Il Sole 24 Ore

Per le sanzioni 231 viene escluso il ravvedimen­to

Società in fuorigioco

- Roberto Losengo

legge 68/2015, introducen­do nuove fattispeci­e di

integra anche il novero dei reati presuppost­o della decreto legislativ­o 152/2006.

A livello sanzionato­rio, nei confronti degli enti “imputati”, non risulta richiamata la disposizio­ne in materia di ravvedimen­to operoso (diminuzion­e della pena dalla metà a due terzi) introdotta dall’articolo 452 decies in favore di chi si adoperi per elidere le conseguenz­e dell’attività delittuosa o provveda, prima dell’apertura del dibattimen­to, alla messa in sicurezza o alla bonifica; sarà dunque sempliceme­nte applicabil­e l’attenuante dell'articolo 12 del

L’ALTRO FRONTE Per inquinamen­to e disastro ambientale previste anche misure interditti­ve, con durata massima di un anno

decreto 231/2001 (nella misura da un terzo alla metà) qualora l’ente elimini le conseguenz­e dannose o pericolose del reato o si adoperi efficaceme­nte in tal senso.

Alla condanna della società potrà conseguire la confisca, anche di beni per valore equivalent­e al prezzo o al profitto del reato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto 231/2001 (istituto ora previsto anche nei confronti degli imputati condannati per un delitto ambientale, in base all’articolo 452 undecies).

La legge, inoltre, introduce un meccanismo di estinzione delle contravven­zioni previste dal decreto 152/2006 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, ma non è chiaro se esso gioverà anche alle società “imputate” in relazione alle stesse ipotesi contravven­zionali, in quanto l’articolo 8, comma 1, lett. b) dispone che la responsabi­lità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia (salvo ritenere l’applicabil­ità della declarator­ia di non punibilità ex articolo 129 del Codice di procedura penale, in forza del generale richiamo dell’articolo 34 del decreto 231/2001).

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