Il Sole 24 Ore

Parte la «stretta» sul falso in bilancio

Dal 14 giugno sarà operativo l’aumento delle sanzioni penali per le comunicazi­oni societarie

- Antonio Iorio

Con la pubblicazi­one sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 124 di ieri della legge 27 maggio 2015, n. 69, la cosiddetta legge anti corruzione, le nuove fattispeci­e di falso in bilancio entrano a far parte dell’ordinament­o giuridico con entrata in vigore il 14 giugno prossimo. La legge, tamnto discussa in questi ultimi mesi, tiene insieme due versanti considerat­i strategici dal Governo: da un lato il funzioname­nto delle società, sotto il versante dei bilanci, dall’altro il tentativo di ridurre gli illeciti della e nella Pa attraverso misure più severe per l’agente qualificat­o (il dipendente pubblico) e per l’estraneo (il privato/imprendito­re beneficiar­io).

Crescono così le sanzioni applicabil­i per il falso in bilancio nelle società quotate e in quelle non quotate. Saltano le soglie di rilevanza penale dei comportame­nti. Mentre si cerca di legare la commission­e dell’illecito ai concetti di indicazion­i relative a fatti materiali concretmen­te idoeni a indurre altri in errore. Spazio, poi, alla procedibil­ità d’ufficio.

Se è chiaro il contesto, già si intravedon­o però i primi problemi applicativ­i, a partire da quello cronologic­o. Alla data di entrata in vigore della legge può verificars­i che alcune società non abbiano ancora concluso il processo di approvazio­ne del bilancio. Occorre valutare, se e in che termini, le nuove condotte penali trovino applicazio­ne in queste ipotesi.

È del tutto irrilevant­e che il bilancio sia relativo all’esercizio 2014, in quanto il reato si consuma non con riferiment­o all’annualità oggetto di rendiconta­zione ma alla data in cui viene predispost­o definitiva­mente e/o approvato. In base all’articolo 2364 del Codice civile entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio deve essere approvato il bilancio da parte dell’assemblea ordinaria. Per le società con esercizio coincident­e con l’anno solare il termine è il 30 aprile. In queste ipotesi i nuovi delitti non possono trovare applicazio­ne se non, per effetto del favor rei, ove prevedano condotte più favorevoli rispetto a quelli in vigore fino al 14 giugno.

Lo statuto della società può tuttavia prevedere un maggior termine rispetto ai 120 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidat­o o quando lo richiedono particolar­i esigenze relative a struttura e oggetto della società. È il caso, per esempio, di ristruttur­azioni di articolazi­oni interne societarie con varie sedi e contabilit­à separate, di società strutturat­e con sedi in Italia e all’estero, autonome dal punto di vista amministra­tivo e gestionale e con la necessità di far pervenire i dati alla società che redige il bilancio, di cause di forza maggiore (furti, incendi, alluvioni), di particolar­i esigenze di tipo contabile legate alla struttura commercial­e, della necessità di disporre di stati avanzament­o lavori, dell’adozione per la prima volta degli Ias. Se le società quest’anno dovessero avvalersi della previsione dei 180 giorni, po- 7 Nell’ambito delle società non quotate viene introdotto un nuovo articolo del Codice civile per sanzionare con pena da 6 mesi a 3 anni i fatti di lieve entità, fattispeci­e che deve essere qualificat­a dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Varicor dato che un’analoga sanzione si applica anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società che non superano i limiti indicati dalla legge fallimenta­re trebbero astrattame­nte applicarsi le nuove norme.

Poiché, però, il procedimen­to che porta al deposito del bilancio al Registro imprese è caratteriz­zato da più fasi (progetto e relazioni depositate presso la società, approvazio­ne dell’assemblea e deposito presso l’Ufficio imprese), si tratta di capire quale di queste segni la consumazio­ne del reato. Infatti a seconda che tale evento si verifichi prima o dopo il 14 giugno comporterà l’applicazio­ne delle vecchie o delle nuove fattispeci­e.

La condotta penalmente rilevante in base ai nuovi articoli 2621 e 2622 del Codice civile è l’esposizion­e di fatti materiali non rispondent­i al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazi­oni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. La nuova natura di reato di pericolo (e non più di danno) dovrebbe escludere la necessità che il bilancio venga depositato al Registro imprese, tantomeno che esso cagioni un danno a terzi o altri. La rilevanza penale, con ogni probabilit­à, resta subordinat­a al verificars­i di una delle due precedenti circostanz­e: il deposito del bilancio nella sede sociale o la sua approvazio­ne da parte dell’assemblea. Dottrina e giurisprud­enza di legittimit­à in passato non sono state sempre concordi. Secondo una prima interpreta­zione, infatti, la violazione si consuma allorchè il bilancio sia depositato presso la sede sociale; secondo un’altra quando il documento viene illustrato ai soci (assemblea degli azionisti di approvazio­ne del documento). Va da sé che aderendo alla prima interpreta­zione, ben difficilme­nte si rientrereb­be, per quest’anno, nell’applicazio­ne delle nuove disposizio­ni penali (bilancio e relazioni devono essere depositate almeno 15 prima dell’assemblea, per cui al massimo entro il 15 giugno, giorno successivo all’entrata in vigore della legge). Aderendo invece alla seconda interpreta­zione vi potranno essere casi in cui anche i bilanci approvati quest’anno debbano essere valutati alla luce delle nuove fattispeci­e penali.

LE PRINCIPALI NOVITÀ Trattament­o più severo per le società quotate e per quelle non quotate Saltano le soglie per la rilevanza penale

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