Per le sanzioni 231 viene escluso il ravvedimento
Società in fuorigioco
legge 68/2015, introducendo nuove fattispecie di
integra anche il novero dei reati presupposto della decreto legislativo 152/2006.
A livello sanzionatorio, nei confronti degli enti “imputati”, non risulta richiamata la disposizione in materia di ravvedimento operoso (diminuzione della pena dalla metà a due terzi) introdotta dall’articolo 452 decies in favore di chi si adoperi per elidere le conseguenze dell’attività delittuosa o provveda, prima dell’apertura del dibattimento, alla messa in sicurezza o alla bonifica; sarà dunque semplicemente applicabile l’attenuante dell'articolo 12 del
L’ALTRO FRONTE Per inquinamento e disastro ambientale previste anche misure interdittive, con durata massima di un anno
decreto 231/2001 (nella misura da un terzo alla metà) qualora l’ente elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato o si adoperi efficacemente in tal senso.
Alla condanna della società potrà conseguire la confisca, anche di beni per valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto 231/2001 (istituto ora previsto anche nei confronti degli imputati condannati per un delitto ambientale, in base all’articolo 452 undecies).
La legge, inoltre, introduce un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni previste dal decreto 152/2006 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, ma non è chiaro se esso gioverà anche alle società “imputate” in relazione alle stesse ipotesi contravvenzionali, in quanto l’articolo 8, comma 1, lett. b) dispone che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia (salvo ritenere l’applicabilità della declaratoria di non punibilità ex articolo 129 del Codice di procedura penale, in forza del generale richiamo dell’articolo 34 del decreto 231/2001).