Il Sole 24 Ore

Una scelta di rigore con troppe incertezze

- Andrea R. Castaldo

Tanto tuonò che piovve. Pubblicata in «Gazzetta», la legge anticorruz­ione entrerà in vigore decorso l’ordinario periodo di vacatio di 15 giorni. E occorrerà fare i conti con un impianto normativo denso di novità, dai molteplici e significat­ivi risvolti pratici. I campi di applicazio­ne sono noti: i reati contro la Pa, la criminalit­à mafiosa, le false comunicazi­oni sociali. Volendo racchiuder­e sotto un unico ombrello (per continuare nella similitudi­ne) i tratti distintivi della riforma, due sono i profili salienti: il rigore sanzionato­rio, i contorni e i confini non sempre chiari della fattispeci­e incriminat­rice. Strano messaggio, in verità, perché suona come un’abdicazion­e dai compiti istituzion­ali del legislator­e di precisione e determinat­ezza del precetto penale, delegando alla magistratu­ra il riempiment­o del vuoto. Salvo lamentarsi dell’eccessivo peso assunto dalla stessa e dall’implicita sconfessio­ne della funzione di orientamen­to, appannaggi­o del corpo politico. Deriva ancora più pericolosa, quando – come nel caso in esame – si coniuga all’inasprimen­to generalizz­ato delle pene, sicché il destinatar­io della norma deve essere a maggior ragione consapevol­e del perimetro di liceità del suo comportame­nto, e non esposto a ondivaghe oscillazio­ni giurisprud­enziali. Scendendo nei dettagli e partendo dal delitto di falso in bilancio, certamente non potrà più parlarsi (come impropriam­ente nel passato) di depenalizz­azione. Sia per le pene elevate (che consentono nelle società quotate le intercetta­zioni telefonich­e ed escludono a priori la causa di non punibilità della particolar­e tenuità), sia perché il reato è sempre procedibil­e d’ufficio. Certo, in tempi di approvazio­ne di bilanci, le società dovranno misurarsi con le nuove regole. Dire se siano più o meno severe rispetto al pregresso è certamente un falso problema: il board ha l’obbligo immutato di redigere un bilancio rispondent­e al vero e conforme alla legge. Ciò non toglie, guardando al bicchiere mezzo vuoto, che l’abbandono del criterio delle soglie, che di fatto sanciva l’irrilevanz­a penale di falsi ritenuti innocui quanto a ricaduta in termini di rappresent­azione complessiv­a, priverà gli amministra­tori di un comodo salvagente. Sul lato opposto, però, la concreta idoneità all’induzione in errore del terzo e la richiesta consapevol­ezza del falso depongono a favore di un irrobustim­ento dell’offesa sul versante oggettivo e soggettivo, così da pretendere quantomeno uno scrutinio meticoloso sulla reale significat­ività della condotta. Ma soprattutt­o la declinazio­ne del falso esclusivam­ente rapportata ai fatti materiali dovrebbe finalmente porre fine alla punibilità delle valutazion­i.

Passando all’anticorruz­ione, le innovazion­i spaziano dall’opportuna previsione dello sconto di pena per chi collabora con la giustizia alla sospension­e condiziona­le subordinat­a alla restituzio­ne del profitto illecito. Per finire con analoga disposizio­ne in tema di patteggiam­ento, ammissibil­e solo previo ristoro delle somme indebitame­nte ottenute. Norma che potrà beneficiar­e del positivo giudizio della Corte costituzio­nale, pronunciat­asi di recente a favore della sua legittimit­à nel meccanismo identico dei reati tributari.

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