Parte la «stretta» sul falso in bilancio
Dal 14 giugno sarà operativo l’aumento delle sanzioni penali per le comunicazioni societarie
Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 124 di ieri della legge 27 maggio 2015, n. 69, la cosiddetta legge anti corruzione, le nuove fattispecie di falso in bilancio entrano a far parte dell’ordinamento giuridico con entrata in vigore il 14 giugno prossimo. La legge, tamnto discussa in questi ultimi mesi, tiene insieme due versanti considerati strategici dal Governo: da un lato il funzionamento delle società, sotto il versante dei bilanci, dall’altro il tentativo di ridurre gli illeciti della e nella Pa attraverso misure più severe per l’agente qualificato (il dipendente pubblico) e per l’estraneo (il privato/imprenditore beneficiario).
Crescono così le sanzioni applicabili per il falso in bilancio nelle società quotate e in quelle non quotate. Saltano le soglie di rilevanza penale dei comportamenti. Mentre si cerca di legare la commissione dell’illecito ai concetti di indicazioni relative a fatti materiali concretmente idoeni a indurre altri in errore. Spazio, poi, alla procedibilità d’ufficio.
Se è chiaro il contesto, già si intravedono però i primi problemi applicativi, a partire da quello cronologico. Alla data di entrata in vigore della legge può verificarsi che alcune società non abbiano ancora concluso il processo di approvazione del bilancio. Occorre valutare, se e in che termini, le nuove condotte penali trovino applicazione in queste ipotesi.
È del tutto irrilevante che il bilancio sia relativo all’esercizio 2014, in quanto il reato si consuma non con riferimento all’annualità oggetto di rendicontazione ma alla data in cui viene predisposto definitivamente e/o approvato. In base all’articolo 2364 del Codice civile entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio deve essere approvato il bilancio da parte dell’assemblea ordinaria. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è il 30 aprile. In queste ipotesi i nuovi delitti non possono trovare applicazione se non, per effetto del favor rei, ove prevedano condotte più favorevoli rispetto a quelli in vigore fino al 14 giugno.
Lo statuto della società può tuttavia prevedere un maggior termine rispetto ai 120 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società. È il caso, per esempio, di ristrutturazioni di articolazioni interne societarie con varie sedi e contabilità separate, di società strutturate con sedi in Italia e all’estero, autonome dal punto di vista amministrativo e gestionale e con la necessità di far pervenire i dati alla società che redige il bilancio, di cause di forza maggiore (furti, incendi, alluvioni), di particolari esigenze di tipo contabile legate alla struttura commerciale, della necessità di disporre di stati avanzamento lavori, dell’adozione per la prima volta degli Ias. Se le società quest’anno dovessero avvalersi della previsione dei 180 giorni, po- 7 Nell’ambito delle società non quotate viene introdotto un nuovo articolo del Codice civile per sanzionare con pena da 6 mesi a 3 anni i fatti di lieve entità, fattispecie che deve essere qualificata dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Varicor dato che un’analoga sanzione si applica anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società che non superano i limiti indicati dalla legge fallimentare trebbero astrattamente applicarsi le nuove norme.
Poiché, però, il procedimento che porta al deposito del bilancio al Registro imprese è caratterizzato da più fasi (progetto e relazioni depositate presso la società, approvazione dell’assemblea e deposito presso l’Ufficio imprese), si tratta di capire quale di queste segni la consumazione del reato. Infatti a seconda che tale evento si verifichi prima o dopo il 14 giugno comporterà l’applicazione delle vecchie o delle nuove fattispecie.
La condotta penalmente rilevante in base ai nuovi articoli 2621 e 2622 del Codice civile è l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. La nuova natura di reato di pericolo (e non più di danno) dovrebbe escludere la necessità che il bilancio venga depositato al Registro imprese, tantomeno che esso cagioni un danno a terzi o altri. La rilevanza penale, con ogni probabilità, resta subordinata al verificarsi di una delle due precedenti circostanze: il deposito del bilancio nella sede sociale o la sua approvazione da parte dell’assemblea. Dottrina e giurisprudenza di legittimità in passato non sono state sempre concordi. Secondo una prima interpretazione, infatti, la violazione si consuma allorchè il bilancio sia depositato presso la sede sociale; secondo un’altra quando il documento viene illustrato ai soci (assemblea degli azionisti di approvazione del documento). Va da sé che aderendo alla prima interpretazione, ben difficilmente si rientrerebbe, per quest’anno, nell’applicazione delle nuove disposizioni penali (bilancio e relazioni devono essere depositate almeno 15 prima dell’assemblea, per cui al massimo entro il 15 giugno, giorno successivo all’entrata in vigore della legge). Aderendo invece alla seconda interpretazione vi potranno essere casi in cui anche i bilanci approvati quest’anno debbano essere valutati alla luce delle nuove fattispecie penali.
LE PRINCIPALI NOVITÀ Trattamento più severo per le società quotate e per quelle non quotate Saltano le soglie per la rilevanza penale