Il Sole 24 Ore

Attività estere, prelievo ridotto

Le conseguenz­e delle modifiche alla disciplina dell’Ivafe che sono state introdotte dalla legge europea 2013 bis Niente imposta patrimonia­le su quote societarie e finanziame­nti a compagini straniere

- Giorgio Gavelli Marco Piazza

pNiente Ivafe in Unico 2015 per le quote di società a responsabi­lità limitata detenute all’estero e per i finanziame­nti a società estere. È questa la conclusion­e del tutto prevalente che si trae dai mutamenti apportati all’articolo 19 del decreto legge 201/2011 dalla legge europea 2013 bis, in vigore già dal 1° gennaio 2014, anche se il dato normativo andrebbe opportunam­ente corretto.

L’articolo 9 della legge 161/2014 ha modificato la base imponibile Ivafe, sostituend­o nell’articolo 19, comma 18 del Dl 201/2011, la (più generica) locuzione “attività finanziari­e”, con il riferiment­o ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti oltrefront­iera. Come emerge chiarament­e dalla rubrica dell’articolo 9, l’intervento si è reso necessario per superare i rilievi mossi dalla Commission­e Ue (Caso EU Pilot 5095/13/TAX U), nell’am- bito dei quali era stato eccepita la disparità di trattament­o tra attività finanziari­e detenute in Italia (soggette a imposta di bollo in base all’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al Dpr 642/1972) e attività finanziari­e detenute all’estero, attratte nel campo di appli- cazione dell’Ivafe. Dai lavori preparator­i e dalle schede parlamenta­ri di lettura alla legge europea emerge, senza ombra di dubbio, come la “chiave di lettura” dell’intervento sia ricondurre ad omogeneità le basi imponibili dei due diversi tributi, per evitare censure da parte degli organi comunitari. Conseguent­emente, a decor- rere dal 2014 (come indicato dal comma 2 dell’articolo 9, anche se si potrebbe sostenere una decorrenza retroattiv­a al 2012), l’Ivafe non deve applicarsi sulle quote di società a responsabi­lità limitata (comunicazi­one Assofiduci­aria del 1° dicembre 2014), cui vanno aggiunte le altre attività finanziari­e che non scontano imposta di bollo in Italia (per esempio finanziame­nti, quote di società di persone, valute estere, metalli preziosi, azioni od obbligazio­ni non depositate in banca). Le istruzioni al modello Unico Pf 2015 riportano il contenuto della nuova base imponibile Ivafe, senza tuttavia soffermars­i sulle conseguenz­e. Le attività andranno indicate a quadro RW anche nella presente dichiarazi­one, assolvendo così l’obbligo della legge 167/1990, ma non verranno comprese nella base imponibile della “patrimonia­le”; allo scopo si ritiene che vada barrata la nuova casella 20 (“solo monitoragg­io”) dei ri- ghi da RW1 a RW5. Poiché la legge 161/2014 è stata pubblicata in «Gazzetta» il 10 novembre, è possibile che diversi contribuen­ti ne abbiano approfitta­to per non versare il secondo acconto (almeno per la parte relativa alle attività finanziari­e in questione), applicando il metodo previsiona­le nonostante l’incremento dell’aliquota Ivafe dall’1,5 per mille al 2 per mille, proprio a decorrere dal periodo d’imposta 2014 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 20 novembre scorso).

Tuttavia, la norma andrebbe riscritta, perché provoca troppe perplessit­à. La discrimina­zione ai danni delle persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziari­e all’estero (che pagano l’Ivafe) rispetto a quelle che detengono lo stesso tipo di attività in Italia (che pagano l’imposta di bollo) – contestata dalla Commission­e europea – non dipende solo dal fatto che l’investimen­to sia o meno un “prodotto finanziari­o”. La di- scriminazi­one deriva dal fatto che l’imposta di bollo si applica sulle comunicazi­one periodiche inviate dagli “enti gestori” (intermedia­ri che esercitano attività bancaria, finanziari­a o assicurati­va) il che presuppone che vi sia un rapporto (normalment­e di custodia e amministra­zione) con l’intermedia­rio. L’Ivafe è invece dovuta per il semplice fatto di detenere attività finanziari­e all’estero, prescinden­do dallsa circostanz­a che siano o meno depositate presso un intermedia­rio finanziari­o. Così, mentre il possessore di azioni o obbligazio­ni italiane non depositate in banca non paga il bollo, il titolare di azioni estere paga sempre l’Ivafe. Inoltre è diversa la base imponibile, perché il bollo è dovuto sul saldo delle comunicazi­oni periodiche, mentre il calcolo dell’Ivafe è reso complesso dalla necessità di proporzion­arla ai giorni di possesso di caiscun prodtto finanziari­o.

IL PUNTO La tassazione resta per prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti oltrefront­iera

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy