litiganti.
Se quindi le esigenze di speditezza fanno condividere il limite posto dalla direttiva del Consiglio di Stato, la sanzione dell’omessa considerazione delle pagine eccedenti suscita rilevanti dubbi di costituzionalità. La difesa in giudizio è garantita dall’articolo 24 della Costituzione, e già la sentenza 345/1987 della Corte costituzionale ha esaminato un caso analogo, sul divieto di nominare più consulenti nel processo penale. Nell’attesa di una verifica di costituzionalità, gli studi cercano di correre ai ripari togliendo dai ricorsi tutto ciò che è diversamente documentabile: massime di giurisprudenza, descrizioni tecniche, fotografie, relazioni giurate diventeranno elementi esterni al ricorso e quindi non soggetti al limite di lunghezza. Stesso incremento avranno i link (ammessi da Tar Cagliari 91/2012) e i rinvii a Google maps o siti qualificati (Tar Catanzaro 443/2014).