Sanatoria per le azioni donate e rivalutate
Per approcciare compiutamente la possibilità di affrancare il valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate – e quindi per comprendere appieno gli effetti delle sentenze e della prassi ministeriale intervenute di recente – occorre conoscere come si concilia la rivalutazione con il trasferimento del bene a titolo gratuito per successione o donazione.
Le aree
Per quanto attiene alle aree, la base di partenza del valore fiscalmente riconosciuto dei terreni edificabili da parte dell’erede o del beneficiario della donazione è sempre riconducibile al valore dichiarato ai fini delle imposte che regolano il trasferimento gratuito, ovvero a quello successivamente definito e liquidato.
Non è, quindi, generalmente conveniente affrancare il valore di un terreno per poi trasferirlo gratuitamente, poiché il semplice fatto che avvenga la successione o la donazione garantisce all’avente causa un valore fiscalmente riconosciuto ai fini Irpef pari a quello di mercato a tale momento.
Le partecipazioni
Per quanto riguarda le partecipazioni, il valore di successione (rilevante come costo fiscalmente riconosciuto per l’erede) è quello determinato sulla base del patrimonio netto contabile della società partecipata, senza considerare tanto le plusvalenze latenti sui beni aziendali quanto l’avviamento. Ciò significa che non si trasmette né il costo di acquisto del de cuius né l’eventuale valore ottenuto da quest’ultimo in sede di affrancamento, che perde, di conseguenza, ogni utilità (circolare 12/E/08 e risoluzione 158/E/2008).
Il caso particolare
L’unica eccezione si ha per le successioni apertesi tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006, nelle quali la mancanza di un valore dichiarato in successione comporta l’applicazione delle regole sulle donazioni (circolare 91/E/01). In questa fattispecie, l’articolo 68, comma 6, del Tuir prevede che il donatario “riceva” il costo fiscalmente riconosciuto dei titoli direttamente dal donante, a nulla valendo, a questi effetti, il valore dichiarato nell’atto pubblico. In questa ipotesi, quindi, effettivamente l’affrancamento operato prima della donazione (o anche successivamente purché il donante disponesse ancora del bene alla data di riferimento del provvedimento di rivalutazione) consente di fare “un doppio regalo” al donatario, trasmettendogli una partecipazione scevra da plusvalenze.
Il nuovo affrancamento
Un aspetto particolare al quale va posta attenzione è quello del caso in cui – apprezzandosi nuovamente la quota o le azioni – il donatario intenda nuovamente ricorrere all’affrancamento di valore.
Secondo la risoluzione 91/ E/2014 il donatario deve, in questo caso, versare l’imposta sostitutiva sull’intero valore periziato, senza poter detrarre quella a suo tempo versata dal donante. Per le Entrate, l’imposta sostitutiva è strettamente personale e non può essere trasferita, per cui non operano, in questa ipotesi, lo scomputo od il rimborso previsti dall’articolo 7 del Dl 70/2011.
Poiché questa conclusione potrebbe aver spiazzato alcuni contribuenti - mettendo a rischio l’affrancamento già versato - la risoluzione 40/E del 20 aprile scorso concede tempo fino al 19 giugno per una “mini sanatoria”, con versamento della sola differenza d’imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (4% annuo).