Imu, sconti ripartiti tra i coltivatori
La detrazione di 200 euro è fissa anche se ci sono più proprietari o appezzamenti
La detrazione di 200 euro spettante per i terreni già esenti da Imu eoraso ggettia llaimpost amunicipale viene ripartita proporzionalmente fra i vari comproprietari. Lo ha precisato ieri il dipartimento delle Finanze, rispondendo a una serie di quesiti.
Si tratta della detrazione dall'imposta introdotta dall'articolo 1, comma 1 bis del Dl 4/2015 convertitone llalegge 34/2015 spettante per i terreni ubicati nell'allegato OA della medesima legge. Tale allegato elenca i comuni montani e parzialmente montani che in base alla circolare 9 del 13 giugno 1993 erano considerati esenti dall'imposta comunale e municipale, mentre ora non lo sono più. Ciò in quanto il nuovo elenco dei territori montani e parzialmente montani rilevabile nel sito internet dell'Istat non comprende molti comuni presenti nel precedente elenco. In sostanza la detrazione spetta per i terreni che fino al 2013 erano esenti da Imu e ora, per effettodelledi sposi zion ipreviste da lDl 4/2015, non lo sono più.
La detrazione è riservata ai proprietari in possesso della qualifica di coltivatore diretto od imprenditore agricolo professionali (Iap) e iscritti nella gestione previdenziale agricola. La detrazione spetta anche nel caso in cui questi abbiano concesso in comodato o in affitto i terreni ad altri coltivatori diretti o Iap; a nostro parere tale fattispecie si presenta anche quando all'interno della famiglia di coltivatori diretti, un proprietario iscritto nella gestione previdenziale Inps come coadiuvante abbia concesso in conduzione il terreno ad altri componenti del medesimo nucleo familiare.
Ichiarimenti piùimport antidelle risposte Faq riguardano l’imputazione della detrazione in alcuni casi particolari ma frequenti. Premesso che la detrazione compete nellam isurafissadi 200 euro anche qualoraipr opr ie taride iterreni siano più di uno (di avviso contrario la Fondazione Anci, si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 maggio) e quando i terreni siano collocati in più comuni, di fatto il dipartimento risolve i seguenti casi:
a)nel caso di pluralità di terreni posseduti, la detrazione è unica; ai proprietari, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno posseduto e condotto, bensì 200 euro in totale;
b)nel caso di possesso di terreni situati in più comuni, la detrazione deve essere ripartita nei vari comuni in cui il coltivatore o Iap possiede i terreni in base al valore degli stessi, nonché al periodo ed alla quota di possesso;
c)nel caso di terreno posseduto e condotto da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap e da persone senza le qualifiche, la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o Iap, iscritti nella previdenza agricola (articolo 13, comma 8-bis, Dl 201/2011).
Nella sostanza, nelle Faq viene confermatoilprincipiodellacircolare3/DFdel2012, secondocui «nel caso in cui il coltivatore diretto o Iap, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni ede vonoesse rerapportateal periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso».
Gli altri chiarimenti riguardano le dichiarazioni, i versamenti e i rimborsi. In merito alla dichiarazione, si precisa che la stessa deve essere presentata per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da Iap, iscritti nella previdenza agricola, sian el casoi ncuisiacqui stasia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni; tale obbligo non suss istein duecasi: seil comuneègiàin possessodelleinformazioninecessarieperverificarel'adempimento delle obbligazioni tributarie (ad esempio nel caso di terreni in comuni montani e in quelli delle isole minori) enel casoin cuilacondi zione soggettiva di coltivatore diretto o di Iap, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al comune. Per quanto riguarda, infine, il rimborso dell'Imu versata, che spetta per quei terreni che risultavano imponibili in base al Dl 66/2014 eal Dm2 8 novembre 2014 e che per effetto del Dl 4/2015 sono risultati esenti, le Finanze chiariscono che spetta anche nel caso di possessodi unterren oub icatoinun comune che fino al 2013 era imponibile ,cheperil 2014 (pereffettodel Dm 28 novembre 2014) continua a essere imponibile e che è divenuto esente a seguito del Dl 4/2015.
LA DIVISIONE Nel caso di più fondi situati nel territorio di più Comuni il bonus va rapportato al valore di ciascuno