Il Sole 24 Ore

Il Jobs act premia la conciliazi­one

In caso di licenziame­nto l’indennità al lavoratore è esente da imposte e contributi

- Alessandro Rota Porta IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le norme e le circolari citate www.quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com

L’esenzione da tasse e contributi degli importi versati al lavoratore è il punto di forza della nuova procedura di conciliazi­one in caso di licenziame­nto prevista dal Dlgs 23/2015 sul contratto a tutele crescenti. Bisogna considerar­e però che se il datore corrispond­e somme più basse rispetto ai valori indicati dalla norma (da due a 18 mensilità di retribuzio­ne utile per il calcolo del Tfr), si perdono le agevolazio­ni.

La nuova conciliazi­one sui licenziame­nti introdotta dal Dlgs 23/2015 sul contratto a tutele crescenti sarà destinata a spostare gli equilibri tra le procedure conciliati­ve usate finora. Tra i punti di forza del nuovo strumento c’è la sua convenienz­a economica che, per il datore, aumenta al crescere della retribuzio­ne del dipendente (come evidenzian­o gli esempi in pagina), e - per ambedue le parti - è legata al fatto che l’importo versato per conciliare è esente da tasse e da contributi.

Altri punti di forza sono la chiarezza della disposizio­ne, che prevede passaggi semplici, e la misura certa dell’indennità prevista.

La norma istitutiva (articolo 6 del decreto legislativ­o 23/2015) risponde ai principi guida della legge 183/2014 (articolo 1, comma 7, lettera b) di «promuovere il contratto a tempo indetermin­ato (...) rendendolo più convenient­e (...) in termini di oneri diretti e indiretti».

Lo strumento

La nuova offerta conciliati­va (che è facoltativ­a) consiste nella possibilit­à per il datore di lavoro di offrire al lavoratore destinatar­io di un provvedime­nto di licenziame­nto (indipenden­temente dalla causa) entro i termini di impugnazio­ne stragiudiz­iale e in una sede “protetta”, un importo pari a una mensilità della retribuzio­ne di riferiment­o per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 18 mensilità, con la consegna di un assegno circolare. Per i datori con organico fino a 15 dipendenti, l’importo è dimezzato, con un minimo di una mensilità e un massimo di sei.

Per le frazioni di anno gli importi sono riproporzi­onati e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni contano come un mese intero.

Per determinar­e l’indennità, bisogna prendere come base la retribuzio­ne di riferiment­o per il calcolo del Tfr: sono da escludere le voci collegate a ragioni occasional­i, come disciplina­to dall’articolo 2120 del Codice civile, salvo che i contratti collettivi non dispongano condizioni di miglior favore.

In base all’interpreta­zione fornita dalla circolare 6/2015 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, la retribuzio­ne cui fare riferiment­o è quella dell’ultimo anno (o frazione di anno) dovuta (indipenden­temente se corrispost­a) al lavoratore, rapportata al mese.

L’accettazio­ne dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziame­nto e la rinuncia all’impugnazio­ne dello stesso, anche se il lavoratore l’ha già proposta. Se invece il lavoratore rifiuta l’offerta, potrà impugnare il provvedime­nto e procedere in giudizio.

I destinatar­i della procedura sono gli assunti a tempo indetermin­ato a partire dal 7 marzo 2015 e i lavoratori a termine stabilizza­ti da questa data: a queste due categorie si aggiungono i lavoratori apprendist­i mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione e i dipendenti di aziende che hanno superato la soglia dimensiona­le individuat­a dall’articolo 18, della legge 300/70, sempre dopo il 7 marzo.

La procedura

Quanto all’iter da seguire, sebbene la norma non lo preveda, pare opportuno procedere con un invito scritto al lavoratore che espliciti i termini dell’offerta conciliati­va, anche per fissare la convocazio­ne in sede protetta, e poi ratificare in quel contesto la consegna materiale dell’assegno circolare.

Resta da chiarire se l’offerta possa avvenire entro i 60 giorni, potendosi però concludere anche dopo: su questo punto la norma sembra restrittiv­a, poiché aggancia l’efficacia della procedura alla consegna dell’assegno circolare, il cui termine è, appunto, stabilito in quell’arco temporale. Salvo diversi chiariment­i, sarebbe dunque prudente attenersi alle tempistich­e di legge.

Peraltro, si tratta di un aspetto che si ripercuote sul rispetto dei termini della comunicazi­one obbligator­ia di monitoragg­io: infatti, il comma 3, dell’articolo 6, del Dlgs 23, ha stabilito l’onere, per il datore, di inviare una comunicazi­one online entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto (ulteriore rispetto a quella obbligator­ia di cessazione) nella quale deve essere indicata l’avvenuta o la non avvenuta conciliazi­one (le istruzioni sono state fornite dal ministero del Lavoro con la nota 2788 del 27 maggio 2015).

La mancata trasmissio­ne è punita con la sanzione amministra­tiva da 100 a 500 euro, ridotta a 166,66 euro (ammessa a diffida).

La nuova conciliazi­one lascia intatto il diritto del lavoratore a percepire la Naspi, se ne ha i requisiti (interpello del Lavoro 13/2015) mentre resta fermo l’obbligo del datore di versare all’Inps il ticket sui licenziame­nti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy