Il Sole 24 Ore

Imu, sconti ripartiti tra i coltivator­i

La detrazione di 200 euro è fissa anche se ci sono più proprietar­i o appezzamen­ti

- Gian Paolo Tosoni

La detrazione di 200 euro spettante per i terreni già esenti da Imu eoraso ggettia llaimpost amunicipal­e viene ripartita proporzion­almente fra i vari comproprie­tari. Lo ha precisato ieri il dipartimen­to delle Finanze, rispondend­o a una serie di quesiti.

Si tratta della detrazione dall'imposta introdotta dall'articolo 1, comma 1 bis del Dl 4/2015 convertito­ne llalegge 34/2015 spettante per i terreni ubicati nell'allegato OA della medesima legge. Tale allegato elenca i comuni montani e parzialmen­te montani che in base alla circolare 9 del 13 giugno 1993 erano considerat­i esenti dall'imposta comunale e municipale, mentre ora non lo sono più. Ciò in quanto il nuovo elenco dei territori montani e parzialmen­te montani rilevabile nel sito internet dell'Istat non comprende molti comuni presenti nel precedente elenco. In sostanza la detrazione spetta per i terreni che fino al 2013 erano esenti da Imu e ora, per effettodel­ledi sposi zion ipreviste da lDl 4/2015, non lo sono più.

La detrazione è riservata ai proprietar­i in possesso della qualifica di coltivator­e diretto od imprendito­re agricolo profession­ali (Iap) e iscritti nella gestione previdenzi­ale agricola. La detrazione spetta anche nel caso in cui questi abbiano concesso in comodato o in affitto i terreni ad altri coltivator­i diretti o Iap; a nostro parere tale fattispeci­e si presenta anche quando all'interno della famiglia di coltivator­i diretti, un proprietar­io iscritto nella gestione previdenzi­ale Inps come coadiuvant­e abbia concesso in conduzione il terreno ad altri componenti del medesimo nucleo familiare.

Ichiarimen­ti piùimport antidelle risposte Faq riguardano l’imputazion­e della detrazione in alcuni casi particolar­i ma frequenti. Premesso che la detrazione compete nellam isurafissa­di 200 euro anche qualoraipr opr ie taride iterreni siano più di uno (di avviso contrario la Fondazione Anci, si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 maggio) e quando i terreni siano collocati in più comuni, di fatto il dipartimen­to risolve i seguenti casi:

a)nel caso di pluralità di terreni posseduti, la detrazione è unica; ai proprietar­i, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno posseduto e condotto, bensì 200 euro in totale;

b)nel caso di possesso di terreni situati in più comuni, la detrazione deve essere ripartita nei vari comuni in cui il coltivator­e o Iap possiede i terreni in base al valore degli stessi, nonché al periodo ed alla quota di possesso;

c)nel caso di terreno posseduto e condotto da soggetti in possesso della qualifica di coltivator­e diretto o Iap e da persone senza le qualifiche, la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivator­i diretti o Iap, iscritti nella previdenza agricola (articolo 13, comma 8-bis, Dl 201/2011).

Nella sostanza, nelle Faq viene confermato­ilprincipi­odellacirc­olare3/DFdel2012, secondocui «nel caso in cui il coltivator­e diretto o Iap, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzion­almente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni ede vonoesse rerapporta­teal periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso».

Gli altri chiariment­i riguardano le dichiarazi­oni, i versamenti e i rimborsi. In merito alla dichiarazi­one, si precisa che la stessa deve essere presentata per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivator­i diretti o da Iap, iscritti nella previdenza agricola, sian el casoi ncuisiacqu­i stasia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazio­ni; tale obbligo non suss istein duecasi: seil comuneègià­in possessode­lleinforma­zionineces­sarieperve­rificarel'adempiment­o delle obbligazio­ni tributarie (ad esempio nel caso di terreni in comuni montani e in quelli delle isole minori) enel casoin cuilacondi zione soggettiva di coltivator­e diretto o di Iap, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al comune. Per quanto riguarda, infine, il rimborso dell'Imu versata, che spetta per quei terreni che risultavan­o imponibili in base al Dl 66/2014 eal Dm2 8 novembre 2014 e che per effetto del Dl 4/2015 sono risultati esenti, le Finanze chiariscon­o che spetta anche nel caso di possessodi unterren oub icatoinun comune che fino al 2013 era imponibile ,cheperil 2014 (pereffetto­del Dm 28 novembre 2014) continua a essere imponibile e che è divenuto esente a seguito del Dl 4/2015.

LA DIVISIONE Nel caso di più fondi situati nel territorio di più Comuni il bonus va rapportato al valore di ciascuno

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