Droghe leggere, reati «satellite» da ricalcolare
In caso di continuazione
pReati satellite da ricalcolare al ribasso. Per i delitti previsti dal Testo unico sugli stupefacenti (articolo 73) anche l’aumento di pena conteggiato a titolo di continuazione per i reati satellite in materia di “droghe leggere” deve essere ricalcolato tenuto conto della nuova e più favorevole situazione venutasi a creare per gli imputati dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Lo puntualizzano le Sezioni unite penali della Cassazione con una sentenza, la n. 22471, depositata ieri.
Le Sezioni unite, che proseguono nell’attività di chiarimento delle conseguenza della pronuncia della Consulta che ha ripristinato la distinzione ai fini sanzionatori tra droghe leggere e pesanti, sottolineano come la perdita dell’autonomia sanzionatoria dei reati satellite nell’ambito del reato continuato, non comporta affatto l’irrilevanza di una valutazione sulla gravità dei delitti «per l’ottima ragione che il momento sanzionatorio segue quello valutativo e dunque lo presuppone e, ovviamente, si distingue da esso».
Ed è proprio l’articolo 533, comma 2, del Codice di procedura penale a imporre questa procedura in due fasi, con la quale il giudice prima stabilisce la pena per ciascun reato e poi determina la pena per il reato considerato in maniera unitaria. La seconda fase naturalmente, spiegano le Sezioni unite, presuppone la prima, ridefinendo, nella prospettiva di una risposta unitaria, la pena complessiva da applicare.
È vero che nella prassi questa modalità operativa è spesso trascurata, ma, osserva la sentenza, non si tratta di un elemento che possa rilevare. Codice alla mano, il giudice deve sempre invece compiere l'operazione mentale delineata e non è certo autorizzato, ricordano le Sezioni unite, valorizzando in eccesso il criterio unificante del medesimo disegno criminoso, a porre sullo stesso piano reati di obiettiva e diversa gravità, dal momento che colpiscono beni giuridici tutelati in maniera differente dal legislatore penale. Lo scopo della continuazione è certo mitigare il trattamento sanzionatorio, ma solo in rapporto alla pena astrattamente prevista per i singoli reati.