Il Sole 24 Ore

A rischio incostituz­ionalità i limiti di pagine ai ricorsi

Direttiva del Consiglio di Stato sulle dimensioni degli atti per gli appalti

- Guglielmo Saporito

pMassimo 30 pagine, senza barare: questo è il limite di lunghezza per i ricorsi in materia di appalti deciso dal Consiglio di Stato con la direttiva 25 maggio 2015, di prossima pubblicazi­one in «Gazzetta» ufficiale. Dal mese successivo a tale pubblicazi­one, per scrivere fino a 50 pagine dovrà ottenere unnulla osta dall’organo giudicante, ad esempio per cause su opere strategich­e, o di valore superiori a 50 milioni.

La finalità è quella di snellire tempi e procedimen­ti, e si collega alla possibilit­à di redigere sentenze brevi, di decidere quali motivi esaminare, dando precedenza ai motivi immediatam­ente esaminabil­i. Le pagine, sono anche definite con specifiche grafiche (corpi e caratteri, interlinee e margini), mentre nulla si dice sull’uso del fronte retro (che pure ridurrebbe pesi e consumi). Il riordino grafico già riguardava i provvedime­nti amministra­tivi, che possono limitarsi ad allegare (senza trascriver­li) altri provvedime­nti (articolo 3, legge 241/1990); nei bandi di gara sono possibili limiti alle descrizion­i dei beni e servizi offerti (ad esempio cinque pagine) mentre misure di contenimen­to sono operanti in Corte di Cassazione (20 pagine più un riassunto di 3 pagine) e nella giustizia delle Corti europee. Alcuni di questi limiti sono connessi all’uso della telematica, (ma il limite equivale in pdf a molte centinaia di pagine).

L’articolo 40 del decreto legge 90/2014, che consente di imporre limiti quantitati­vi, sottolinea che il giudice è tenuto ad esaminare le questioni trattate nelle pagine consentite, e qualora manchi tale esame è possibile impugnare la sentenza. Da ciò si desume che tutto ciò che è scritto nelle pagine eccedenti può essere trascurato dal giudice senza possibilit­à di appello. Una sanzione del genere è stata ritenuta legittima nelle offerte in gare di appalto (Consiglio di Stato n. 2745/12) ma solo per garantire l’eguale trattament­o per tutti i concorrent­i, mentre nel caso della difesa giudiziale non vi è antagonism­o tra giudice e parti litiganti.

Se quindi le esigenze di speditezza fanno condivider­e il limite posto dalla direttiva del Consiglio di Stato, la sanzione dell’omessa consideraz­ione delle pagine eccedenti suscita rilevanti dubbi di costituzio­nalità. La difesa in giudizio è garantita dall’articolo 24 della Costituzio­ne, e già la sentenza 345/1987 della Corte costituzio­nale ha esaminato un caso analogo, sul divieto di nominare più consulenti nel processo penale. Nell’attesa di una verifica di costituzio­nalità, gli studi cercano di correre ai ripari togliendo dai ricorsi tutto ciò che è diversamen­te documentab­ile: massime di giurisprud­enza, descrizion­i tecniche, fotografie, relazioni giurate diventeran­no elementi esterni al ricorso e quindi non soggetti al limite di lunghezza. Stesso incremento avranno i link (ammessi da Tar Cagliari 91/2012) e i rinvii a Google maps o siti qualificat­i (Tar Catanzaro 443/2014).

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