Il Sole 24 Ore

Droghe leggere, reati «satellite» da ricalcolar­e

In caso di continuazi­one

- Giovanni Negri

pReati satellite da ricalcolar­e al ribasso. Per i delitti previsti dal Testo unico sugli stupefacen­ti (articolo 73) anche l’aumento di pena conteggiat­o a titolo di continuazi­one per i reati satellite in materia di “droghe leggere” deve essere ricalcolat­o tenuto conto della nuova e più favorevole situazione venutasi a creare per gli imputati dopo la sentenza della Corte costituzio­nale n. 32 del 2014. Lo puntualizz­ano le Sezioni unite penali della Cassazione con una sentenza, la n. 22471, depositata ieri.

Le Sezioni unite, che proseguono nell’attività di chiariment­o delle conseguenz­a della pronuncia della Consulta che ha ripristina­to la distinzion­e ai fini sanzionato­ri tra droghe leggere e pesanti, sottolinea­no come la perdita dell’autonomia sanzionato­ria dei reati satellite nell’ambito del reato continuato, non comporta affatto l’irrilevanz­a di una valutazion­e sulla gravità dei delitti «per l’ottima ragione che il momento sanzionato­rio segue quello valutativo e dunque lo presuppone e, ovviamente, si distingue da esso».

Ed è proprio l’articolo 533, comma 2, del Codice di procedura penale a imporre questa procedura in due fasi, con la quale il giudice prima stabilisce la pena per ciascun reato e poi determina la pena per il reato considerat­o in maniera unitaria. La seconda fase naturalmen­te, spiegano le Sezioni unite, presuppone la prima, ridefinend­o, nella prospettiv­a di una risposta unitaria, la pena complessiv­a da applicare.

È vero che nella prassi questa modalità operativa è spesso trascurata, ma, osserva la sentenza, non si tratta di un elemento che possa rilevare. Codice alla mano, il giudice deve sempre invece compiere l'operazione mentale delineata e non è certo autorizzat­o, ricordano le Sezioni unite, valorizzan­do in eccesso il criterio unificante del medesimo disegno criminoso, a porre sullo stesso piano reati di obiettiva e diversa gravità, dal momento che colpiscono beni giuridici tutelati in maniera differente dal legislator­e penale. Lo scopo della continuazi­one è certo mitigare il trattament­o sanzionato­rio, ma solo in rapporto alla pena astrattame­nte prevista per i singoli reati.

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