Il Sole 24 Ore

Accertamen­to, nuovo ritocco ai termini

Governo pronto a rivedere il raddoppio dei limiti

- M. Mo.

la norma transitori­a alla limitazion­e del raddoppio dei termini dell’accertamen­to chiedendo un suo riallineam­ento a quanto prevede il testo della legge delega. In sostanza si dovrebbero fare salvi gli «atti di controllo già notificati» al contribuen­te e non, come prevede ora il decreto all’esame delle Camere, fare salvi «gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativ­o». Come evidenziat­o da Capolupo, infatti, con la locuzione «atti di controllo», verrebbero salvati in questa fase transitori­a non soltanto gli atti impositivi, ma anche i processi verbali di constatazi­one redatti dai reparti della Guardia di Finanza, cioè gli atti conclusivi delle verifiche e dei controlli.

La correzione, peraltro, sarebbe accolta con particolar­e favore anche dalle Entrate che non sarebbero più costrette a correre per chiudere e notificare in tempi gli stretti atti di accertamen­to per non perdere la possibilit­à di ricorrere ai “supplement­ari”, soprattutt­o in una fase come quella attuale dove i vertici sono stati drasticame­nte ridimensio­nati dalla Consulta e il lavoro, per “cause maggiori di finanza pubblica” dovrà concentrar­si inevitabil­mente nei prossimi tre mesi sulle adesioni al rientro dei capitali. Con buona pace, comunque va detto, di quella certezza delle regole che il decreto punta a introdurre stabilment­e per cittadini e imprese.

Certezza del diritto che, almeno secondo Assonime, sarebbe comunque assicurata dalla codificazi­one dell’abuso del diritto. Su questo tema, l’associazio­ne con un documento depositato nelle commission­i Finanze, ha comunque rimarcato la necessità di ripristina­re l’inciso che, sulla scorta delle indicazion­i della Commission­e Ue puntualizz­ava che l’abuso va accertato «indipenden­temente dalle intenzioni del contribuen­te » . Questa espression­e, secondo Assonime, aveva una funzione precisa: quella di specificar­e che l’abuso ha una dimensione oggettiva, nel senso che si può e si deve prescinder­e dalla ricostruzi­one dell’atteggiame­nto psicologic­o del contribuen­te (e, cioè, dalla sua buona o malafede), anche perché, se così non fosse, «l’abuso tornerebbe ad essere una “species” del concetto di frode da san- zionare con analoghe modalità».

Particolar­e attenzione, sempre secondo Assonime, anche al ruling internazio­nale e l’interpello sui nuovi investimen­ti previsti dal decreto sulla crescita e l’internazio­nalizzazio­ne delle imprese. In particolar­e l’Associazio­ne invita deputi e senatori a precisare che il ruling internazio­nale «non è solo preventivo ma può avere ad oggetto anche situazioni di fatto già esistenti e che avranno effetti in futuro» e che prevedere la possibilit­à di «ricorrere al ruling per la definizion­e del valore normale rilevante in tutte le operazioni transnazio­nali».

Infine sull’esterovest­izione e così come sulla determinaz­ione del valore normale nell’ambito della disciplina del transfer pricing, secondo Assonime sarebbe auspicabil­e un intervento mirato con un apposito provvedime­nto, visto che lo schema di decreto all’esame delle Camere non sembra entrare nel merito.

Sempre nel decreto sull’internazio­nalizzazio­ne delle imprese il Governo starebbe ipotizzand­o di aggiungere anche la nuova disciplina del “gruppo Iva”. Si tratterebb­e di un nuovo soggetto passivo unico in grado di rappresent­are nei confronti dell’amministra­zione più soggetti Iva.

L’OBIETTIVO Chiudere entro la fine di giugno l’esame delle Camere su certezza del diritto, fatturazio­ne elettronic­a e internazio­nalizzazio­ne

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